Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6787 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6787 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3308/2024 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1290 del 17 novembre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026 dal AVV_NOTAIO;
letta la memoria del ricorrente;
RILEVATO CHE:
-con ricorso ex art. 702bis c.p.c. NOME COGNOME conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo la cancellazione di iscrizioni ipotecarie eseguite, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, su beni immobili che risultavano conferiti in un fondo patrimoniale costituito con precedente atto (del 15 maggio 2012); deduceva che le ipoteche traevano origine da un credito del Comune di Monterosso Calabro in forza di una pronuncia della Corte dei conti (sentenza n. 919/2015) per responsabilità erariale (danni derivati da plurime vicende espropriative non regolarmente perfezionate) e, cioè, per un debito estraneo ai bisogni della famiglia, con conseguente opponibilità del vincolo del fondo e illegittimità dei gravami iscritti;
-si costituiva RAGIONE_SOCIALE, contestando la domanda e sostenendo, in sintesi, che NOME COGNOME non aveva assolto l’onere di provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, oltre a prospettare l’inopponibilità del fondo all’iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973;
-i l Tribunale di Vibo Valentia rigettava il ricorso con l’ordinanza n. 729 del 18 luglio 2022;
–COGNOME proponeva appello deducendo che il credito posto a fondamento dell’ipoteca era da considerarsi estraneo alle esigenze della famiglia, perché derivante da responsabilità amministrativocontabile connessa all’esercizio di una carica pubblica;
–RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE restava contumace nel secondo grado;
-l a Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1290 del 17 novembre 2023, rigettava l’impugnazione perché, mentre l’art. 170 c.c. (limite all’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale) fa riferimento all’espropriazione forzata, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto
esecutivo, ma ha una funzione cautelare, sicché la norma codicistica non trova applicazione;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi;
-resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE;
-il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all’esito della camera di consiglio del 18/3/2026, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, sostenendo che il limite di cui all’art. 170 c.c. opera anche per l’ipoteca ‘esattoriale’, contrariamente a quanto statuito dalla Corte d’appello che, qualificando l’ipoteca come misura cautelare e non come atto relativo all’esecuzione, ha ritenuto consentita l’iscrizione sui beni del fondo patrimoniale;
-la censura pone una questione di rilevanza nomofilattica che concerne la portata del divieto ex art. 170 c.c. (in proposito, Cass., Sez. 3, n. 32146/2024) in relazione all’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e alle sue funzioni (in considerazione, peraltro, dell’inserimento nella norma del comma 1bis , introdotto dall’art. 3, comma 5, lett. d), D.L. n. 16/2012 e poi modificato dall’art. 52, comma 1, lett. h), D.L. n. 69 del 2013);
-in particolare, occorre valutare se – in conseguenza de ll’evoluzione normativa e giurisprudenziale (a Cass., Sez. U., n. 4077/2010 ha fatto seguito Cass., Sez. U., n. 19667/2014, sui cui principî si è formato il successivo orientamento di legittimità sulla natura dell’ipoteca ‘esattoriale’) possa trovare conferma o, al contrario, debba essere mutato l’indirizzo interpretativo che ha ravvisato nell’iscrizione ipotecaria un atto ineluttabilmente funzionale all’espropriazione forzata, come tale ricadente nell’ambito applicativo dell’art. 170 c.c. , nonché, in ogni caso, verificare se e in qual
modo la natura o funzione di tale ipoteca incida sullo stesso interesse del proprietario del bene a fare valere la destinazione del bene ai bisogni della famiglia fin dall’iscrizione della formalità ;
-pertanto, al fine di un compiuto esame del ricorso, poiché la questione di diritto ad esso sottesa va qualificata di particolare rilevanza, appare necessario disporre il rinvio della presente causa alla pubblica udienza della Sezione;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 marzo 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)