Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32337 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32337 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24988/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME; -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE Pastena (Frosinone), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2897/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nel 2006 il Geom. NOME COGNOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cassino il RAGIONE_SOCIALE di Pastena, chiedendo accertarsi che gli era stato conferito dall’ente incarico nei termini di cui alla convenzione recepita nella delibera n. 272 bis del 18 novembre 1992, e, quindi, chiedendo, in via principale, accertarsi che il RAGIONE_SOCIALE era inadempiente nei suoi confronti per non aver pagato quanto dovuto in regime di convenzione e, per l’effetto, condannarlo al pagamento in suo favore della somma di euro 25.610,84, oltre accessori; e, in via subordinata, accertarsi che il RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto una indubbia utilità dalla prestazione professionale da lui eseguita (e per l’effetto condannarlo al pagamento delle somme dovute a titolo di indebito arricchimento).
A fondamento della domanda deduceva che:
la Giunta Regionale del Lazio, con delibera n. 6108 del 21.7.1992 aveva approvato (tra gli altri) il RAGIONE_SOCIALE, presentato dal RAGIONE_SOCIALE di Pastena per il recupero del centro storico, concedendo all’Ente un finanziamento di “edilizia sovvenzionata” e di “recupero urbano” per un importo di due miliardi e 200 milioni di vecchie lire;
-il RAGIONE_SOCIALE di Pastena, ottenuto il finanziamento di 2.200.000.000 di lire, nella qualità di “parte committente”, aveva predisposto una “Convenzione” con la quale affidava alla “parte commissionaria” – espressamente identificata con lo RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, e NOME COGNOME, con sede in Roma, col Geom. NOME COGNOME, con studio in Pastena, e con l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con studio a Pontecorvol’incarico professionale, in essa indicato;
-detta convenzione, dopo essere stata completata con l’aggiunta -vergata a manodei numeri di partita IV A dei professionisti, era stata fatta firmare dal AVV_NOTAIO ai 5 Tecnici, i quali vi avevano anche apposto in calce i loro timbri;
con successiva delibera n. 272 bis del 18.11.1992, avente per “oggetto” l'”Incarico agli RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME, NOME, all’ AVV_NOTAIO NOME. COGNOME e al Geom. NOME COGNOME per la redazione di un progetto esecutivo del programma integrato di recupero del centro storico del RAGIONE_SOCIALE di Pastena ai sensi della L.R n. 40190″, la Giunta del RAGIONE_SOCIALE di Pastena aveva conferito ai suddetti 5 tecnici l’incarico di redigere la progettazione delle opere finanziate dalla Regione Lazio;
i 5 professionisti avevano regolarmente adempiuto gli obblighi contrattuali e la Giunta Municipale, con delibere n. 41 del 27 .1.1993, n. 52 del 17.2.1993 e n. 118 dell’11.5.1993, aveva approvato il progetto esecutivo redatto dai 5 Tecnici;
esaurito l’incarico, con nota del 7.7.1993 lo RAGIONE_SOCIALE aveva inoltrato al Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di Pastena la parcella globale RAGIONE_SOCIALE onorari, vidimata dall’RAGIONE_SOCIALE professionale;
con delibera di Giunta n. 96 del 21.3.1995 il RAGIONE_SOCIALE di Pastena aveva provveduto a liquidare ai 5 “tecnici progettisti del P.I.R. del centro storico di Pastena” l’intera parcella richiesta e vidimata dall’RAGIONE_SOCIALE;
-l’AVV_NOTAIO COGNOME era stato regolarmente pagato, mentre gli RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME – dopo aver vanamente richiesto il pagamento per il tramite del loro Legale -avevano chiesto ed ottenuto decreto con il quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto al RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma ad essi spettante; il decreto
ingiuntivo era stato opposto, ma la vertenza era stata successivamente definita mediante transazione;
in definitiva, soltanto lui non era stato pagato.
Alla prima udienza del 22 novembre 2006 il RAGIONE_SOCIALE di Pastena non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante: acquisizione della documentazione prodotta dal COGNOME (in particolare, la convenzione e la delibera n. 272 bis del 18.11.1992); interrogatorio formale del Sindaco (che non si presentava per l’incombente), nonché mediante escussione di prova testimoniale.
All’udienza del 14 marzo 2008 il RAGIONE_SOCIALE di Pastena si costituiva, deducendo la ‘nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto della domanda”, senza nulla eccepire in merito alla “nullità” del contratto di conferimento dell’incarico per difetto della prova scritta.
Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 948/2012 – dopo aver respinto l’eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell’oggetto (art. 164 e 163 n. 3 c.p.c.) – accoglieva la domanda, formulata dal COGNOME in via principale.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE di Pastena, eccependo, quanto alla domanda formulata dal COGNOME in via principale, la nullità del contratto per difetto della prova scritta (e, in particolare, perché la “convenzione” allegata alla delibera n. 272 bis del 18.11.1992 non risultava sottoscritta dal Sindaco, ma soltanto dai 5 professionisti) e, quanto alla domanda di arricchimento senza causa formulata dal COGNOME in via subordinata, che l’attore non aveva né allegato né provato i fatti costitutivi di tale domanda.
Si costituiva il Geom. COGNOME, contestando l’impugnazione avversaria, della quale chiedeva il rigetto.
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2897/2020, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del contratto per difetto di forma scritta e dichiarava il COGNOME decaduto sulla domanda di indebito arricchimento, non avendola riproposta ex art. 346 c.p.c.
Avverso la domanda della corte territoriale ha proposto ricorso il Geom. COGNOME.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Pastena.
Per l’odierna udienza il difensore di parte resistente ha depositato nota con la quale si limita ad insistere nella declaratoria di inammissibilità e comunque nel rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Geom. NOME COGNOME articola in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. artt. 16 e 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 e RAGIONE_SOCIALE artt. 1418, 1325, 1326 e 1350 c.c. (360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale – dopo aver correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione debbono essere rivestiti della forma scritta ad substantiam ”, e dopo aver correttamente rilevato che la “convenzione”, da lui prodotta in giudizio, non reca la firma del Sindaco, ma soltanto la firma dei 5 Tecnici – ha affermato che: <>.
Sottolinea che la convenzione in questione – che disciplina puntualmente i termini del conferimento dell’incarico professionale ed
indica i nominativi dei 5 professionisti incaricati – era stata fatta preventivamente sottoscrivere dai 5 Tecnici ed era stata successivamente allegata in originale alla delibera n. 272 bis del 18.11.1992.
Sottolinea altresì che con detta delibera la Giunta AVV_NOTAIO non si era limitata ad “autorizzare il conferimento dell’incarico”, ma aveva ‘conferito’ l’incarico ai 5 tecnici, approvando la convenzione già da loro sottoscritta ed allegandola poi, come parte “integrante” ed “essenziale” alla delibera stessa.
Sulla base delle suddette circostanze deduce che nel caso dì specie si sia realizzato un unico contestuale atto, formato dalla “proposta” sottoscritta dai 5 professionisti (cioè la convenzione) e dall’accettazione della proposta, sottoscritta dalla Giunta AVV_NOTAIO presieduta dal Sindaco (e cioè la delibera), che soddisfa pienamente i requisiti di forma prescritti dall’art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 ed è conforme alla ratio legis perseguita da tale norma.
Osserva che il RAGIONE_SOCIALE di Pastena non ha mai eccepito agli altri 4 tecnici incaricati (RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché AVV_NOTAIO COGNOME) la “nullità” del contratto per carenza di firma del Sindaco, che tutti i predetti professionisti sono stati nelle more pagati per l’incarico svolto e che la questione della nullità è stata per la prima volta sollevata dal RAGIONE_SOCIALE in sede di atto di appello (e non all’atto della tardiva costituzione nel giudizio di primo grado)
1.2. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 346 e 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa (2041 c.c.) sull’erroneo presupposto che lui non aveva riproposto detta domanda in appello.
Sostiene che dalla lettura dell’atto di appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, della comparsa di costituzione e risposta (da lui proposta nel giudizio di appello) e delle relative conclusioni delle parti risulta: da un lato, che il RAGIONE_SOCIALE di Pastena non si era limitato ad impugnare la domanda principale relativa all’adempimento contrattuale, ma aveva esteso il gravame anche alla domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa, deducendone la “nullità” e l’infondatezza nel merito per mancato adempimento (da parte dell’originario attore) RAGIONE_SOCIALE oneri allegatori e probatori; e, dall’altro, che lui si era attivamente difeso su questo thema decidendum , introdotto dal RAGIONE_SOCIALE di Pastena, replicando punto per punto e chiedendo, nelle conclusioni, la “conferma della domanda attorea” di primo grado, in tale modo manifestando, in modo eclatante, la sua volontà di ottenere dal Giudice d’appello una decisione anche sulla domanda subordinata, sicché il Giudice d’appello non poteva sottrarsi all’obbligo di pronunciarsi sulla domanda di arricchimento, sussistendone esplicita richiesta sia da parte dell’appellante (in senso negativo), sia da parte dell’appellato (in senso positivo).
Deduce che la Corte territoriale, avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di arricchimento, è incorsa nel vizio denunciato.
1.3. In via subordinata e cautelativa, il ricorrente – per la denegata ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato infondato e questa Corte fosse in dubbio se condannarlo, in base al disposto del comma 1 quater dell’art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per il ricorso per cassazione -solleva l’eccezione dì illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, inserito dall’ art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, del T.U. in materia di
spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, per violazione dell’art. 24, 111 della Costituzione, 6 della CEDU e 47 della Carta di Nizza in relazione all’art. 117 della Costituzione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 7478/2020, n. 25631/2017 e n. 12540/2016) il principio per cui <>.
D’altra parte, questa Corte ha anche avuto modo di affermare (cfr., tra le tante, Cass. n. 14570/2004; nonché Cass. n. 17695 e n. 7962/2003, n. 8023 e n. 2619/2000) che: <>.
Di tali principi di diritto non ha fatto corretta applicazione la corte territoriale nel caso di specie nel quale è incontroverso che la convenzione predisposta dal RAGIONE_SOCIALE e sottoscritta dai 5 professionisti è stata approvata dalla Giunta AVV_NOTAIO con la delibera n. 272 bis del 18.11.1992, avente ad oggetto quanto sopra indicato, alla quale è stata allegata con l’espressa dichiarazione che si trattava di parte integrante ed essenziale della delibera stessa.
Nel caso di specie è indubbio che la procedura di conclusione del contratto scritto, scelta dal RAGIONE_SOCIALE ha garantito: sia il <>, senza impedire <> ed, anzi, perseguendo
<>; sia <>, tant’è che non vi è stata da parte dell’ente comunale la necessità di adottare altre delibere o di concludere altri contratti.
In definitiva, dando seguito alla giurisprudenza sopra richiamata, deve affermarsi che, in tema di contratti stipulati da un professionista con un RAGIONE_SOCIALE, il requisito della forma scritta ad substantiam è da intendersi rispettato nel caso in cui l’incarico da svolgere sia previsto in convenzione non sottoscritta dal Sindaco, sempre che detta convenzione disciplini i termini fondamentali del rapporto, sia stata sottoscritta dal professionista incaricato e sia stata allegata in originale quale parte integrante della delibera con la quale la giunta comunale, presieduta dal Sindaco, ha conferito l’incarico. In tal caso, infatti, si forma un unico contestuale atto, costituito dalla proposta sottoscritta dal professionista (la convenzione, per l’appunto) e dalla relativa accettazione (la delibera di giunta, di conferimento dell’incarico).
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del principio di cui sopra.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma, in