Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17140 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17140 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16843-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA COGNOME CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE di granzia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 16843/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/03/2024
CC
avverso la sentenza n. 498/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 824/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, del t.f.r. maturato durante il rapporto di lavoro trascorso alle dipendenze di un’impresa la quale aveva ceduto l’azienda ai sensi dell’art.2112 c.c., compresi i predetti lavoratori, ad una società, dichiarata in seguito fallita.
Riteneva la Corte che l’insolvenza dovesse essere valutata in capo al cessionario dell’azienda alle cui dipendenze erano i dipendenti, né rilevava che si trattasse della quota di t.f.r. maturata durante il periodo lavorativo prestato presso la cedente.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo , illustrato da memoria.
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME e COGNOME NOME resistono con controricorso, illustrato da memoria.
All’odierna adunanza, la Corte riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.2, co.1, 2, 4, 5, 7, 8 l. n.297/82 con riferimento agli artt.1298, co.1 e 2112 c.c., per non avere la Corte escluso l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE : i lavoratori avrebbero dovuto far valere il proprio diritto nei confronti della cedente del l’azienda.
Il motivo è infondato.
Premesso che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non censura l’affermazione contenuta in sentenza di una cessione d’azienda intervenuta tra le due imprese, questa Corte ha costantemente affermato che: a) il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE deve intervenire allorché l’insolvenza riguardi il datore di lavoro cessionario, poiché l’insolvenza ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro e quindi l’esigibilità del t.f.r . (Cass.37789/22, Cass.4897/21, Cass.19277/18); b) l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE riguarda anche la quota di t.f.r. maturata nel corso del rapporto con il cedente; per essa il cessionario è obbligato in solido verso il lavoratore (Cass.39698/21); c) l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non può dirsi sussidiario, cioè condizionato ad un beneficio d’ordine o di preventiva escussione da parte del lavoratore verso eventuali coobbligati in solido con il cessionario, ovvero il cedente (Cass.26021/18, 39698/21, Cass.8510/23).
Tali principi vanno confermati in questa sede, né il novellato testo del comma 7 dell’art.2 l. n.297/82 apporta argomenti di segno contrario laddove prevede che, una volta pagato, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si surroghi anche verso eventuali condebitori solidali, e non verso il
solo datore di lavoro. Tale norma non afferma alcuna sussidiarietà dell’obbligo di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ma va nella direzione, già evidenziata da questa Corte (Cass.8510/23), di agevolare il diritto di surroga dell’RAGIONE_SOCIALE a pagamento avvenuto: l’ente si surroga, ai sensi dell’art.1203, n.3 c.c., nello stesso diritto del lavoratore, compreso il diritto di credito che poteva vantare contro il cedente dell’azienda, coobbligato in solido con il cessionario per il pagamento del t.f.r. maturato durante il periodo lavorativo prestato presso il cedente stesso.
Nel caso di specie, essendo intervenuta l’insolvenza della società (cessionaria) alle dipendenze del quale era in corso il rapporto di lavoro con i controricorrenti al tempo in cui divenne esigibile il t.f.r., sussiste l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente rigetto del ricorso.
Dati i precedenti sopra richiamati, non v’è necessità di fisare pubblica udienza per la discussione del ricorso.
Al rigetto segue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza, da distrarsi ai procuratori antistatari.
P.Q.M.