Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21503-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 523/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 1232/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 21/10/2025
CC
RILEVATO che
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda svolta da parte ricorrente volta a conseguire dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE il TFR maturato alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in epoca anteriore alla cessione del ramo d’azienda in cui prestava servizio, avvenuta con decorrenza dal 1°.1.2015 e con sottoscrizione di accordo ex art. 47, l. n. 428/1990, in virtù del quale aveva rinunciato a chiederlo al cessionario. I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse in specie precluso per difetto del requisito della cessazione del rapporto di lavoro, che era continuato alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ces sionaria del ramo d’azienda presso cui la lavoratrice era stata addetta; sotto altro profilo, hanno reputato che, non essendo la cedente sottoposta a procedura concorsuale all’epoca della sottoscrizione dell’accordo sindacale, nessuna efficacia derogatoria poteva ascriversi a quest’ultimo rispetto all’assunzione dell’obbligazione del TFR in capo al cessionario.
Avverso tale pronuncia il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di gravame, con cui -oltre a censurare in diritto la sentenza impugnata -ha proposto, in via subordinata, istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO che
Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa
applicazione dell’art. 47, commi 4 -bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell ‘Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.
È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, che ha scrutinato tematiche sovrapponibili.
La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’impro cedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 21 ottobre 2025.
NOME COGNOME