Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35491 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35491 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
R.G.N. 10573/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/09/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 10573-2017 proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME qualità di erede di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME in proprio e in qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrenti –
contro
INTESA SANNOME RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 404/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/02/2017 R.G.N. 506/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con il ricorso introduttivo della lite, gli odierni ricorrenti agivano per la condanna di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche CARISAP o Banca) al pagamento, in favore del Fondo di quiescenza del personale della RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche Fondo), della differenza economica, rispetto alla consistenza patrimoniale del Fondo risultante al 31.12.1997. Per l’effetto, chiedevano condannarsi la Banca ad integrare della stessa percentuale di maggiorazione la dotazione di ciascuno dei fondi individuali, creati a seguito della ristrutturazione del Fondo stesso;
il Tribunale respingeva il ricorso, sul presupposto che la consistenza patrimoniale del Fondo, al dicembre 1997, era conforme al Regolamento istitutivo;
la Corte di appello, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso principale degli ex dipendenti e dichiarava inammissibile quello incidentale della Banca;
in particolare, la Corte territoriale premetteva i profili in discussione che riguardavano:
-la natura degli accantonamenti. Per gli appellanti in via principale, gli stessi dovevano essere reali e non meramente contabili: solo l’effettivo versamento delle somme in un apposito conto, con operazioni di investimento, avrebbe consentito di rispettare la riserva matematica necessaria al pagamento delle pensioni;
-l’investimento delle somme accantonate. Per gli ex dipendenti, era obbligatorio al fine di realizzare i redditi destinati ad alimentare il Fondo medesimo e a garantire la riserva matematica dello stesso, limitando inoltre la necessità di versamenti straordinari da parte della Banca;
-la relazione peritale ed il metodo seguito dal CTU per il calcolo ricostruttivo delle disponibilità del Fondo;
la Corte di appello ha respinto le tesi degli appellanti principali. Ha osservato in particolare come il regolamento del Fondo prevedesse esclusivamente una gestione contabile separata rispetto a quella della Banca. Ha inoltre escluso che vi fosse una specifica ed espressa disposizione diretta a prevedere la necessità degli investimenti. L’obbligo della CARISAP era piuttosto quello di una diligente gestione delle somme destinate al Fondo, secondo i canoni di cui all’art 1176 cod. civ. Infine, ha giudicato corretto l’elaborato del consulente d’ufficio che aveva determinato la consistenza finale del Fondo, aggiungendo, alle somme in esso presenti, i versamenti straordinari periodici effettuati dalla Banca per il rispetto della riserva matematica: le censure, al riguardo, mosse dalla parte appellante erano da disattendere perché fondate sul presupposto, erroneo, della necessità di un investimento totale delle somme contenute nel Fondo. Assorbite restavano, dunque, le eccezioni sollevate dalla Banca;
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona hanno proposto ricorso gli ex dipendenti CARISAP indicati in epigrafe, sulla base di sei motivi;
ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE nella qualità specificata in epigrafe;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio;
CONSIDERATO CHE
10. con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. in ordine alla interpretazione del Regolamento del Fondo; parte ricorrente assume la necessità di un accantonamento reale, alla stregua della fonte di disciplina;
il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;
le censure difettano di specificità, per la carente trascrizione, in ricorso, del documento (Regolamento istitutivo del Fondo) di cui si assume l’inesatta valutazione e interpretazione da parte dei giudici di merito; l’onere di puntuale indicazione del Regolamento, quanto meno con la trascrizione delle disposizioni rilevanti, ai sensi dell’art. 366, nr. 6, cod.proc.civ., ratione temporis applicabile, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della cedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non può, infatti, ritenersi rispettato dal solo deposito del Regolamento medesimo e dalla tardiva indicazione delle sue disposizioni nella memoria difensiva; l’incompletezza evidenziata è maggiormente significativa in ragione della denuncia di violazione – anche essa peraltro generica, perché priva della specifica indicazione delle regole in concreto violate e del modo attraverso il quale il giudice se ne sarebbe discostato- dei canoni
ermeneutici di esegesi delle clausole contrattuali, quali sono appunto quelle disciplinanti il Regolamento di quiescenza del personale ex CARISAP (in argomento, con riferimento all’interpretazione di Regolamenti aventi analoga funzione, Cass. nr. 20679 del 2020; Cass. nr. 15991 del 2009; Cass. nr 25889 del 2008; Cass. nr. 5825 del 2000);
13. con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 437, secondo comma, cod.proc.civ. in ordine al mancato ordine di esibizione degli stati dimostrativi, prova inconfutabile della natura «reale» dell’accantonamento;
14. anche il secondo motivo è inammissibile;
15. con riferimento ai poteri officiosi del Giudice del lavoro, è insegnamento della Corte che il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, non esime il ricorrente, che denunci in cassazione il mancato esercizio degli stessi nel giudizio di merito, dall’onere di riportare, in ricorso, gli atti processuali dai quali emerga l’esistenza di una «pista probatoria» qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’attività officiosa di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito e di allegare altresì l’espressa e specifica richiesta di tale intervento nel predetto giudizio (tra le altre, Cass. nr. 22628 del 2019; Cass. nr. 20519 del 2023);
16. nella fattispecie, genericamente prospettato è l’errore, in cui, in ipotesi, sarebbe incorso il giudice dell’impugnazione, poiché non è affatto dimostrata la decisività degli «stati dimostrativi». A tale riguardo, la parte ricorrente offre una personale lettura degli stessi, deducendo -senza adeguata dimostrazione -le ragioni per cui i documenti imporrebbero l’ obbligatorietà di un
accantonamento reale e non sufficiente quello meramente contabile come posta in bilancio;
17. in ogni caso, non vi è neppure prova della richiesta ex art. 437 cod.proc.civ. nel giudizio di appello. I ricorrenti non trascrivono il verbale di udienza del 17 novembre 2017 (e neppure lo depositano ritualmente) e parte controricorrente contesta la circostanza; in particolare, RAGIONE_SOCIALE deduce che la richiesta di esibizione era stata fatta solo nel giudizio di primo grado e non reiterata in appello. E’ noto , invece, che, al fine di censurare idoneamente la mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 cod.proc.civ., la parte ricorrente è tenuta a dimostrare di averne sollecitato l ‘ esercizio con specifica istanza, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (tra le tante, Cass. nr. 10209 del 2020);
18. con il terzo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 117 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto la disciplina regolamentare non preclusiva di un accantonamento meramente contabile delle somme destinate al Fondo. In particolare, è censurata la statuizione secondo cui la gestione contabile separata consentirebbe comunque di realizzare la garanzia prevista dal citato art. 2117 (per cui «i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro») e in particolare quella di cui alla seconda parte della disposizione;
19. a tale riguardo, la Banca controricorrente esclude la sussistenza, secondo la normativa vigente ratione temporis , dell’obbligo di costituzione, in relazione al Fondo, di un patrimonio autonomo e separato, introdotto solo a seguito della riforma della previdenza complementare e non per le imprese bancarie che resterebbero esonerate, da detto obbligo, se non destinatarie del conferimento del TFR;
20. stima il Collegio che il motivo vada, nel complesso disatteso;
21. è sufficiente osservare che la Corte, in relazione ai Fondi integrativi (preesistenti) a prestazione definita, quale è quello di specie, ha ritenuto che i dipendenti non vantassero diritti soggettivi sul patrimonio e sulla dotazione del Fondo originario, essendo ad essi da riconoscere soltanto il diritto alla conservazione della integrità patrimoniale del FIP originario, ai sensi dell’art. 2117 cod. civ., secondo cui il datore di lavoro è responsabile nei confronti dei lavoratori «qualora si verifichi la distrazione della consistenza patrimoniale del Fondo di riferimento» (Cass. nr. 8363 del 2014);
22. nel caso concreto, il vincolo di destinazione è stato rispettato. Si discute, infatti, solo della consistenza patrimoniale dello stesso e la convenienza economica della costituzione di un patrimonio autonomo, rappresentata dai ricorrenti, non è sufficientemente allegata tanto più a fronte della deduzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA di un accertamento contabile, ad opera del consulente tecnico nominato dall’Ufficio, che avrebbe dimostrato proprio il contrario;
23. con il quarto motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod.proc.civ. , per assoluta mancanza di motivazione con riguardo alla compatibilità
delle previsioni degli artt. 7,8, 10 e 11 del Regolamento 1971 con un mero accantonamento contabile;
24. con il quinto motivo, la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. è argomentata in termini di motivazione solo apparente ed incomprensibile circa l’insussistenza di un obbligo di investimento;
25. con il sesto motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod.civ. e ancora dell’art. 132 cod.proc.civ. nella parte in cui la sentenza impugnata assume (pag. 10) che « l’investimento integrale delle somme contenute nel fondo sarebbe incompatibile con il principio della riserva matematica »;
26. i motivi quarto, quinto e sesto si prestano ad un esame congiunto e vanno rigettati alla luce del fermo orientamento della Corte in base al quale è attribuito rilievo solo all’anomalia motivazionale (tra le recenti, Cass. sez.un. nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., sez.un., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., sez.un., nr.19881 del 2014; ex multis : Cass. nr. 2889 del 2023);
27. nel caso di specie, anche in base a quanto riportato sinteticamente nello storico di lite, la sentenza impugnata non è affetta dal vizio denunciato, risultando la decisione della Corte di appello motivata in relazione alle ragioni che sorreggono il decisum ; l’esattezza o meno della decisione non riguarda il piano motivazionale, come investito dalle
censure, compromesse dal difetto di completezza di cui si è detto in relazione al primo motivo;
28. in conclusione, assorbite le ulteriori questioni controverse in causa, il ricorso va rigettato con le spese liquidate, in base al principio di soccombenza, come da dispositivo;
29. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.