Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1950 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1950 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 31117 – 2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, ope legis ;
– controricorrente –
COGNOME NOME in proprio e quale unico erede di COGNOME NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 456/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, pubblicata il 13/5/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/6/2025 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 2 gennaio 2003, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Macerata, i suoi zii NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentando che aveva costituito in loro favore un fondo patrimoniale, conferendo tre immobili di sua proprietà, per contribuire al sostentamento dei bisogni della loro famiglia, formatasi trentacinque anni prima; aveva tuttavia scoperto che, con l’atto pubblico di costituzione, era stata trasferita ai convenuti, inopinatamente, anche la proprietà dei beni vincolati al fondo: in data 1/10/2002, infatti, il concessionario della riscossione RAGIONE_SOCIALE, creditore dello zio NOME COGNOME in forza di cartelle non pagate negli anni dal 1994 al 2000, aveva potuto iscrivere, sugli stessi beni, ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/73 per oltre euro 183.000.
L’attore chiese, pertanto, di dichiarare la nullità totale dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, da lui istituito in favore dei convenuti in data 23 febbraio 2001, per atto per AVV_NOTAIO COGNOME di Ostuni, registrato a Macerata il 20 marzo 2001 o, in subordine, la sua nullità parziale, limitatamente all’effetto traslativo della proprietà o, in via ulteriormente subordinata, la nullità della donazione dei tre immobili per mancata accettazione da parte dei donatari; infine, per quel che qui ancora rileva, chiese la revoca parziale della donazione
degli immobili per sopravvenienza di figli, atteso che nel 2001, pochi mesi dopo la costituzione del fondo, gli era nata una figlia.
Costituendosi, NOME COGNOME e NOME COGNOME aderirono alla domanda; si oppose, invece, RAGIONE_SOCIALE, intervenendo volontariamente.
Con sentenza n. 396/2014, il Tribunale di Macerata respinse la domanda di nullità dell’atto costitutivo, rimarcando che l’effetto traslativo era stato riportato in atto pubblico come oggetto di esplicita volontà RAGIONE_SOCIALE parti e che sul punto, per sua form a, l’atto traslativo era munito di fede privilegiata; ravvisata, quindi, l’applicabilità alla costituzione traslativa RAGIONE_SOCIALE norme sulla donazione obnuziale, rigettò la domanda di nullità dell’atto per difetto di accettazione e d escluse pure la revocabilità dell’atto di disposizione per sopravvenienza dei figli, in applicazione dell’art. 80 5 cod. civ.
Con sentenza 456/2020, la Corte d’appello di Ancona rigettò l’impugnazione di NOME COGNOME, confermando sostanzialmente la motivazione del primo giudice e, in particolare, la non revocabilità dell’atto traslativo per sopravvenienza di figli.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, concernente soltanto la revocabilità per sopravvenienza di figli.
NOME, RAGIONE_SOCIALE, subentrata ad RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, era succeduta a RAGIONE_SOCIALE, creditore ipotecario di NOME COGNOME, ha resistito con controricorso, rappresentando tuttavia di non avere interesse alla decisione per avere in ogni caso iscritto la sua ipoteca prima della domanda di annullamento di NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
Fissata la trattazione in camera di consiglio, all’adunanza del 26/11/2024, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica del
ricorso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, effettuata irritualmente presso il loro difensore in primo grado.
Per l’avvenuto decesso di NOME COGNOME nelle more del giudizio, la notifica è stata effettuata nei confronti di NOME COGNOME anche quale unico erede testamentario (la sorella di NOME COGNOME, NOME COGNOME, ha rinunciato all’eredità).
Regolarizzato il contraddittorio, la causa è stata nuovamente fissata per l’odierna adunanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che seppure, secondo l’art. 171 cod. civ., la destinazione del fondo termina a seguito dello scioglimento del matrimonio, verificatosi nella specie, nelle more del giudizio, per intervenuto decesso di uno dei coniugi beneficiari, NOME COGNOME, la materia del contendere non può ritenersi cessata, persistendo l’interesse del ricorrente allo scrutinio di questa Corte di legittimità sulla correttezza della qualificazione della costituzione traslativa quale donazione obnuziale, al fine del conseguente riconoscimento del suo diritto alla revoca per sopravvenienza dei figli ( salva l’opponibilità della decisione che non è questione oggetto di questo giudizio): la questione permane perché, a differenza del fondo patrimoniale, la donazione obnuziale, come precisato anche da questa Corte, non viene meno per sopravvenuto scioglimento del matrimonio; l’art. 785 secondo comma cod. civ., infatti, laddove prevede la caducazione RAGIONE_SOCIALE donazioni obnuziali a seguito dell’annullamento del matrimonio, non trova applicazione per il caso del suo scioglimento, poiché questo non elide il vincolo coniugale per vizi inerenti al suo momento genetico, ma ne presuppone la validità, limitandosi a rimuoverne gli effetti per vicende sopravvenute ed a partire dalla relativa pronuncia, e, quindi, lascia integra la situazione che ha costituito motivo e condizioni di quelle
donazioni (così, in ipotesi di divorzio, Cass. Sez. 1, n. 11370 del 25/10/1991).
