Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25573 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
Oggetto: Obbligazioni -Nascenti dalla legge -Fondo di rotazione per la RAGIONE_SOCIALE alle RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7443/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE per le VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e ex lege domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO;
CC 22.03.2024
Ric. n. 7443/2020
Pres A, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4609/2019 depositata l’8 /07/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 bis n. 8703/2015 ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, condannandolo alle spese di lite del grado; la domanda era volta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto ad accedere al Fondo di RAGIONE_SOCIALE ex art. 3, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 512/1999 e di essere ammesso alla liquidazione dei danni per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di stampo RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 4717/2008, in quanto, sciolta in data 28.12.2010 la società di persone RAGIONE_SOCIALE, la titolarità del diritto al risarcimento da reato di estorsione e favoreggiamento riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Palermo alla predetta società in nome collettivo doveva ritenersi spettare al ricorrente, socio e amministratore RAGIONE_SOCIALEa medesima.
Avverso la pronuncia di prime cure, NOME COGNOME ha proposto impugnazione e la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4609/2019, respinto il gravame, ha confermato la sentenza di prime cure, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellante a rifondere ai convenuti le spese di lite del grado.
Per quanto qui ancora di rilievo, la Corte d’appello ha negato la richiesta in ragione RAGIONE_SOCIALEa novella apportata all’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512/1999 con la introduzione del comma 4 bis che ha escluso gli enti costituiti parte civile quali legittimati attivi ad ottenere l’accesso al fondo quanto a sorte capitale, se non per rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese legali.
CC 22.03.2024 Ric. n. 7443/2020 Pres A, RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza d’appello, l’originario attore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 c.p.c..
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. Il ricorrente lamenta:
1.1. con il primo motivo di ricorso, la ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 bis legge 22/12/1999 n. 512 come modificato dalla legge 15/07/2009 n. 94 -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ ; in particolare, evidenzia che il proprio diritto in virtù RAGIONE_SOCIALEa sentenza passata in giudicato nel 2008, era maturato antecedentemente alla modifica RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512/99, novellata dalla legge n. 94/2009, entrata in vigore il 15.07.2009;
1.2. con il secondo motivo, la ‘ Violazione di legge circa la dichiarata irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità dei soci nelle società in nome collettivo in relazione alla soggettività dei rapporti ‘; nello specifico censura il ricorrente l’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma in merito all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa alle società in nome collettivo;
1.3. con il terzo motivo, la ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. per violazione principio di parità tra identiche questioni in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ .
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l’evidente loro intima connessione, sono fondati nei limiti e in ragione RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni.
La legge 22 dicembre 1999, n. 512 recante l’istituzione del ha previsto l’erogazione in favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di determinati RAGIONE_SOCIALE, vale a dire quelli di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ivi indicati (all’art. 4) di somme
CC 22.03.2024
Ric. n. 7443/2020
Pres A, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato, per il tramite di un Fondo ad hoc , quale organo del RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l’art. 4 , comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 512/1999, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, recita che ‘ Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti RAGIONE_SOCIALEe disponibilità finanziarie annuali RAGIONE_SOCIALEo stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti RAGIONE_SOCIALE:
del delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale;
dei delitti commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;
dei delitti commessi al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe associazioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. ‘.
Successivamente, la
CC 22.03.2024 Ric. n. 7443/2020 Pres A, RAGIONE_SOCIALE
CC 22.03.2024
Ric. n. 7443/2020
Pres A, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
In definitiva, il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte, accoglie ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione