Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1277 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1277 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21449-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 510/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 1075/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 21/10/2025
CC
NOME ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo che ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia di prime cure, ha respinto la domanda volta a ottenere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del ramo d’azienda. Difetta, dunque, un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del RAGIONE_SOCIALE, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo.
Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Il ricorso e stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.
Il motivo è infondato.
In fatto è pacifico che, al tempo del fallimento, la ricorrente era passata alle dipendenze della cessionaria, e il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità in forza del fenomeno successorio di cui all’art. 2112 c.c.
Dato questo quadro fattuale, e considerato che l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, la Corte d’Appello ha correttamente richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass. 19277/18, Cass. 4897/21, Cass. 38696/21, Cass. 39698/21) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ove, come nel caso, l’insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r.
Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell’impresa affittante.
Infatti, il lavoratore che fa valere la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l’unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r.
La Corte d’Appello ha poi escluso la rilevanza dell’accordo sindacale raggiunto ai sensi dell’art. 47, co. 5 L. n. 428/90 siccome all’epoca non era ancora stata dichiarato il fallimento della cedente.
Sul punto il ricorso deduce che sia conforme alla Direttiva 2001/23/UE l’interpretazione dell’art. 47, co. 5 L. n. 428/90 in forza della quale esso è applicabile anche al caso in cui la procedura concorsuale volta alla liquidazione dei beni sia aperta successivamente al trasferimento d’impresa e all’accordo sindacale di deroga dell’art. 2112 c.c. quando i due atti (trasferimento d’impresa con relativo accordo sindacale e dichiarazione di fallimento) intervengano entro un arco temporale ragionevole a garantire il loro collegamento funzionale. Viene chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull’interpretazione degli artt. 3 e 5 della citata Direttiva.
La questione non è rilevante ai fini della decisione.
Questa Corte, a far data da Cass.19277/18, cit., ha infatti già chiarito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass. 39698/21, Cass. 1861/22, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell’art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente
trasferiti al cessionario dipende per un verso dall’assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall’altro che tale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE”); e dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di Giustizia circa l’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva 80/987/CEE, la richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare irrilevante.
Invero, la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass.4897/21); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del RAGIONE_SOCIALE anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il RAGIONE_SOCIALE del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a procedura
concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell’assicurato); e mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del RAGIONE_SOCIALE “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così ancora Cass. n. 19277/18, cit., nonché da ult. Cass. 37789/22).
In coerenza con i suesposti principi questa Corte ha affermato che l’accordo sindacale di deroga ex art. 47, co. 5 L. n. 428/90 non è opponibile all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (Cass. 6842/23, Cass. 37789/22).
Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c. Come detto, infatti, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, co. 5 L. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale.
Nemmeno è applicabile il nuovo comma 5-bis dell’art. 47 L. n. 428/90, introdotto dall’art. 368 D.Lgs. n. 14/19, in base al quale: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di
fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo.”
Trattasi infatti di una disciplina innovativa (v. Cass. 27789/22), come tale non applicabile retroattivamente ad un accordo sindacale del 2014-2015, ovvero antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Conclusivamente il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite, atteso che i citati orientamenti di questa Corte si sono consolidati successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME