Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23499 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23499 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28038-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 538/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/06/2022 R.G.N. 483/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Palermo in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di NOME COGNOME che aveva chiesto la condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della somma di € 7.493,27 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita.
1.1. La Corte territoriale ha preso atto del fatto che il rapporto di lavoro era proseguito con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui era stato ceduto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il ramo di azienda. Ha sottolineato che per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c. del rapporto di lavoro il TFR non era esigibile e che, dunque, non sussistevano i presupposti per l’attivazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE . Ha escluso che nell’accordo stipulato il 30.12.2014 fosse ravvisabile una deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c.. Pertanto, esclusa l’efficacia nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’accordo citato – con il quale la cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso la cedente – la Corte ha ritenuto che il credito, non ancora interamente esigibile, non potesse essere opposto al RAGIONE_SOCIALE.
Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con un unico motivo al quale resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso e deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata , in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, commi 4bis e 5, legge n. 428del 1990, in relazione agli artt. da 3 a 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 per averne la Corte di Appello di Palermo escluso ogni possibile interpretazione estensiva o analogica.
3.1. Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l’accordo di trasferimento d’azienda (ed il conseguente transito dei lavoratori) da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, del 31 dicembre 2014 – intervenuto prima della dichiarazione di fallimento della società cedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 14 agosto 2015 – non potesse giustificare la deroga della disciplina dettata in materia dall’art. 2112 c.c. e, specificatamente, l’applicazione dei principi in essa sanciti di solidarietà passiva con riguardo al pagamento del TFR, in considerazione del difetto dei presupposti dettati dai commi 4bis e 5 dell’art. 47, Legge n. 428 del 1990.
3.2. Si sostiene infatti che la Corte avrebbe dato una errata interpretazione restrittiva delle disposizioni contenute nella Direttiva Europea. In particolare, avrebbe ritenuto che gli effetti derogatori avrebbero potuto prodursi, legittimando l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, solo qualora l’azienda cedente fosse stata già assoggettata ad una delle procedure concorsuali elencate dalla norma. Sarebbe stato irrilevante, invece, lo stato di insolvenza in cui la cedente (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) versava già dal 2012, preesistente alla stipula dell’accordo di trasferimento , che era stato il presupposto del transito dei lavoratori alla cessionaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Questa crisi, in un momento successivo (il 18 agosto 2015), era poi sfociata nel fallimento. 3.3. Ad avviso del ricorrente, pertanto, sarebbe errata l’interpretazione della sentenza dei commi 4bis e 5 dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990 che pretende che la pronuncia dichiarativa del fallimento debba essere anteriore o al più contestuale rispetto all’accordo sindacale atteso che sarebbe invece sufficiente perché si determinino gli effetti derogatori dell ‘ art.2112 c.c. che i due atti (privatistico e pubblicistico) intervengano in un arco di tempo ragionevole da potersi giustificare il collegamento funzionale o che comunque risulti sussistente uno stato di crisi, non
necessariamente formalmente accertato con una pronuncia dichiarativa di fallimento o con l’ apertura di una procedura concorsuale.
Il ricorso è infondato.
4.1. S i controverte dell’idoneità dell’accordo sindacale intervenuto nell’ambito del trasferimento del ramo di azienda dalla cedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla cessionaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a derogare al principio di cui all’art. 2112 c.c., secondo il quale il trasferimento dell’azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua con il cessionario alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato dal cedente. La vicenda circolatoria ha visto nel corso degli anni 2014/2015 come protagoniste la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE liquidazione, impresa cedente, e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessionaria nell’ambito del trasferimento di ramo di azienda, con conseguente prosecuzione, senza soluzione di continuità, del rapporto in essere del lavoratore dalla prima alla seconda impresa. Conseguentemente, in assenza del presupposto della cessazione del rapporto di lavoro che ai sensi dell’art . 2112 c.c. prosegue con la cessionaria, si è ritenuto che non operi l’intervento del fondo di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del t.f.r. maturato presso la cedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
4.2. Questa Corte già con le sentenze n.3963 del 2022 e n. 6842 del 2023 ha ricordato che l’art. 47 della legge n.4 28 del 1990, nella formulazione vigente al tempo dei fatti per cui oggi è causa, prevedeva, al comma 4bis , che «nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto
1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività», e disponeva, al successivo comma 5, che «qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore», aggiungendo infine che «il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante» .
4.3. La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è avuta continuazione dell’attività aziendale, rientra nell’ambito dell’art. 47, comma 4bis , ricordato. Il successivo comma 5 disciplina, infatti, i tre casi in cui «la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata» e, ciò nonostante, nell’ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell’azienda, si raggiunga un accordo con un’impresa acquirente che preveda «il mantenimento anche parziale dell’occupazione», ossia l’assunzione di lavoratori già occupati dall’impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale.
4.4. Tanto premesso ritiene il Collegio che debba radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d’azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall’art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l’azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un’impresa che versi in situazione di “crisi aziendale” ex art. 2, comma 5°, lett. c), I. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad “amministrazione straordinaria”, ai sensi del d.lgs. n. 270/1999.
4.5. Nell’interpretare il combinato disposto delle norme contenute nell’art. 47, commi 4bis e 5, della legge n. 428 del 1990, questa Corte, con le sentenze nn. 10414 e 10415 del 2020, ha infatti chiarito che, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell’art. 5 della Direttiva 2001/23/CE, il comma 4bis appare destinato alle procedure non finalizzate alla liquidazione dell’azienda, laddove il successivo comma 5 presuppone la cessazione dell’attività d’impresa o comunque la sua non continuazione. Proprio tale diversità di ipotesi non consente di attribuire all’inciso che pure è contenuto in entrambi i commi in successione (e relativo al caso in cui sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione») il medesimo significato normativo: altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra l’ipotesi prevista dal comma 4bis e quella del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e soprattutto con la finalità per la quale è stato introdotto il comma 4bis da parte dell’art. 19quater , d.l. n. 135 del 2009 (conv. con legge n. 166 del 2009), ossia di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa da CGUE, 11.6.2009 (C-561/07), che aveva reputato la sussistenza di un contrasto della precedente normativa nazionale con la Direttiva cit..
4.6. Nella sentenza ult. cit., infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiaramente distinto, agli effetti dell’interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, «la situazione dell’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi», il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell’attività dell’impresa nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidatorie, rispetto alle quali la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. E ha chiarito che, per la prima categoria di imprese, il diritto dell’Unione autorizza bensì gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate «le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa», ma senza tuttavia «privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23».
4.7. Proprio per ciò deve escludersi che l’inciso “anche parziale” contenuto nell’art. 47, comma 4bis , della legge n. 428 del 1990, possa abilitare l’accordo sindacale ivi contemplato a disporre in senso limitativo del trasferimento dei lavoratori dell’impresa cedente a quella cessionaria: l’obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto dell’Unione induce piuttosto a ritenere che esso possa disporre solo modifiche (anche in peius ) all’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non anche derogare al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria (così Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020, cit., in motivazione ) .
4.8. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato con la sentenza n.37789 del 27/12/2022 che, nell’esaminare una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, ha ritenuto che non rilevasse l’accordo concluso, come nel presente caso, ai sensi della legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 5.
4.9. In esito all’analisi del testo normativo ha evidenziato che l’ accordo previsto dalla norma è res inter alios acta sprovvisto di effetto vincolante verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , che gestisce il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed esso non potrebbe comunque alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all’intervento del RAGIONE_SOCIALE.
4.10. In quel caso, come nell’odierna fattispecie, l’accordo nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale non determina l’immediata esigibilità del credito a titolo di TFR e l’e sigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo i principi generali enunciati dall’art. 2120 c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
4.11. Con la sentenza n. 37789 del 2022 si è poi indagato anche sull’incidenza del le innovazioni portate dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e si è ricordato che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in linea generale, non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore. Si è poi ribadito che le norme del d.lgs. n. 14 del 2019 possono rappresentare un utile criterio interpretativo degl’istituti della legge fallimentare solo quando, nello specifico segmento considerato, si riscontri un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (cfr. Cass. s.u. 25/03/2021 n. 850) e che è stata necessaria una previsione espressa, in evidente e consapevole discontinuità con le conclusioni cui questa Corte era già giunta, per sancire, a determinate condizioni, l’immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell’azienda e per equiparare il trasferimento dei lavoratori all’acquirente dell’azienda a una cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il rapporto di
lavoro prosegua senza cesure. Ne consegue che neppure dall’innovativa disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, assoggettata a puntuali presupposti, si possono trarre elementi chiarificatori della normativa pregressa, ratione temporis applicabile.
Alla luce delle esposte considerazioni la sentenza impugnata, che si è attenuta ai principi esposti, deve essere confermata e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese devono essere dichiarate non ripetibili stante la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito lo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2024