Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 11737 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
Oggetto: Dirigenti sanitari non medici -rideterminazione Fondo di risultato -questione giudicato esterno –
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17079/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente principale –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e
NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei Registri di Giustizia;
-controricorrente/ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 55/2023 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/03/2023 R.G.N. 284/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. L’odierno ricorrente, dirigente sanitario non medico (biologo) presso AUSL Toscana Nord Ovest (ex AUSL Massa e Carrara) agiva in giudizio per ottenere la rideterminazione dell’ammontare del ‘Fondo per la retribuzione di risultato’ disciplinato dall’art. 61 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 e la conseguente condanna dell’Azienda al pagamento dei maggiori importi allo stesso spettante per gli anni 2008 -2010 per un importo complessivo di € 23.854,20.
Con il ricorso (che faceva seguito ad altro in cui il COGNOME insieme con altri dirigenti sanitari aveva chiesto la medesima rideterminazione per il periodo dal 2000 al 2007) il dirigente lamentava che l’Ausl avesse calcolato in maniera erronea l’ammontare del fondo per la retribuzione di risultato dopo il 30.06.1997, in quanto aveva continuato ad applicare i criteri dell’Accordo decentrato Regionale per la Toscana del 1992 ai dirigenti sanitari non medici, anziché, quelli più favorevoli stabiliti agli artt. 57 e ss. d.P.R. n. 384/1990 (c.d. quote storiche) e richiamati dall’art. 61 co. 1 lett. a) c.c.n.l. Sanità del 5.12.1996 e dalle seguenti edizioni.
Nel precedente contezioso, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3134/2019, richiamando i principi enunziati dalle S.U. della stessa Suprema Corte (S.U. n. sentenza 15 dicembre 2017, n. 30222), aveva ritenuto che per la quantificazione del Fondo si dovesse fare riferimento all’art. 61 del c.c.n.l. cit., come autenticamente interpretato dalle parti sociali, il quale aveva rinviato agli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/1990,
che aveva recepito l’accordo sindacale per il Comparto del personale della Sanità ed aveva trovato applicazione immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato, con la decurtazione della percentuale prevista dall’art. 8, comma 3 della legge n. 537 del 1993.
Tuttavia le Aziende Sanitarie confluite nella ASL Toscana Nord Ovest non si erano adeguate a tale sistema di calcolo, continuando ad applicare i criteri contenuti nell’accordo regionale del 1992 e quantificando il fondo sulla base di un plus orario di tre ore per ciascun dirigente, quale risultante della media dell’erogato nell’ anno 1993; mentre, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, avrebbero dovuto moltiplicare il plus orario per il numero massimo delle ore del plus orario settimanale consentito (sette ore per ciascun dirigente) in applicazione dell’ art. 61, comma 2, d.P.R. n. 384/1990.
Da qui la odierna (nuova) causa, in cui il dirigente sanitario prospettava di vantare il c.d. ‘diritto stipite’ a seguito della definitiva statuizione della Corte di Cassazione del 2019, per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2010, quantificando le differenze retributive a titolo di premio di risultato nell’importo di € 7.951,40 all’anno.
Il giudice di primo grado disattendeva tale impostazione in quanto successivamente era intervenuta altra sentenza della Corte di Cassazione (la n. 12426/2021) che aveva superato il precedente orientamento, sostenendo che gli accordi regionali di cui sopra dovessero applicarsi a tutti i dirigenti, senza alcuna limitazione temporale e soggettiva.
La Corte d’appello di Firenze dichiarava infondato l’appello e confermava la pronuncia di prime cure.
Rilevava che la sentenza della Corte d’appello n. 36/22 del 24 febbraio 2022 che, nel precedente giudizio instaurato, tra gli altri, dal COGNOME, aveva riconosciuto il diritto del dirigente sanitario alle differenze retributive per il periodo sino alla fine del 2007 (pari ad €
5.585,83) non era ancora passata in giudicato (avendo l’ordinanza di questa Corte n. 3134 del 2 019 disposto il rinvio al giudice del merito).
Evidenziava che
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’AUSL Napoli 1 RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e formulato ricorso incidentale sulle spese.
Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione art. 295 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che si fosse formato il giudicato sui criteri di determinazione del fondo.
Con il secondo motivo il ricorrente (in via subordinata rispetto al primo motivo) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del contratto dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del 5 dicembre 1996, così come interpretato dall’accordo di interpretazione autentica intervenuto tra l’ARAN e le organizzazioni firmatarie del c.c.n.l. il 12 luglio 2001, anche in relazione
agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. con conseguente violazione degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 584/1990; falsa applicazione del d.P.R. n. 270/1987 e violazione dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
Sostiene, in sintesi, l’erroneità della decisione impugnata là dove i giudici di appello hanno ritenuto di aderire all’orientamento formatosi successivamente a Cass. n. 3134/2019 e che avrebbe fornito una interpretazione della normativa contrattuale contraria alla lettura della stessa e alla volontà delle parti, così come emerge dall’interpretazione autentica fornita dai firmatari.
Rileva il collegio che all’odierna adunanza è chiamato anche il ricorso R.G. n. 9776/2022 avverso la sentenza n. 36/2022 della Corte d’appello di Genova in sede di rinvio da Cass. n. 3134/2019.
L’eventuale giudicato sulla sopra indicata sentenza n. 36/2022 potrebbe condurre a prospettare una serie di questioni su cui le parti non hanno finora avuto modo di interloquire.
Tanto riguarda anche la possibile incidenza sull’ultrattività di tale eventuale giudicato, formatosi alla luce della disciplina pattizia a quell’epoca vigente, delle sopravvenienze legate alle intervenute nuove disposizioni della contrattazione collettiva dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa che hanno regolato la costituzione dei fondi per le annualità successive a quelle interessate dalle domande sulle quali ha pronunciato la pronuncia sopra citata.
A dette disposizioni non fa cenno la sentenza impugnata e sulle stesse nulla hanno dedotto le parti, ma sono apprezzabili d’ufficio dalla Corte di Cassazione, in ragione della peculiare natura della contrattazione collettiva disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. S.U. n. 21558/2009; Cass. S.U. n. 23329/2009; Cass. n. 7641/2022).
Si ravvisa, dunque, l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più
ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P .M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione