Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36312 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36312 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso N. 11277/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, con l’AVV_NOTAIO, come da procura a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO, come da procura allegata al controricorso
– controricorrente –
COGNOME NOME, INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 2/2022 depositata il 4.1.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.10.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito di esecuzione immobiliare in danno di NOME COGNOME, pendente dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, iscritta al N. 19/2014 R.G.E. ed avviata da NOME e NOME COGNOME, la creditrice intervenuta RAGIONE_SOCIALE di Credito Cooperativo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. coopRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. (di seguito, BCC) – ipotecaria di secondo grado sugli immobili pignorati – propose opposizione ai sensi degli artt. 617/512 c.p.c. avverso l’ordinanza del 2.1.2020, con cui il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto sussistente il diritto della parimenti intervenuta RAGIONE_SOCIALE a concorrere sul ricavato della vendita con rango ipotecario di primo grado, disponendo la conseguente modifica del progetto di distribuzione (che invece vedeva quest’ultima postergata alla BCC). Disattesa dal g iudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione ed introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 4.1.2022, rigettò l’opposizione, rilevando che la circostanza che l’opponente avesse esperito vittoriosamente l’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di costituzione di fondo patrimoniale, posto in essere dal debitore, non ostasse alla collocazione con rango poziore (quale ipotecaria di primo grado) della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, benché essa non avesse esperito l’azion e revocatoria. Rilevò il
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Tribunale, al riguardo, che il regime di cui agli artt. 167 ss. c.c. non determina la fuoriuscita dei beni che vi sono conferiti dal patrimonio del coniuge, bensì introduce un vincolo di impignorabilità relativa, che preclude l’azione esecutiva in presenza di un presupposto oggettivo, ossia la ‘ non inerenza del debito alle esigenze familiari ‘ e di un presupposto soggettivo, costituito dalla consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore. Da ciò discende -ha proseguito il Tribunale -che non tutti i creditori hanno l’onere di esperire l’azione revocatoria ordinaria contro l’atto di costituzione del fondo patrimoniale per poter pignorare i beni che ne fanno parte (o comunque per poter intervenire nell’espropriazione già instaurata da altro creditore) , in quanto ciò si rende necessario solo per quelli consapevoli del fatto che l’obbligazione contratta, e rimasta inadempiuta, era volta a soddisfare interessi estranei e diversi da quelli della famiglia. Pertanto, poiché detto regime è soggetto alla prova dei suddetti elementi – che deve essere fornita da chiunque lo invochi -e poiché la BCC opponente tanto non aveva fatto, s’è ritenuto pienamente sussistente il diritto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di partecipare alla distribuzione, col competente rango poziore.
Avverso detta sentenza la BCC di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; entrambe le parti hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 170 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che l’onere della prova sugli elementi ostativi all’esercizio dell’azione esecutiva, ef fettuata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con l’intervento nella procedura in discorso, dovesse essere assolto da essa ricorrente. Rileva, infatti, che -ferma la natura relativa della pronuncia sulla revocatoria ordinaria dell’atto costitutivo del fondo, ottenuta soltanto da essa ricor rente e non anche dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -i rapporti tra quest’ultima e l’esecutato COGNOME le sono del tutto estranei, sicché avrebbe dovuto essere proprio l’odierna controricorrente, quale soggetto interessato a far valere in giudizio un diritto (quello di soddisfarsi forzosamente sui beni del debitore), a dimostrarne i presupposti, come previsto dall’art. 2697, comma 1, c.c., onde superare il vincolo di impignorabilità.
2.1 -Il ricorso è infondato.
Deve anzitutto evidenziarsi che il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., è ovviamente di portata generale. Esso, con specifico riguardo ai beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, non perde tale carattere, ma deve coniugarsi con la regola eccettuativa dettata dall’art. 170 c.c., secondo cui ‘ L ‘ esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ‘. Il creditore particolare di uno o entrambi i coniugi, dunque, non può agire esecutivamente su detti beni (sempre che il fondo sia stato regolarmente
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costituito e annotato sull’atto di matrimonio, questioni qui non in discussione) se: a) il debito è insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia; b) il creditore stesso ne era a conoscenza (all’atto della stessa insorgenza del debito).
Pertanto, nel momento in cui il creditore aggredisce senz’altro esecutivamente i beni già conferiti in fondo patrimoniale all’atto del pignoramento (e sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato, ut supra , giacché in caso contrario non v’è alcun ostacolo all’azione esecutiva del creditore), viene speso il presupposto implicito della pignorabilità dei beni stessi, ossia, correlativamente: aa) che il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia; ed inoltre, bb) che esso creditore non era a conoscenza dell’estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari.
Ebbene, a fronte dell’azione esecutiva avviata dal proprio creditore (direttamente col pignoramento, o mediante atto di intervento, sulla cui portata si veda, in linea generale, Cass., Sez. Un., n. 61/2014), è con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., che il debitore esecutato può far valere il descritto regime di impignorabilità, restando onerato di dimostrare che detti presupposti (non importa se implicitamente o esplicitamente invocati dal pignorante o dall’intervenuto ) sono nella sp ecie insussistenti (circa l’attribuzione dell’onere della prova in capo all’opponente, in subiecta materia , si vedano, ex multis , Cass. n. 2970/2013; Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 5385/2013; Cass. n. 21800/2016; Cass. n. 18110/2020; Cass. n. 41255/2021): egli deve dunque dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne era consapevole, da tanto discendendo l’insussistenza del
diritto del pignorante (o dell’intervenuto) di procedere esecutivamente sui beni aggrediti, benché conferiti nel fondo patrimoniale.
2.2 In questo quadro, pertanto, ben si spiega quale sia l’interesse, per il creditore, nel proporre l’azione revocatoria ordinaria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, ex art. 2901 c.c.: egli a tanto può determinarsi, evidentemente, quando abbia conte zza dell’opponibilità del fondo rispetto alla propria eventuale azione esecutiva, ossia quando ritenga (e di tanto sia consapevole, all’atto della relativa insorgenza) che il proprio credito venne effettivamente contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in tali condizioni, egli non può procedere direttamente al pignoramento (o all’intervento) , anche per non esporsi al r ischio di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore.
In tal caso, l’aggredibilità del bene in executivis postula necessariamente la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, sempre che ovviamente ne sussistano i presupposti ex art. 2901 c.c. (salva l’applicabilità, ricorrendone i presupposti, del contiguo istituto preventivo dell’art. 2929 -bis c.c.) ed in primis la natura pregiudizievole dell’atto dispositivo (che, com’è noto, è atto a titolo gratuito; v. Cass. n. 19131 /2004; Cass. n. 24757/2008), nonché la consapevolezza del debitore di tale natura, ossia l’ eventus damni e il consilium fraudis . Ottenuta la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto costitutivo del fondo (o attivando il già richiamato istituto previsto dall’art. 2929 -bis c.c.), il creditore può così liberamente pignorare i beni che vi siano stati conferiti, senza alcun limite, secondo lo statuto dettato dagli
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artt. 2901 ss. c.c. (ovvero, intervenire nell’esecuzione da altri avviata su detti beni).
2.3 -Rapportando tutto quanto precede al caso che occupa, è evidente che alcun limite di pignorabilità la BCC di RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto incontrare in relazione al suo intervento nell’esecuzione avviata dai COGNOME , posto che essa rimase vittoriosa nel giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto la costituzione del fondo patrimoniale da parte del COGNOME; si tratta di questione, del resto, su cui non v’è contesa , benché la scelta della BCC di RAGIONE_SOCIALE di agire in revocatoria non può che spiegarsi in base ad una discrezionale valutazione di convenienza a scongiurare il rischio -evidentemente fondato -di vedersi vittoriosamente opposta l’impignorabilità dei beni da parte dell’esecutato .
Al contrario, o comunque in difetto di analoga iniziativa processuale, il medesimo limite avrebbe potuto in linea teorica opporsi rispetto all’ intervento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; il debitore esecutato COGNOME, però, non propose la relativa opposizione pendente executione , essendo rimasto inerte.
2.4 -Reagì invece sul punto, con l’opposizione distributiva ex artt. 512/617 c.p.c., la BCC di RAGIONE_SOCIALE , come s’è detto.
In proposito, ritiene anzitutto la Corte che tanto non le fosse precluso, perché -per quanto il regime del fondo patrimoniale sia tecnicamente e teleologicamente finalizzato alla tutela degli interessi della famiglia latamente intesi (richiedendosi, ai fini del l’esame circa la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia, una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare -così, Cass. n. 29983/2021) -il vincolo di impignorabilità relativa sui
beni che vi sono conferiti non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, non esercitabile da altri se non dal titolare), siccome pur sempre improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale: può nella sostanza escludersi, per usare le parole di Cass., Sez. Un., n. 26972/2008 -in motivazione -che nella specie vengano in rilievo ‘ interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ‘ .
Insomma , l’esistenza del fondo patrimoniale e l’irresponsabilità dei beni ivi conferiti per la sussistenza dei presupposti oggettivo e/o soggettivo, di cui all’art. 170 c.c. , ben possono farsi valere anche da qualsiasi altro interessato: quale appunto deve qualificarsi il creditore concorrente, in sede di distribuzione; d’altra parte, è ben noto che le contestazioni mosse da un creditore nei confronti di un concorrente, benché riferite alla stessa ammissibilità dell’intervento, hanno sempre natura di opposizione distributiva (Cass. n. 26423/2020), sicché non occorre neppure ipotizzare la possibile natura surrogatoria , ex art. 2900 c.c., dell’iniziativa processuale assunta dalla stessa BCC di RAGIONE_SOCIALE.
2.5 -Tanto non determina, però, alcuna devianza rispetto alla normale ripartizione dell’onere probatorio, in subiecta materia , come invece propugnato dall’odierna ricorrente : si tratti di iniziativa del debitore esecutato, o del terzo interessato , spetta a colui che invoca il regime eccettuativo di cui all’art. 170 c.c. dimostrarne i presupposti, e ciò proprio per la natura relativa ed eccezionale del vincolo derivante dal fondo. La decisione impugnata, che fonda la sua ratio proprio sul mancato assolvimento del l’onere probatorio da parte della RAGIONE_SOCIALE, è dunque ineccepibile, tanto più che la creditrice opponente non ha
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neppure offerto alcuna prova al riguardo, trincerandosi dietro la sua totale estraneità rispetto ai rapporti tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Né può qui invocarsi la regola di cui a ll’art. 2697, comma 1, c.c., che a dire della stessa ricorrente sarebbe stata violata dal Tribunale: il diritto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di agire in executivis (mediante intervento nella procedura) deriva dal l’inequivoco suo possesso di diversi titoli esecutivi, ex art. 474 c.p.c., nonché dalla più generale regola della responsabilità patrimoniale di cui a ll’art. 2740 c.c., riguardo alla posizione del COGNOME.
Pertanto, poiché il regime di cui all’art. 170 c.c. implica , come già evidenziato, una eccezione al regime della ordinaria pignorabilità di tutti i beni presenti e futuri del debitore, è proprio colui che ne abbia interesse – vale a dire (di norma) il debitore o anche (come nella specie) il terzo, creditore concorrente BCC di RAGIONE_SOCIALE a dover fornire la relativa prova, secondo quanto previsto dall’art. 2697, comma 2, c.c.: e senza che alcuna concreta eventuale difficoltà nella prova di quei requisiti, che potesse incontrare il terzo estraneo all’originario rapporto tra debitore e creditore, possa giustificare una deroga a tale generale principio, soccorrendo il primo comunque gli ordinari mezzi istruttori messigli a disposi zione dell’ordinamento e, in ultima analisi, l’impiego de gli argomenti desunti dai documenti rinvenibili dagli atti.
3.1 In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nei rapporti tra la ricorrente e la controricorrente. Nulla va disposto in relazione agli intimati, che non hanno svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 14.0 00,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno