Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4422 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4422 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 581-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1196/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/10/2021 R.G.N. 539/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME
Oggetto
FONDO DI GARANZIA
R.G.N.581/2022
Ud 17/12/2025 CC
Fatti di causa
Con ricorso depositato in data 20.05.2021 NOME ha proposto appello avverso la sentenza n. 226/20 con la quale il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato, compensando le spese di lite, il ricorso diretto ad ottenere il pagamento del t.f.r., pari alla somma lorda di euro 5.833,97 oltre interessi legali, a carico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte di Appello di Milano ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del lavoratore ad accedere al RAGIONE_SOCIALE di garanzia. La Corte territoriale ha ritenuto che : «fondato è invece il motivo con cui l’appellante censura la sentenza per avere ritenuto ancora sussistente la responsabilità di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonostante la intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda con retrocessione dei lavoratori in capo al fallimento. Deve infatti evidenziarsi che il contratto di affitto di azienda del 7.12.2017, con cui il rapporto di lavoro di NOME è stato ceduto a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è stato risolto consensualmente con l’accordo 28.5.2018. In detto accordo, intervenuto dopo l’autorizzazione del giudice fallimentare alla cessione di azienda ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le parti hanno pattuito la retrocessione del rapporto di lavoro dell’appellante a RAGIONE_SOCIALE con effetto dal 28.5.2018 e il licenziamento in pari data (..) In conclusione, va ricordato che per quanto attiene alla tutela del credito relativo al t.f.r., affinché sorgano i presupposti per l’intervento del RAGIONE_SOCIALE è necessario che: a) sia venuto ad esistenza l’obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall’art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro; b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza. In altri termini, perché si determini l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di garanzia l’insolvenza deve riguardare il
soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, ossia il datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto ed il credito del lavoratore diviene esigibile. Nella fattispecie ricorrono le richieste condizioni in quanto il tfr è esigibile alla cessazione del rapporto, intervenuta a seguito di licenziamento del 28.10. 2018; sussisteva l’insolvenza del datore di lavoro (fallimento RAGIONE_SOCIALE dichiarato con sentenza del 18.12.2017) e il credito è stato ammesso al passivo con provvedimento del 15.10.2018».
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE articolando tre motivi di impugnazione. NOME si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce «violazione dell’art. 2, commi 1°, 2°, 4°, 7° ed 8°, della legge 29 maggio 1982, n. 297, con riferimento agli artt. 2112 e 2697 cod. civ., in materia di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del T.F.R. al lavoratore subordinato, in sostituzione del datore di lavoro insolvente» (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.).
L’istituto si duole perché la sentenza impugnata, nel riformare la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il pagamento del trattamento di fine rapporto il cui credito era stato ammesso al fallimento del datore di lavoro cedente, nonostante il lavoratore avesse continuato l’attività lavorativa in favore di altro datore di lavoro in bonis per intervenuta cessione di azienda con la connessa responsabilità del medesimo datore di lavoro cessionario in bonis ai sensi dell’art. 2112 c.c.. Secondo l’Istituto
nella fattispecie a nulla potrebbe rilevare l’intervenuta retrocessione perché non vi sarebbe stata allegazione e prova che l’impresa originaria cedente, di seguito retrocessionaria, avesse proseguito l’attività esercitata in precedenza utilizzando l’azienda retrocessa. Secondo la parte ricorrente l’approfondita lettura della giurisprudenza di questa Corte non autorizzerebbe la conclusione raggiunta nella sentenza impugnata; non vi sarebbe stata una legittima retrocessione e al momento della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore era ancora in carico all’impresa retrocedente, in bonis .
3. Il motivo è infondato. La Corte di Appello ha accertato in fatto le seguenti circostanze: «NOME ha lavorato alle dipendenze della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE) dal 19 luglio 2012 al 7 dicembre 2017, data in cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE concedeva in affitto a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’azienda e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE subentrava nei sei contratti di lavoro subordinato già in essere con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tra i quali figurava quello dell’odierno ricorrente; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata fallita con sentenza n 5 del 18.12.2017 pubblicata il 9.1.2018; NOME COGNOME ha avanzato il 2 maggio 2018 ricorso di ammissione al passivo fallimentare della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per euro 1.845,85 a titolo di retribuzioni ed euro 5.833,97 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di euro 7.679,82, importo ammesso per intero al passivo il 15.10.2018; il 28 maggio 2018 la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il ricorrente, sottoscrivevano un verbale di accordo ai sensi degli articoli 410 e 411 cpc con il quale, premesso che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si era resa aggiudicataria dell’azienda della società fallita il 21.05.2018, i lavoratori, tra cui il sig. NOME, venivano retrocessi in capo al fallimento con decorrenza dal 28 maggio 2018; il rapporto di
lavoro dell’appellante cessava a seguito di licenziamento da parte della curatela fallimentare lo stesso 28 maggio 2018; NOME COGNOME era effettivamente assunto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 1.6.2018»
A fronte di dette circostanze di fatto, nemmeno contestate dalla parte ricorrente, la Corte di Appello ha inquadrato esattamente le conseguenze dell’intervenuta retrocessione dell’azienda e della cessazione del rapporto di lavoro in capo alla società retrocessionaria fallita, affermando la sussistenza dei presupposti per l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In tal senso la sentenza impugnata ha aderito a consolidato orientamento di questa Corte. Si consideri l’arresto costituito da Cass. 21/01/2022, n. 1861 che ha disatteso un ricorso spiegato in termini del tutto analoghi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed in relazione a una fattispecie sovrapponibile a quella all’origine della presente controversia affermando il seguente principio di diritto: «l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 2, comma 1, della l. n. 297 del 1982. Pertanto, ai fini dell’agibilità della copertura assicurativa del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’ambito della vicenda circolatoria dell’azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell’azienda dall’affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere – in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione
previdenziale – la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2112 c.c. con il RAGIONE_SOCIALE».
Questa Corte ha da tempo affermato che per l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è essenziale individuare il datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto e che la cessazione del rapporto di lavoro insolvente, due circostanze ricorrenti anche nella fattispecie.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazione dell’articolo 47 della legge n. 428/1990 con riferimento all’articolo 2112 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto sussistere, nell’accordo del 28.05.2018, i presupposti norm ativi per l’applicazione dell’art. 428/1990, derogatorio dell’articolo 2112 c.c., secondo comma, c.c., al di fuori del perimetro delineato dalla norma in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
7.1. Si critica la sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello non correttamente applicato le norme di legge di rilievo ritenendo che l’accordo tra le parti intervenuto tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, già fallita, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il lavoratore potesse qualificarsi come avvenuto ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge 428/1990 e potesse derogare al principio generale dettato dall’art. 2112 c.c..
Con il terzo motivo si deduce «violazione dell’art. 2, commi 1°, 2°, 4°, 7° ed 8°, della legge 29 maggio 1982, n. 297, con riferimento all’art. 2112 cod. civ., in materia di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del T.F.R. al lavoratore subo rdinato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.».
8.1. Si critica la sentenza impugnata per avere la Corte di Appello, anche volendosi ritenere sussistente una efficace retrocessione dell’azienda al datore di lavoro cedente fallito,
trascurato che l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di garanzia sarebbe comunque impedito dalla sussistenza di un coobbligato solidale per il pagamento della quota di trattamento di fine rapporto maturato a carico del datore di lavoro cedente fallito, ossia il datore di lavoro cessionario in bonis per effetto dell’intervenuto affitto di azienda.
I motivi secondo e terzo vanno esaminati congiuntamente, perché connessi logicamente e giuridicamente, e sono infondati. Per come si è sviluppata la vicenda (già innanzi riportata per come accertata dalla Corte di Appello) non sussisteva alcuna solidari età invocabile dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a carico del soggetto che aveva retroceduto l’azienda al datore di lavoro fallito perché si trattava del diritto al trattamento di fine rapporto maturato nei confronti della società fallita, cedente e poi retrocessionaria e presso la quale era cessato il rapporto di lavoro.
10. In proposito si applicano, ancora una volta, i principi affermati da Cass. 1861/2022 ai punti 9, 10, 11 e 12 della motivazione e di seguito tenuti fermi dalla giurisprudenza di questa Corte e che ad ogni modo di seguito vanno integralmente richiamati perché risolutivi anche della presente controversia: «9. Orbene, se è vero che questa Corte ha affermato, in materia di trasferimento d’azienda, l’applicabilità della disciplina dell’art. 2112 c.c. anche nell’ipotesi di cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente, purché quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza, mediante l’immutata organizzazione aziendale, ciò è avvenuto nell’ipotesi tutt’affatto peculiare (oggetto del precedente invocato dal ricorrente: Cass. 26 luglio 2011, n. 16255), in cui la mancata prosecuzione dell’attività presso il retrocessionario si accompagni alla sua continuazione presso il retrocedente, sicché, in tali casi, la retrocessione dell’azienda
assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto deve ritenersi proseguito (o cessato, in caso di licenziamento) presso il presunto retrocedente; ovvero nel caso di richiesta di tutela diretta al mantenimento dell’occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi, con onere della prova a carico di chi invochi gli effetti dell’avvenuto trasferimento, quale presupposto che anche in tali situazioni sia presente un fenomeno traslativo dell’azienda o di parte di essa (Cass. 1 ottobre 2018, n. 23765). 9.1. Diverso è invece il caso, ricorrente nel caso di specie e già affrontato da questa Corte, in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione al datore concedente fallito: essendo stata qui ritenuta dirimente la circostanza della retrocessione al soggetto, il quale “comunque abbia fatto fino a quel momento, attraverso l’affitto, utilizzazione di mercato dell’azienda” decidendo, “per ragioni sue proprie, una volta riottenuta l’azienda, l’immediato scioglimento di essa” (Cass. 18 ottobre 2018, n. 26021, al p.to 4 in motivazione); anche se invero, non sul presupposto della “miglior tutela del lavoratore che deriva dalla corresponsabilità del retrocessionario, in sé riconnessa al ritrasferimento del compendio organizzato aziendale, dovendosi fare quindi piana applicazione dell’art. 2112 c.c.”(sempre ivi). 10. La ragione deve piuttosto essere individuata nella coerente applicazione di principi di autonomia della prestazione assicurativa del RAGIONE_SOCIALE, anche nella vicenda circolatoria dell’azienda, che in esito al fenomeno regressivo illustrato, ha comportato l’individuazione, in capo (nuovamente) al soggetto affittante retrocessionario poi fallito (…), del “datore di lavoro attuale insolvente” del lavoratore, ossia tale, e versante in una condizione d’insolvenza, al momento di “cessazione del rapporto di lavoro”: così da realizzare i due presupposti di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE:
a) la sostituzione del “datore di lavoro” in caso di “insolvenza”; b) il pagamento del “trattamento di fine rapporto” (…). 11. Ed infatti, non si configura una responsabilità solidale radicata sul regime dell’art. 2112 c.c. con il RAGIONE_SOCIALE, per la distinta ed autonoma natura del diritto di credito del lavoratore ad una prestazione previdenziale nei confronti del secondo, rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, con insussistenza di un’ipotesi di obbligazione solidale (Cass. 28 luglio 2011, n. 16617; Cass. 9 giugno 2014, n. 12971; Cass. 13 ottobre 2015, n. 20547; Cass. 25 agosto 2020, n. 17643, in specifico riferimento alle ultime tre mensilità). 11.1. In proposito, questa Corte ha già affermato che “le tutele dei lavoratori, in ipotesi di trasferimento d’azienda, formano oggetto di altre specifiche previsioni di derivazione comunitaria e che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Sez. VI, 28/01/2015, n. 688), interpretando i contenuti della direttiva 2001/23, ha affermato che essa < stabilisce la regola generale secondo cui il cessionario è vincolato ai diritti e agli obblighi che risultano da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente tra il lavoratore e il cedente alla data del trasferimento dell'impresa. Come risulta dalla lettera e dalla struttura dell'articolo 3 di tale direttiva, la trasmissione al cessionario degli oneri a carico del cedente al momento del trasferimento dell'impresa, in presenza di lavoratori alle dipendenze del cedente, comprende tutti i diritti di questi ultimi laddove essi non ricadano in una delle eccezioni espressamente previste dalla stessa direttiva (v., per analogia, sentenza Beckmann, C-164/00, EU:C:2002:330, punti 36 e 37)" (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277, p.ti da 31 a 36 in motivazione; Cass. 26 settembre 2018, n. 23047, p.ti da 41 a 45 in motivazione). 11.2. Ed infatti, la Direttiva 2001/23 CE (riguardante il
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti) prevede la necessità di "adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti" (terzo Considerando), sicché, in particolare "I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento" (art. 3, primo comma). 11.3. E' allora in quest'ambito che opera un regime di solidarietà passiva, in presenza di una pluralità di soggetti tenuti (non già per un medesimo rapporto, ma) per una "medesima prestazione" (art. 1292 c.c.), anche in forza di fonti diverse (tra loro anche disomogenee, ma) nel caso di specie omogenee, siccome entrambe di fonte contrattuale (il debitore principale sulla base di un contratto di lavoro subordinato, il coobbligato solidale per il vincolo, contrattuale nell'accezione lata di obbligo giuridico preesistente): derivante dal regime di tutela del lavoratore nella circolazione dell'azienda o di un suo ramo (art. 2112, primo, secondo e quinto comma c.c.). Ed essa è prevista dal legislatore, come noto, nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21774; Cass. 15 gennaio 2020, n. 542, che pure ne ribadiscono l'ininfluenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide
secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali).
12. Giova sottolineare, infine, ad esplicitazione di quanto già affermato da questa Corte, come gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE (e sue successive modifiche), all'origine del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dalla Direttiva 2001/23 CE (e sue successive modifiche) si pongano tra loro in netta alternativa: la prima, a protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; la seconda, a protezione del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti. Tale affermazione trova riscontro normativo nella previsione, contenuta nella Direttiva 2001/23 CE – dopo quella (art. 5, primo comma) di inapplicabilità degli articoli 3 e 4 (contenenti le tutele dell'art. 2112) ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della RAGIONE_SOCIALE dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (nel nostro diritto interno: art. 47, quinto comma I. 428/1990) – di possibilità per uno Stato membro di disporre "Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della RAGIONE_SOCIALE dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente … che: a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima del trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù
della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980 …" (art. 5, secondo comma). Il che sta appunto a significare che, laddove non si applichi ai lavoratori la tutela stabilita nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, in caso di insolvenza del datore di lavoro operi a tutela dei lavoratori, nella ricorrenza dei presupposti illustrati, la copertura del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: senza alcuna indebita contaminazione tra le due».
Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Istituto ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % e accessori come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)