Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1661 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1661 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25538-2022 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocata NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 817 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI PALERMO , depositata il 25 luglio 2022 (R.G.N. 281/2022).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/10/2025
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Presupposti RAGIONE_SOCIALE‘intervento. Trasferimento d’azienda.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, ha respinto la domanda del signor NOME COGNOME, volta a ottenere l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 8.134,74. L’oggetto del contendere riguarda i l trattamento di fine rapporto maturato nel corso RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa prestata dal 14 dicembre 2001 al 31 dicembre 2014 alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza n. 131 del 2015 del Tribunale di Palermo.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha osservato che gli accordi conclusi il 30 dicembre 2014 tra il datore di lavoro cedente, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e la cessionaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, finalizzati a derogare al regime di solidarietà sancito dall’art. 2112 cod. civ., non producono alcun effetto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , in quanto sono anteriori alla formale dichiarazione d’insolvenza (sentenza del Tribunale di Palermo del 14-18 agosto 2015, n. 131) , al pari RAGIONE_SOCIALE‘effettivo trasferimento d’azienda (primo gennaio 2015) e del verbale di conciliazione (2 gennaio 2015).
La legge delinea un «rigido iter cronologico» e prescrive una puntuale verifica di operazioni «potenzialmente lesive del fondamentale diritto di ogni lavoratore a non soffrire alcun pregiudizio economico e giuridico per effetto del mutamento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale» . Anche la nuova disciplina, racchiusa nell’art. 368, comma 4, lettera b ), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, conferma la «necessità che il trasferimento riguardi un’impresa già sottoposta una procedura concorsuale».
Tale circostanza si rivela decisiva nell’escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, commi 4 -bis e 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1990, n. 428, e, in senso contrario, non si può utilmente invocare la manifesta difficoltà economica RAGIONE_SOCIALE‘impresa cedente, che integra una mera situazione di
fatto. L’interpretazione estensiva recepita dal giudice di prime cure rende «inapplicabile il regime di tutela dei lavoratori a un caso (crisi di azienda non conclamata dall’autorità competente) ultroneo rispetto a quelli rigidamente consentiti (apertura di una procedura di insolvenza ai danni RAGIONE_SOCIALEa cedente e controllo RAGIONE_SOCIALEa stessa ad iniziativa di un’autorità pubblica) dalle fonti sovranazionali e lesivo RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva».
Acclarata l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘accordo derogatorio, difetta uno dei requisiti imprescindibili RAGIONE_SOCIALE‘intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: «l’insolvenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa cessionaria con quale il rapporto di lavoro è continuato, atteso che opinare in contrario significa azionare il RAGIONE_SOCIALE quando lo scopo solidaristico che lo ispira non sussiste». Il credito per TFR, in definitiva, non era ancora esigibile.
-Contro la sentenza d’appello il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo di censura.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, commi 4bis e 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1990, n. 428, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001.
La Corte di merito avrebbe errato nell’escludere l’idoneità degli accordi tra la cedente RAGIONE_SOCIALE e la cessionaria RAGIONE_SOCIALE a derogare alla disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ., sol perché la formale dichiarazione d’insolvenza è successiva alla conclusion e degli accordi. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe rilevante la mera sequenza cronologica tra la dichiarazione d’insolvenza e la conclusione degli
accordi derogatori, ma il «collegamento funzionale» (pagina 18 del ricorso per cassazione) tra lo stato di crisi, nel caso di specie conclamato da epoca risalente, e la stipulazione di accordi preordinati al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘occupazione.
Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pertanto, sarebbe obbligato a intervenire anche a favore dei lavoratori che hanno continuato a lavorare alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa cessionaria: il trattamento di fine rapporto sarebbe immediatamente esigibile, secondo le regole stabilite dal Codice RAGIONE_SOCIALEa crisi d’impresa e RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), atte a offrire, anche per il passato, l’interpretazione conforme al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
In via gradata, il ricorrente sollecita il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea sulla corretta interpretazione degli artt. 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2001/23/CE e, in particolare, sulla riconducibilità alle deroghe ammesse da ll’art. 5, paragrafo 1 , anche RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in cui il trasferimento d’impresa «sia predisposto anteriormente all’apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare, allorché i due eventi (trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘impresa e procedura fallimentare) si verifichino in un arco di tempo ragionevole volto a garantire il loro collegamento funzionale» (pagina 34 del ricorso per cassazione).
