Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22786 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 23443/2021 R.G.
promosso da
RAGIONE_SOCIALE -Arch. NOME COGNOME -Arch. NOME COGNOME –RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ( indirizzo PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) (in cui è confluita l’RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa d all’AVV_NOTAIO dell’ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE (indirizzo PEC: ), domiciliata anche in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso l a sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 783/2021, pubblicata in data 26/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE -Arch. NOME COGNOME -Arch. NOME COGNOME –RAGIONE_SOCIALE‘ (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio L’RAGIONE_SOCIALE (confluita nell’ RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE-MTC), per sentirla condannare al pagamento della somma di € 885.670 ,15, oltre interessi, a titolo di maggior compenso professionale per l ‘ incarico di progettazione preliminare del l’ intervento “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorrente esponeva quanto segue: in data 25/06/2004, il Comune RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE stipulavano un Protocollo di Intesa, volto all’ attuazione di interventi finalizzati a risolvere, o attenuare, le condizioni di forte criticità in cui versava la viabilità nella zona del porto di RAGIONE_SOCIALE; in data 06/07/2007, il RAGIONE_SOCIALE, la Regione RAGIONE_SOCIALE, il Comune RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE sottoscrivevano un ‘ Protocollo di Intesa – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ , nell’ambito del quale l’RAGIONE_SOCIALE s ‘ impegnava, tra l’altro, ad assumere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi e a destinare il finanziamento ricevuto per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare degli interventi in base agli esiti del RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ ; il RAGIONE_SOCIALE vinceva detto concorso e, in data 04/03/2008, stipulava con l’RAGIONE_SOCIALE la convenzione avente ad oggetto l’incarico della progettazione preliminare dell’intervento “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, con la quale veniva pattuito un compenso complessivo per l ‘ incarico di progettazione preliminare corrispondente a ll’ 1,24174% dell’importo complessivo stimato dei lavori, pari ad € 99.022.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza; detto compenso non avrebbe potuto subire incrementi, ove le modifiche di progetto, rispetto
alla proposta vincitrice del bando, non avessero comportato un aumento dei costi previsti superiore al 30%, mentre, nell’ipotesi di superamento di tale soglia, i progettisti avrebbero avuto diritto all’adeguamento del compenso; il RAGIONE_SOCIALE eseguiva le proprie obbligazioni, consegnando al l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tutti i previsti elaborati progettuali, e il progetto preliminare veniva approvato da parte dell’RAGIONE_SOCIALE con delibera presidenziale n. 150 del 31/10/2008, cui seguiva, in data 09/03/2009, la stipula di una successiva convenzione, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE, affidando al ricorrente anche l ‘ incarico per la progettazione definitiva, dava espressamente atto di aver approvato il progetto preliminare; tale progetto recava RAGIONE_SOCIALE modifiche alla versione che aveva vinto il bando e tali variazioni comportavano un incremento dei costi che superava il 30% di quelli inizialmente previsti (da € 92.022.000,00 a € 187.000.000,00), facendo sorgere il diritto al maggior compenso.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Il Tribunale convertiva il rito da sommario ad ordinario e, con sentenza n.2321/2016, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione e , nel corso del giudizio, si costituiva l’TARGA_VEICOLO, cui era confluita l’RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello respin geva il gravame.
In risposta al primo motivo di appello con il quale l’appellante censurava la statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che la progettazione preliminare fosse stata redatta di iniziativa del RAGIONE_SOCIALE e senza la relativa approvazione dell’Amministrazione, mentre, invece , secondo l’appellante, i l progetto preliminare era stato approvato con la delibera presidenziale n. 150 del 31/10/2008 la Corte l’appello illustrava plurimi argomenti.
In primo luogo, la Corte rilevava che non risultavano provate le modifiche progettuali, aggiungendo che le stesse non erano neppure indicate nel ricorso introduttivo.
La stessa Corte evidenziava , poi, che l’art. 10 della convenzione per la progettazione definitiva del 1° stralcio dei lavori, firmata il 09/03/2009, prevedeva espressamente che il compenso per il progetto definitivo dovesse essere invariabile, a prescindere dall’importo complessivo dei lavori eventualmente variato.
La medesima Corte rilevava che la deliberazione di approvazione dei lavori n. 150 del 31/10/2008 non conteneva alcun incarico professionale, né alcuna autorizzazione di spesa o impegno contabile, come invece avrebbe dovuto ove avesse concordato l’aumento del compenso per i progettisti , la cui esclusione era pure confermata dal fatto che, con la successiva delibera n. 152 del 31/10/2008 , l’RAGIONE_SOCIALE, considerato che i finanziamenti ottenuti non erano sufficienti per portare a termine la progettazione, aveva limitato l’ intervento in sede di progettazione definitiva, rispetto al progetto preliminare, escludendo alcune opere (quale la demolizione del Viadotto Gatto) e fissando un compenso unico a favore dell ‘appellante di € 2.750.000,00 (interamente corrisposto).
Secondo la Corte d’appello, infatti, l’ attività di progettazione preliminare non costituiva oggetto di uno specifico incarico e, pertanto, doveva ritenersi uno studio preliminare alla successiva progettazione definitiva.
In risposta al secondo motivo di appello, relativo al mancato riconoscimento dei compensi dovuto per l’attività supplementare di progettazione preliminare, la Corte territoriale rilevava che vi era stata una prima bozza di convenzione del 04/03/2008, ove era previsto, all’art. 10, che tutte le modifiche rispetto a quanto previsto nella proposta ideativa vincitrice del concorso di idee che comportavano un aumento dei costi pari o inferiore al 30% dell ‘ importo previsto dei lavori non facevano sorgere un aumento del compenso da corrispondere ai progettisti, con ciò significando, secondo la Corte, che non era possibile che eventuali modifiche dei costi potessero modificare -in ogni caso, ed a prescindere dalla soglia di valore – i compensi
spettanti ai progettisti. Per il riconoscimento di un eventuale maggior compenso per la progettazione preliminare, ammissibile solo in caso di superamento della soglia del 30%, sarebbe, tuttavia, occorsa una specifica pattuizione scritta, avendo la suddetta clausola contrattuale (art. 10) previsto la soglia per il maggiore compenso, ma non stabilito la relativa entità.
Secondo la Corte, l’intera attività professionale dei progettisti costituiva un unicum procedimentale, in cui le parti avevano valutato le iniziative da assumere per il compimento de ll’o pera solo come descritta nella convenzione definitiva, dandosi cosi per superate le precedenti fasi o progettazioni. Ad ogni buon conto, anche a voler tenere conto della succitata clausola della bozza di convenzione, un’eventuale maggiorazione -come dianzi detto – doveva essere espressamente prevista ed autorizzata dal l’ ente pubblico, non essendo possibile in alcun caso ricondurre una diversa volontà del l’e nte ad un implicito riconoscimento di una maggiore spesa risalente ad una mera precedente deliberazione interna degli organi competenti, non riprodotta nella convenzione definitiva di affidamento dell’incarico, considerata la necessità della forma scritta ad substantiam prevista dalle disposizioni in materia di contabilità degli enti pubblici.
Avverso tale statuizione, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso.
L’ intimata si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (motivo I) è dedotta la violazione e falsa applicazio ne dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che non risulta vano provate le modifiche progettuali e che, dall’esame documentale, le stesse non ri sultavano neppure indicate nell’atto introduttivo , senza tenere conto che le modifiche progettuali apportate erano pacifiche e non contestate, né alcuna censura in merito era stata formulata dalla controparte.
Con lo stesso motivo (motivo I BIS) è dedotta la violazione e falsa applicazione de gli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che non risultassero provate le modifiche progettuali e che, dall’esame documentale, le stesse non risultassero neppure indicate nell’atto introduttivo, senza tenere conto che, invece, le modifiche progettuali erano state evidenziate nell’atto introduttivo, erano state provate e, comunque, non erano state specificatamente contestate dalle parti costituite.
Con il secondo motivo di ricorso (motivo II) è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1368 e 1372 c.c., in relazione agli artt. 18 e 45 d.P.R. n. 554 del 1999, per avere la Corte d’appello erroneamente qualificato la convenzione per la redazione del progetto preliminare del 04/03/2008 un mero atto preliminare, senza rendersi conto che la successiva convenzione per il progetto definitivo del 09/03/2009, erroneamente qualificata come atto definitivo, atteneva al diverso, autonomo e successivo livello di progettazione.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, poiché unica è la ragione fondamentale della loro inammissibilità, anche a prescindere dagli impropri e non centrati riferimenti a violazioni di legge, certamente non configurabili nel significato loro attribuito. da parte ricorrente. Quest’ultima , peraltro, non ha censurato tutte le rationes decidendi espresse a fondamento della decisione impugnata.
2.1. Com’è noto, qualora la statuizione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione, a prescindere dalla fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALE stesse, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
La resistenza di una di esse all’impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento d ell’altra o RAGIONE_SOCIALE altre rationes mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., Sez. L, Sentenza n. 3633 del 10/02/2017).
2.2. Nel caso di specie, accanto alle ragioni posta a fondamento della sentenza di appello censurate con i motivi di ricorso sopra illustrate, il giudice del gravame ha posto chiaramente a fondamento del rigetto dell’impugnazione l’assenza di forma scritta ad substantiam del titolo in virtù del quale era stato azionato il diritto di credito vantato.
In particolare, nell ‘esaminare il secondo motivo di appello, la Corte di merito ha evidenziato quanto segue: «Inoltre, deve evidenziarsi che il requisito della forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, che devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto, con accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva o comunque mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma.» (p. 14-15 della sentenza impugnata).
Più avanti, nella stessa motivazione della decisione, la medesima Corte ha ribadito che «Del resto, per quanto sopra esposto, un’eventuale maggiorazione doveva essere espressamente prevista ed autorizzata dall’ente pubblico, non essendo possibile in alcun caso ricondurre una diversa volontà dell’ente ad un implicito riconoscimento di una maggi ore spesa risalente ad una mera precedente deliberazione interna degli organi competenti, non riprodotta nella convenzione definitiva di affidamento dell’incarico, e considerata la necessità della forma scritta nella P.A. ad substantiam che, secondo le disposizioni in materia di contabilità degli enti pubblici, non consentirebbe alcuna liquidazione.» (p. 16 della sentenza impugnata).
La statuizione della Corte territoriale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, essendo indubitabile che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia un ente pubblico non economico (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5138 del 16/02/2022).
Pertanto, a giudizio della Corte territoriale, la previsione di un maggiore compenso per la progettazione preliminare non era previsto nella convenzione definitiva, e comunque, anche a tener conto di quella preliminare, essa si limitava a prevedere una soglia (30%) al raggiungimento della quale si sarebbe potuto richiedere, da parte del RTP, un maggiore compenso, che
doveva, però, essere comunque stabilità e definito con pattuizione scritta, attesa la natura di ente pubblico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Gli argomenti sopra richiamati della Corte di merito sono di per sé sufficienti a fondare il rigetto dell’appello, ma non sono stati oggetto di specifica impugnazione con il ricorso per cassazione.
Parte ricorrente ha effettuato uno stringato riferimento alla questione della forma scritta dell’accordo sulla maggiorazione del compenso solo nel paragrafo 2.5.2. del secondo motivo di ricorso per cassazione (pp. 20-21), richiamando la convenzione del 04/03/2008, ma si è limitata a fare richiamo al l’ art. 10 di tale convenzione, che, secondo la sua prospettazione, conterrebbe la previsione del maggior compenso, rinviando, per la corretta lettura di detto articolo «ai motivi di appello» (p. 21), che ha poi ritrascritto integralmente, senza alcuna selezione ai fini della specificità della censura, i quali, peraltro, veicolano la mera opinione dell ‘appellante in ordine all’interpretazione del contratto, quale evidente giudizio in fatto, privo, peraltro, di argomenti in ordine alla determinazione per iscritto del quantum richiesto.
Di più, nel suindicato paragrafo, men che porre a base del proposto ricorso per cassazione le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre la Corte d’appello ad accogliere il proposto gravame, in punto pretesa maggiorazione dei compensi, il ricorrente ha rinviato, del tutto impropriamente, l’esplicazione di detta critica al decisum di appello ad un eventuale riesame dei relativi motivi da parte del giudice del rinvio, ‘all’esito dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso’ . E tuttavia, il ricorso è inammissibile proprio in quanto siffatta critica all’impugnata sentenza andava correttamente effettuata in questa sede, non in un ipotetico giudizio di rinvio, mediante la specifica -per contro del tutto omessa -contestazione della suddetta, essenziale, ratio decidendi dell’impugnata sentenza, alla luce degli specifici motivi di appello formulati sul punto.
Il ricorso deve, pertanto dichiararsi, dichiararsi inammissibile.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
5. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 15 .000,00 per compenso, oltre € 200 ,00 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, i n applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della