Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
SINACORI NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 1133/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositata il giorno 13 settembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO – REQUISITI DI ACCESSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4409/2023 R.G. proposto da NOME E MENNUNI VINCENZA, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-controricorrente –
nonché contro
Il giorno 31 ottobre 1985 NOME COGNOME rimase vittima di omicidio per motivi di mafia per mano di NOME COGNOME, in seguito divenuto collaboratore di giustizia.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente moglie e figlia RAGIONE_SOCIALEa vittima, si costituirono parte civile nel processo penale per omicidio a carico di NOME COGNOME, concluso con la condanna di quest’ultimo e l’attribuzione di provvisionale in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili; esperirono poi azione in sede civile, ottenendo dal Tribunale di Marsala condanna di NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 230.000, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Nel luglio 2012, NOME COGNOME e NOME COGNOME formularono istanza di accesso al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, domanda però respinta dal Prefetto di Ancona con provvedimento del 14 settembre 2016, sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa non estraneità RAGIONE_SOCIALEa vittima ad ambienti criminali, causa ostativa all’ammissione al beneficio, giusta l’art. 15, primo comma, lett. c), legge 7 luglio 2016, n. 122.
A seguito di ciò, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiesero giudizialmente, nelle forme di cui agli artt. 702bis e seguenti cod. proc. civ., accertarsi il loro diritto ad accedere ai benefici di cui al menzionato fondo di RAGIONE_SOCIALE.
Nell’attiva resistenza del RAGIONE_SOCIALE, la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.
Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono uno actu per cassazione, affidandosi a tre motivi.
Resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE. Non svolge difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
r.g. n. 4409/2023 Cons. est. NOME COGNOME
Il primo motivo reca tre distinte censure.
1.1. Con la prima, per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, terzo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016, si critica la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto le istanze RAGIONE_SOCIALEe odierne ricorrenti ancora pendenti al momento di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa citata legge e le ha pertanto assoggettate al regime transitorio stabilito dalla menzionata norma: la quale -si assume in senso contrario -non era invece applicabile, dacché le ricorrenti erano già da reputarsi ammesse al beneficio del RAGIONE_SOCIALE all’atto di erogazione RAGIONE_SOCIALEa provvisionale.
1.2. Con la seconda, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge 20 ottobre 1990, n. 302, parte ricorrente sostiene che la condizione RAGIONE_SOCIALEa totale estraneità ad ambienti malavitosi, richiesta per l’ammissione al RAGIONE_SOCIALE, va da verificata con riferimento al soggetto istante, non al congiunto vittima di mafia.
1.3. Con la terza, ancora per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016, si deduce che in base RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie NOME COGNOME era da considerare un delinquente comune, estraneo a consorterie mafiose, ucciso proprio perché si sottraeva RAGIONE_SOCIALE stesse.
Le doglianze sub 1.1. e 1.2. sono infondate.
Le questioni di diritto con esse sollevate sono state già affrontate e risolte da questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, con l’enunciazione del principio di diritto per cui « in tema di elargizioni in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE, l’estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l’accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE, istituito dalla legge n. 512 del 1999, ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso RAGIONE_SOCIALEa legge istitutiva, costituendo un elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fatti specie legale che dà diritto all’accesso al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, primo comma, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122 del 2016, che, nell’in trodurre espressamente
r.g. n. 4409/2023 Cons. est. NOME COGNOME
tale condizione, ha valore non innovativo, ma puramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale » (in tal senso, Cass. 13/10/2023, n. 28627).
Nell’arresto testé citato, è stato altresì chiarito che la estraneità ad ambienti delinquenziali è condizione per l’elargizione RAGIONE_SOCIALEe provvidenze di cui alla legge n. 512 del 1999 da riferire sia alla vittima del reato RAGIONE_SOCIALE sia al suo superstite, che del beneficio voglia avvalersi.
« Scopo mediato ma evidentemente prioritario perseguito dalla legge istitutiva del RAGIONE_SOCIALE è pur sempre, infatti, quello di contrastare i fenomeni d’infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta RAGIONE_SOCIALE in favore di coloro che hanno subìto danni materiali RAGIONE_SOCIALE proprie attività economiche (per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente RAGIONE_SOCIALEa mafia) possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti: si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo » (così ancora Cass. n. 28627/2023).
Alla diffusa ed esaustiva motivazione RAGIONE_SOCIALEa menzionata decisione (peraltro, già più volte ribadita: Cass. 06/05/2024 n. 12146; Cass. 06/03/2024, n. 6007; Cass. 02/07/2025 n. 17987; Cass. 05/07/2025 n. 18360; Cass. 15/07/2025 n. 19585) è qui sufficiente, in ossequio al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ, operare piena ed integrale relatio onde giustificare il rigetto RAGIONE_SOCIALEe due censure in scrutinio.
La doglianza sub 1.3. è invece inammissibile: essa si concreta nel sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEe emergenze istruttorie finalizzata ad una diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti , attività estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità.
Il secondo motivo lamenta « errata e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. » nonché « carenza di motivazione », per non avere il giudice territoriale « dato contezza RAGIONE_SOCIALEa carenza probatoria RAGIONE_SOCIALEe affermazioni del RAGIONE_SOCIALE qui resistente » contenute nell’informativa prodotta, espressione di valutazioni di merito, non utilizzabili quindi come fonte di convincimento.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Per fermo convincimento di nomofilachia, per dedurre in sede di legittimità la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dRAGIONE_SOCIALE parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli ( ex aliis , v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769).
Fattispecie del tutto eccentrica rispetto al motivo in esame, il quale, ancora una volta, si risolve nel richiedere a questa Corte un riesame dei mezzi istruttori, in particolare di documenti, di cui, peraltro, non opera nemmeno la c.d. localizzazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 c.p.c. , cioè non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nelle sedi di merito e nel relativo fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).
Il terzo motivo denuncia « errata e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su alcuni capi del gravame ».
Le ricorrenti deducono di aver denunciato « alla Corte marchigiana come l’interpretazione fornita dal giudice di prime cure determinasse una definitiva compromissione del loro diritto ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito, nonché la disparità di trattamento con la signora NOME COGNOME che -residente in altro circondario e
r.g. n. 4409/2023 Cons. est. NOME COGNOME
istante presso altra Prefettura, aveva chiesto ed ottenuto l’accesso al beneficio » e di aver evidenziato che « COGNOME NOME, collaboratore di giustizia, risulta ammesso al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di cui al d.m. 161/04, con un ‘Programma Speciale’ che di fatto preclude RAGIONE_SOCIALE ricorrenti il recupero degli importi mediante un ordinario processo di esecuzione, dovendosi presumere che il COGNOME abbia subito la confisca dei propri beni, e risultando gli emolumenti corrisposti ai collaboratori impignorabili per legge ».
Denunciano che sul punto « la sentenza impugnata in parte è errata, in parte è viziata da omessa pronuncia ».
4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Inammissibile, dacché non riproduce adeguatamente il contenuto del terzo motivo di appello, il cui tenore è riportato in termini differenti (limitati cioè alla supposta disparità di trattamento conseguente alla ammissione di NOME COGNOME al programma di protezione) nella gravata sentenza: e tanto impedisce a questa Corte di riscontrare l’esistenza del lamentato error in procedendo .
Infondato, dacché la -pur ipotetica -omissione di pronuncia non riveste carattere decisivo, tale da giustificate l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: la questione che si asserisce non vagliata appare invero infondata, e tanto giustifica il potere RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione di integrare la motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione ex art. 384 cod. proc. civ. mediante l’enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l’incongruità di una rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa nella fase di merito al fine di dichiarare l’infondatezza del rilievo erroneamente non vagliato (tra le tante, cfr. Cass. 01/02/2010, n. 2313; Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2731; Cass. 28/06/2017, n. 16171; Cass. 19/04/2018, n. 9693; Cass. 10/06/2021, n. 10475; Cass. 05/04/2023, n. 9384; Cass. 18/04/2025, n. 10290).
Nella specie, l’assunto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente è -come già innanzi accennato – destituito di fondamento: per un verso, la « disparità di trattamento » rispetto alla congiunta NOME COGNOME rappresenta una conseguenza fisiologica di possibili esiti differenti di giudizi intrapresi in maniera separata; d’altro canto, l’ammissione del colpevole del reato RAGIONE_SOCIALE a programmi di protezione (con le derivanti misure di salvaguardia del suo patrimonio) non incide in senso modificativo sulle condizioni per la elargizione RAGIONE_SOCIALEe provvidenze ex lege n. 512 del 1999, alcuna RAGIONE_SOCIALEe quali fa riferimento alla solvibilità del colpevole del reato.
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre RAGIONE_SOCIALE spese eventualmente prenotate a debito.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1bis
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, il giorno 14 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME
r.g. n. 4409/2023 Cons. est. NOME COGNOME