Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 236 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 236 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16254/2024 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL CURATORE PRO TEMPORE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1074/2024 depositata il 03/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 6/2024, ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo.
Ill tribunale patavino, dopo aver concesso, in data 22.11.2023 (con provvedimento notificato il 23.11.2023), ex art. 44 comma 1) lett. a CCII, il termine di 30 giorni per il deposito del piano, prima del decorso di tale termine, aveva convocato la debitrice e poi disposto l’interruzione della procedura concordataria sul rilievo che la stessa non aveva depositato il fondo spese né depositato la prima informativa ex art. 44 lett. c) legge cit. Avverso la sentenza ed il decreto di inammissibilità del concordato ha proposto reclamo NOME COGNOME, quale socio unico e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
L a Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1074/2024, ha rigettato entrambi i reclami.
Per quanto ancora rileva, il giudice d’appello ha evidenziato, in ordine agli inadempimenti che hanno giustificato la dichiarazione d’inammissibilità del concordato, che la reclamante aveva concentrato i suoi rilievi sul mancato deposito dell’informativa, ma nulla aveva osservato con riguardo al mancato deposito del fondo spese, ragione assorbente e che giustificava da sola la declaratoria di inammissibilità del concordato.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, nella qualità sopra indicata, affidandolo ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo ricorso è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 44 CCII.
Si contesta la mancata valutazione del requisito della gravità ex art. 44 comma 2 RAGIONE_SOCIALE mancate informazioni previste dal comma 1 dell’art. 44
CCII e la revoca dell’autorizzazione alla presentazione dell’istanza di concordato sul dato RAGIONE_SOCIALE mancate informazioni, quando era ancora pendente il termine per il versamento del fondo spese.
Il ricorso presenta concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza.
Come evidenziato in narrativa, il giudice d’appello ha messo in luce che il reclamante, nelle sue difese, nulla aveva osservato con riguardo al mancato deposito del fondo spese , ‘che appare circostanza pacifica e sufficiente anche da sola la revoca del provvedimento di concessione del termine assegnato, come evidenziato dall’univoca disposizione sopra riportata’. Pertanto, il giudice d’appello ha confermato la declaratoria d’inammissibilità della domanda di concordato preventivo sul rilievo assorbente -che costituisce la ratio decidendi – del mancato deposito del fondo spese.
Le censure svolte dall’odierno ricorrente in ordine alla mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, del requisito della gravità ex art 44 comma 2 RAGIONE_SOCIALE mancate informazioni previste dal comma 1 dell’art. 44 CCII sono inammissibili, in quanto estranee alla ratio decidendi della declaratoria d’inammissibilità della domanda di concordato.
Quanto alle censure relative al fondo spese, il ricorso è, in primo luogo, inammissibile per genericità e difetto di specificità. Al cospetto della precisa affermazione del giudice d’appello secondo cui la reclamante nulla aveva osservato con riferimento al mancato deposito del fondo spese, si è limitata a dedurre in ricorso che, al momento della revoca dell’autorizzazione al deposito dell’istanza di concordato (7 dicembre 2023) il termine per tale deposito era ancora pendente, senza esplicitare in concreto tale affermazione e senza nemmeno aver cura di indicare ‘dove’ e ‘come’ avesse eventualmente sottoposto tale questione all’esame dei giudici di merito.
Le censure del ricorrente sono, inoltre, sul punto, palesemente infondate atteso che, essendo il termine ex art. ex art. 44 comma 1) lett. a CCII, stato concesso in data 23.11.2023, il detto termine per il deposito del fondo spese è scaduto, a norma dell’art. 44 comma 1° lett d) CCII, il 3.12.2023, con la conseguenza che al momento della revoca dell’autorizzazione al deposito dell’istanza di concordato, intervenuta in data 7 dicembre 2023, tale termine non era affatto ancora pendente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in € 8.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 11.11.2025
Il Presidente NOME COGNOME