-Le censure non presentano i profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso con riferimento alla sovrabbondante esposizione degli antecedenti processuali.
Il ricorso ripercorre gli antefatti rilevanti, in modo da consentire a questa Corte di cogliere il nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALEe questioni devolute.
-Le doglianze non sono fondate.
-Occorre dare continuità ai princìpi che questa Corte ha enunciato nella disamina di vicende in tutto e per tutto sovrapponibili a quella odierna, concernenti il medesimo trasferimento di ramo d’azienda da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , con la prosecuzione dei
rapporti di lavoro in capo alla società cessionaria (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064).
4.1. -A fronte RAGIONE_SOCIALEe medesime circostanze di fatto, questa Corte ha puntualizzato, anzitutto, che « l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto» e, pertanto, «non sussiste un obbligo in capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ove, come nel caso, l’insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r.» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2024, n. 31620, pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
Né ha valenza preclusiva la definitività RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, che non impedisce all’RAGIONE_SOCIALE di contestare i presupposti d’intervento del RAGIONE_SOCIALE e gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione previdenziale , autonoma rispetto all’obbligazione del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338, pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
4.2. -Nel reputare infondata la domanda d’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha affermato che « ammettendo l’intervento del RAGIONE_SOCIALE anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il RAGIONE_SOCIALE del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE‘assicurato); e mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l ‘insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dalla causa che ne ha determinato l’istituzione » (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagine 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
4.3. -Né giova obiettare che sono stati stipulati accordi in deroga alla disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., accordi che il ricorrente ritiene validi ed efficaci, in antitesi con le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito.
A tale riguardo, è dirimente il rilievo che « l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE costituisce adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propria disciplina e non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui -in deroga alla RAGIONE_SOCIALE apprestata dall’art. 2112 c.c. -si sia esclusa la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae » (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
Tali conclusioni sono avvalorate dalla considerazione RAGIONE_SOCIALEa peculiare natura del credito dedotto in causa. Invero, « l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario RAGIONE_SOCIALE‘azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, co. 5 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (sentenza n. 31620 del 2024, cit., pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
4.4. -Né è applicabile ratione temporis la disciplina marcatamente innovativa dettata dall’art. 47, comma 5 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428 del 1990 (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789).
4.5. -Infine, i n virtù dei rilievi già svolti nell’analisi di critiche del medesimo tenore, dev’essere disattesa anche l’istanza di rinvio pregiudiziale, articolata in via di mero subordine: «questa Corte, a far data da Cass. n. 19277 del 2018, più volte cit., ha infatti già chiarito,
sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, che gli ambiti RAGIONE_SOCIALEe tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass. nn. 39698 del 2021 e 1861 del 2022, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2, lett. a , RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall’assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall’altro che tale procedura metta capo ‘ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE’); e dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia circa l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE d i RAGIONE_SOCIALE, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva 80/987/CEE, la richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare irrilevante» (sentenza n. 31064 del 2024, cit., pagine 7 e 8 RAGIONE_SOCIALEa motivazione; negli stessi termini, sentenza n. 31620 del 2024, cit., pagine 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
5. -Da tali princìpi, ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2025, n. 31685 e n. 31683, 30 novembre 2025, n. 31216, 21 novembre 2025, n. 30746), non vi sono ragioni di discostarsi.
Né la parte ricorrente ha addotto argomenti che persuadano a rimeditare l’orientamento richiamato.
-Dalle considerazioni esposte consegue, in definitiva, il complessivo rigetto del ricorso.
7. -Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa peculiare complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute e del recente intervento chiarificatore di questa Corte su tutte le implicazioni dei temi controversi (nello stesso senso, sentenza n. 31064 del 2024, cit.).
8. -L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 21 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME