Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1934 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 1934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso 3764-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
R.G.N. 3764NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
P.U. 15/10/2024
7/07/2022 giurisdizione Intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del TFR.
e
COGNOME NOME NOME COGNOME
-intimati – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 725 del 2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 4 settembre 2023 (R.G.N. 75/2022).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta all’udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha c oncluso per l’ accoglimento del ricorso.
Udito, per il ricorrente, l’avvocat o NOME COGNOME, in sostituzione, per delega verbale, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 725 del 2023, depositata il 4 settembre 2023, la Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva accertato il diritto RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME di ottenere il pagamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (TFR) dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’attività lavorativa prestata alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poi cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese e non più assoggettata a fallimento.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che, nel caso di specie, è conclamata l’inutilità di un’azione esecutiva contro il datore di lavoro, in quanto analoghe azioni, intraprese dai lavoratori RAGIONE_SOCIALEa medesima società, non hanno sortito alcun risultato.
Il credito RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici, comprovato dalla documentazione prodotta, non è controverso e, allo scopo di conseguirne l’accertamento, il contraddittorio è stato instaurato anche nei confronti dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci RAGIONE_SOCIALEa società oramai estinta e dunque provvisti RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2495 cod. civ.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-Le signore NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
-Non hanno svolto attività difensiva in questa sede i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-I l ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 15 ottobre 2024.
-Il Pubblico Ministero, prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza, ha depositato una memoria e ha c oncluso per l’ accoglimento del ricorso.
-In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria illustrativa.
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso .
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, secondo, quinto e settimo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 29 maggio 1982, n. 297, anche in relazione all’art. 2495 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto RAGIONE_SOCIALEe lavoratrici di ottenere il pagamento del TFR da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a dispetto RAGIONE_SOCIALEa mancata acquisizione di un titolo esecutivo
nei confronti del datore di lavoro (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese.
Ad avviso del ricorrente, il credito per TFR dovrebbe essere accertato «nelle opportune sedi (giudizi individuali di cognizione ed esecuzione ovvero procedura fallimentare)» e non sarebbe idoneo, a tale scopo, un accertamento incidenter tantum «nell’ambito del processo (e del RAGIONE_SOCIALE) previdenziale, in difetto del legittimo contraddittore». All’accertamento del credito in sede fallimentare o in un giudizio di cognizione non potrebbe supplire, dunque, «altra asseverazione del credito» (pagina 7 del ricorso per cassazione).
Benché l’insolvenza possa essere dimostrata anche «in modo diverso dall’esperimento RAGIONE_SOCIALE‘azione esecutiva individuale», «l’accertamento giudiziale del credito di natura retributiva del lavoratore nei confronti del medesimo datore di lavoro insolvente costituisce necessario presupposto (requisito) per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione previdenziale a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» (la già richiamata pagina 7 del ricorso per cassazione).
Nel caso di specie, le lavoratrici avrebbero potuto conseguire un titolo esecutivo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società o dei soci, chiamati a rispondere dei debiti sociali nei limiti RAGIONE_SOCIALEe somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
-Devono essere disattese, preliminarmente, le eccezioni d’inammissibilità sollevate nel controricorso.
2.1. -Le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non sollecitano a questa Corte un diverso apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe prove, ma s’incentrano sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente.
2.2. -Il ricorso consente, inoltre, a questa Corte d’inquadrare la vicenda controversa e gli antecedenti più significativi, senza costringerla ad attingere a fonti estranee all’atto d’impugnazione.
2.3. -Né l’illustrazione RAGIONE_SOCIALEe critiche presenta le lacune denunciate nel controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha enucleato i punti nodali RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute e ne ha offerto un’accurata disamina, in linea con gli approdi più recenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte.
2.4. -Né la sussistenza di una ‘doppia conforme’, in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, inficia l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure di violazione di legge, che rappresentano il fulcro RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
-Il ricorso è fondato, nei termini e per i motivi di séguito esposti.
-Il diritto del lavoratore di ottenere dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in caso d ‘ insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico RAGIONE_SOCIALEo speciale RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
Questa Corte è costante nell’affermare che « l ‘ accertamento giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa misura del TFR dovuto in esito all ‘ ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l ‘ individuazione RAGIONE_SOCIALEa misura stessa RAGIONE_SOCIALE ‘ intervento solidaristico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, essendo l ‘ ente previdenziale terzo rispetto al RAGIONE_SOCIALE di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di RAGIONE_SOCIALE di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione).
Prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 12971).
5. -La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra «un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario» e non si configura come «un onere inutile e inutilmente dispendioso» (sentenza n. 1886
del 2020, cit., in motivazione; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031).
Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è lo stesso sistema delineato dall’art. 2, quinto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l’accesso al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE l’infruttuoso « esperimento RAGIONE_SOCIALE ‘ esecuzione forzata per la realizzazione del credito» concernente il TFR. L ‘esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla ( nulla executio sine titulo ).
6. -In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso, in relazione alle peculiarità RAGIONE_SOCIALEe singole vicende, «la necessità del preventivo esperimento di un ‘ azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione).
L’aleatorietà del le azioni esecutive, che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono in risalto, riguarda un posterius , laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e RAGIONE_SOCIALEa misura del credito.
7. -La legge è inequivocabile nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per l ‘ accesso al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell ‘ an e nel quantum debeatur ) nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa inadempiente» (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284).
La necessità d’un previo accertamento s’impone anche per il fatto che l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto gestore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa del lavoratore
verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l’accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al RAGIONE_SOCIALE nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
8. -Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società debitrice . In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.
L’eventuale infruttuosità RAGIONE_SOCIALE‘azione, per l’assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l’interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070, punto 3 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione , richiamato anche dall’Ufficio del Pubblico Ministero alle pagine 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa memoria scritta), che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe precisazioni che questa Corte ha svolto a sezioni unite, non colgono nel segno, pertanto, le difese del controricorso, che propugnano l’impossibilità di agire nei confronti di un datore di lavoro, quando si tratti di una società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese ed estinta e, nel caso concreto, non più fallibile.
9. -Devono essere condivise le considerazioni illustrate dall’Ufficio del Pubblico Ministero (pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa memoria scritta), che, in coerenza con i princìpi enunciati da questa Corte (ordinanza n. 9284 del 2023, cit.), qualifica l’accertamento del credito come «un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘accesso al RAGIONE_SOCIALE», elemento che deve preesistere alla «presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda al RAGIONE_SOCIALE».
Considerazioni che le parti controricorrenti non hanno adeguatamente scalfito.
Allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il RAGIONE_SOCIALE, con una domanda che fa sorgere l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa. Tra i requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta, l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del RAGIONE_SOCIALE insoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quinto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297 del 1982).
Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al RAGIONE_SOCIALE siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297 del 1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate ad un approdo contenzioso.
Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori.
10. -Da tali princìpi si è discostata la sentenza d’appello , che ha accolto le domande, pur mancando un accertamento del credito preesistente alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di prestazione.
11. -Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto, con l’enunciazione del seguente principio di diritto: « Allorché il lavoratore presenti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, la domanda volta a ottenere il RAGIONE_SOCIALE insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di
adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e RAGIONE_SOCIALEa misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del RAGIONE_SOCIALE è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l’ accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori RAGIONE_SOCIALEa società e dotati RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione».
12. -Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto RAGIONE_SOCIALEe originarie domande proposte nei confronti del l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
13. -Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo possono essere compensate, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute e RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa, che sottende profili giuridici nuovi, connessi con il simultaneus processus nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del datore di lavoro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; decidendo nel merito, respinge le originarie domande proposte nei confronti del l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione