Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 35576-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimate –
Oggetto
Fondo integrativo
gas
R.G.N.35576/2019
COGNOME
Rep.
Ud 11/06/2025
CC
avverso la sentenza n. 1295/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 2060/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari, dando atto che era cessata la materia del contendere sull’opposizione spiegata da RAGIONE_SOCIALE avverso una distinta cartella esattoriale, respingeva l’opposizione spiegata da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) avverso cartella esattoriale per omessa contribuzione dovuta all’Inps in relazione all’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo Gas previsto dall’art.8 l. n.1084/71 per le aziende private che in regime di concessione amministrativa producono e distribuiscono gas ai cittadini per usi civili.
Secondo la Corte, tale regime si applicava ad RAGIONE_SOCIALE sebbene società a totale partecipazione pubblica, da parte del Comune di Bari, che gestiva il servizio di produzione e distribuzione del gas non in forza di concessione amministrativa ma per affidamento diretto.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per sei motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
Sono rimaste intimate RAGIONE_SOCIALE e la concessionaria per la riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione, già RAGIONE_SOCIALE
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la natura pubblica della società ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., riproponendo la stessa questione posta dal primo motivo e qualificandola ora come omessa decisione sul motivo d’appello.
Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 8 l. n.1084/71, 12 Preleggi, riproponendo il tema della società a totale partecipazione pubblica, laddove le invocate norme riguardano le sole società private che agiscono in regime di concessione amministrativa.
Con il quarto motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che l’Inps non aveva dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva.
Con il quinto e sesto motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e degli artt.91 e 92 c.p.c., domandando la liquidazione delle spese di primo e secondo grado sul presupposto della fondatezza dei primi quattro motivi, contrastando
le sentenze di merito dei due gradi che invece le avevano compensate.
I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati.
La sentenza impugnata non è incorsa in alcun omesso esame né in alcuna omessa decisione: ai punti 3.2 e 3.3. ha motivato diffusamente sulle ragioni per cui anche rispetto alle società a capitale interamente pubblico sussista l’obbligo di iscrizione alla previdenza integrativa prevista dall’art.8 l. n.1084/71 . Del pari, non sussiste alcun omesso esame circa il fatto che spettasse all’Inps dimostrare i presupposti costitutivi del credito contributivo, poiché i fatti storici sono pacifici, così come lo è la natura pubblica della società ricorrente, mentre l’unica questione che residua è di puro dir itto, e dunque non involge l’onere probatorio dell’Inps; tale questione si risolve nella domanda se l’art.8 l. n.1084/71 si applichi anche alle società per azioni partecipate interamente dal Comune (un tempo aziende municipalizzate).
Ebbene, questa Corte ha dato in più occasioni risposta affermativa. In particolare (v. Cass.25856/23, Cass.5229/25) è stato ribadito che le società ad intero capitale pubblico comunale le quali gestiscono il servizio di distribuzione del gas alla cittadinanza per uso civile non sulla base di concessione amministrativa ma per affidamento diretto (c.d. in house ), sono ugualmente assoggettate all’iscrizione obbligatoria al Fondo integrativo gas. Ai fini previdenziali il dato dirimente è infatti il veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica utilizzato -ovvero l’utilizzazione di una
persona giuridica di diritto privato come è la RAGIONE_SOCIALE -e non il fatto che la proprietà del capitale sociale sia in mano, in tutto o in parte, ad enti locali.
Il quinto e sesto motivo, dedotti per il caso di accoglimento del ricorso, sono assorbiti stante il rigetto dei precedenti quattro motivi.
Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate atteso il consolidarsi del surrichiamato orientamento di legittimità in epoca successiva alla proposizione dell’odierno ricorso.
P.Q.M.