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al numero 3 del comma primo dell’articolo 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 702, 785 e 809 cod. civ. per avere la Corte d’Appello negato la revocabilità della donazione per sopravvenienza di figli, erroneamente applicando alla costituzione traslativa del fondo la disciplina della donazione obnuziale, sebbene dell’istituto non ricorra nella specie alcun presupposto : il trasferimento a titolo gratuito dei beni non è avvenuto, infatti, né per la costituzione di una nuova famiglia né per un futuro matrimonio, perché la costituzione del fondo ha trovato causa nella sola volontà di contribuire ai bisogni di una famiglia formatasi trentacinque anni addietro, senza presenza di figli minori.
1.1. Il motivo è fondato. Come riportato in sentenza, nell’atto pubblico del 23/2/2001, NOME COGNOME aveva chiaramente manifestato la volontà di costituire un fondo patrimoniale in favore degli zii NOME COGNOME e NOME COGNOME «per far fronte ai bisogni della famiglia», mediante destinazione specifica di tre immobili in sua proprietà siti in Treia; nello stesso atto, era stato pure previsto che «la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ai costituiti coniugi NOME e NOME».
Dalla sentenza impugnata, risulta anche che, con il terzo motivo di appello, NOME COGNOME aveva «invocato» la disciplina di cui agli art. 782 e 809 cod. civ. in tema di donazione e, perciò, la revocabilità della costituzione traslativa, ricorrendo un’ipotesi di atto di liberalità e aveva così censurato la decisione del primo Giudice che aveva invece qualificato l’atto quale donazione obnuziale irrevocabile per sopravvenienza di figli.
Rigettando questo motivo, la Corte territoriale ha dapprima qualificato la costituzione del fondo patrimoniale quale atto a titolo gratuito e ha poi rilevato che «la costituzione è stata effettuata, secondo la causa propria del fondo patrimoniale, ‘per far fronte ai bisogni della famiglia dei costituiti coniugi’» e che il valore dei beni non poteva ritenersi esorbitante rispetto a detta causa.
Così costruita, invero, la motivazione della conferma del rigetto della domanda di revoca della costituzione del fondo per sopravvenienza dei figli appare ricondurre la fattispecie alla donazione obnuziale, come tale irrevocabile, unicamente per il riferimento alla destinazione del fondo ai bisogni della famiglia, nonostante l’atto di disposizione non sia stato compiuto né per un futuro matrimonio, né per la costituzione di una nuova famiglia, perché i coniugi beneficiari si erano sposati trentacinque anni addietro.
Ciò precisato, deve allora considerarsi che l’art. 78 5 cod. civ., nel definire la nozione di donazione obnuziale, innanzitutto si riferisce, testualmente, a una donazione fatta in riguardo di un determinato «futuro» matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi; dispone anche che questa donazione, seppure si perfeziona senza bisogno d’essere accettata, non produce effetto «finché non segua il matrimonio»: secondo la formulazione letterale della norma, dunque, la «donazione in riguardo di matrimonio» si configura in riferimento a un matrimonio futuro e non ancora concluso.
Il secondo comma dello stesso art. 785 cod. civ. prevede, quindi, che l’annullamento del matrimonio importi la nullità della donazione, mentre il successivo art. 805 esclude che queste donazioni possano revocarsi per causa d’ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
In coerenza con questa inequivocabile lettera della legge e con la peculiarità della disciplina, questa Corte ha esplicitamente rimarcato
che la donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione, nell’atto pubblico che la contiene, che l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia compiuta «in riguardo di un futuro determinato matrimonio»; tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell’atto perché il legislatore ha voluto tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni (Cass. Sez. 6 – 2, n. 14203 del 07/06/2017, con indicazione dei precedenti rilevanti; Sez. 2, n. 15873 del 12/07/2006).
La qualificazione di donazione obnuziale operata dai Giudici del merito non è dunque coerente con i presupposti previsti dalla norma del codice per l’istituto, perché la costituzione del fondo per cui è giudizio è stata disposta per i bisogni di una famiglia già costituita molti anni addietro.
In tal senso la sentenza impugnata deve essere cassata.
1.2. Resta, invece, configurabile la natura di atto di liberalità: come puntualizzato, infatti, da questa Corte, in materia di revocatoria fallimentare, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione (Cass. Sez. 1, n. 19029 del 08/08/2013; Sez. 6 – 1, n. 29298 del 06/12/2017).
Dalla natura di atto di liberalità del fondo per cui è giudizio discenderebbe, in ulteriore conseguenza, l’applicabilità dell’art. 809 cod. civ e, dunque, la revocabilità per sopravvenienza di figli.
Per questi motivi, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione perché provveda al riesame della domanda subordinata di revocazione della costituzione traslativa del fondo patrimoniale per sopravvenienza di figli, in applicazione dei principi suesposti. In particolare la Corte territoriale, verificata sulla base dei fatti acquisiti la natura di atto di liberalità della costituzione del fondo patrimoniale, provvederà a valutare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art.809 cod. civ.
Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 6 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME