Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32691 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24396-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 277/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/04/2022 R.G.N. 379/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 277/2022 della Corte d’appello di Firenze che, respingendo il gravame dell’Istituto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo che lo aveva condannato, mediante intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ex art. 2 della legge n. 297/1982, al pagamento in favore di NOME COGNOME del TFR maturato in esito al rapporto di lavoro intercorso con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, credito accertato mediante ammissione allo stato passivo dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE cui era sottoposta la società. Propone due motivi di censura.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_SOCIALE solleva due motivi di doglianza, entrambi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 297/1982, con riferimento all’art. 2114 cod. civ., ‘per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro (e quindi del rapporto assicurativo-previdenziale), contenuto in un precedente provvedimento giurisdizionale, reso nella controversia fallimentare tra il lavoratore e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non era stato evocato in giudizio né era intervenuto, faccia stato anche nel rapporto previdenziale in spregio al principio della piena autonomia del rapporto previdenziale facente capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 8, della legge n. 297/1982, con riferimento agli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ. nonché all’art. 3, commi e 10 della legge n. 335/1995, ‘per avere i Giudici del gravame pronunciato la condanna all ‘erogazione della prestazione previdenziale de qua nonostante la pacifica circostanza, ostativa al sorgere del necessario rapporto assicurativo previdenziale, dell’intervenuta prescrizione dei contributi assicurativi dovuti per la tutela apprestata dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il trattamento di fine rapporto’.
La sentenza motiva nei seguenti termini:
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE formula un unico motivo di appello denunciando la violazione dell’art. 2116 cod. civ. con riguardo alla mancata regolarizzazione contributiva e all’intervenuta prescrizione dei contributi. Sostiene che il tribunale non ha considerato che per l’operatività dell’art. 2116 cod. civ. era necessario 1) che il rapporto di lavoro fosse stato tempestivamente denunciato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte del datore di lavoro anche se la contribuzione non era stata versata 2) oppure che il medesimo rapporto fosse stato accertat o giudizialmente anche nei confronti dell’istituto entro il termine di prescrizione della contribuzione.
-In fatto, risulta dai documenti prodotti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 1.12.2006 al 31.5.2012 accertato dal Tribunale di Arezzo con decreto in data 14.12.2017 a seguito di opposizione allo stato passivo (a fronte di un formale inquadramento come rapporto di consulenza a partita Iva viene accertato sulla base della copiosa documentazione prodotta un rapporti di lavoro subordinato con mansioni elevate e retribuzione consistente…); gli stessi dati, compresa la quantificazione del TFR, i traggono
dal Mod.SR 52 sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale allegata alla domanda della prestazione (docc. 2 3 prodotti in primo grado da COGNOME).
-Quanto alla assunta violazione dell’art. 2116 cod. civ., basta richiamare Cass. n. 15589/2017 e la più recente Cass. n. 27427/2020 e quindi resta escluso che il diritto del lavoratore resti condizionato all’effettivo adempimento dell’obbligazione contributiva da parte del datore o alla mancata prescrizione della stessa, ove non adempiuta, in quanto tale limitazione contrasterebbe con le finalità di tutela del lavoratore.
-Né, a fronte della ratio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, può rilevare il fatto che il lavoratore non abbia denunciato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o fatto accertare in sede giudiziale anche nei suoi confronti l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e il mancato versamento dei contributi.
-Il primo Giudice ha poi richiamato il principio per cui ‘lo stato passivo che abbia accertato in sede di procedura concorsuale l’esistenza e l’ammontare di un credito in favore del dipendente dell’imprenditore importa il subentro dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel debito del datore di lavoro insolvente senza che l’istituto possa contestare l’assoggettabilità alla procedura concorsuale medesima e l’accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur’: tale parte della sentenza di primo grado non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell’appellante.
Tanto premesso in ordine allo svolgimento motivazionale del provvedimento gravato, questa Corte condivide le conclusioni a cui sono pervenuti i precedenti rappresentati da Cass. n. 24807/2025 e n. 23951/2025, in vertenze del tutto analoghe intercorse tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed altri lavoratori della medesima società.
Il primo motivo di censura, che si duole che la Corte abbia ritenuto vincolante, anche agli effetti del rapporto previdenziale, l’accertamento della subordinazione reso in un giudizio cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era rimasto estraneo, è inammissibile , in primis , perché, quanto alla affermata idoneità del decreto di esecutività dello stato passivo ad avvalorare la pretesa del lavoratore nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, il motivo non prospetta la violazione delle norme processuali pertinenti con riferimento al ‘giudicato’ che la sentenza impugnata ravvisa, e non censura in modo specifico le valutazioni svolte dalla Corte a tal proposito, poiché le censure sono appuntate sul diverso tema della competenza funzionale del giudice del lavoro; in secondo luogo, perchè la ratio decidendi della sentenza gravata si fonda su una autonoma valutazione critica delle risultanze istruttorie acquisite, considerate nel loro complesso.
La Corte, infatti, non ancora la decisione alla efficacia vincolante del decreto del Tribunale di Arezzo pronunciato a seguito di opposizione allo stato passivo ma opera una ricostruzione dei riscontri documentali, che valorizza, laddove, a pagina 3, richiama, a fronte di un formale inquadramento come rapporto di consulenza a partita Iva, la copiosa documentazione prodotta in quella sede, da cui emerge un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni elevate e retribuzione consistente, ed afferma che ‘gli st essi dati, compresa la quantificazione del tfr, si traggono dal Mod NUMERO_DOCUMENTO sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale allegata alla domanda della prestazione (docc. 2- 3 prodotti in primo grado da COGNOME)’.
Quindi, il motivo, incentrato sulla non opponibilità ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della verifica giudiziale del rapporto di lavoro nella controversia tra il COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non può fare stato nei confronti del terzo, non scalfisce in
maniera efficace la suddetta ratio decidendi della pronuncia gravata.
Il secondo motivo, che si duole che la Corte abbia riconosciuto la prestazione erogata dal RAGIONE_SOCIALE senza tener conto della prescrizione dei contributi, è infondato.
Come già osservato da Cass. n. 23591/2025 e n. 24807/2025, «occorre dare continuità ai princìpi enunciati da Cass., sez. VIL, 22 giugno 2017, n. 15589, che prendono le mosse dalla ricognizione della portata e del fondamento costituzionale del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e sono stati ribaditi, nelle loro premesse sistematiche, dalle successive pronunce di questa Corte» che hanno in primis richiamato quanto stabilito da Corte cost. 374/1997 per cui «il principio generale -espres so dall’art. 2116 del codice civile (…), ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come da ultimo sostituito da ll’art. 23 -ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 -è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio di ‘automaticità delle prestazioni’, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione come si esprime l’art. 2116 cod. civ. ‘salvo diverse disposizioni delle leggi speciali’: il che significa che p otrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Detto principio costituisce una fondamentale RAGIONE_SOCIALE per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e
rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. RAGIONE_SOCIALE, questa, ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione RAGIONE_SOCIALE (art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 , recante ‘Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro’)».
Nei menzionati precedenti, quindi, questa Corte ha affermato, in termini generali, che il principio dell’automaticità è limitato dall’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso, «norma che, .., esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti» (Cass., sez. lav., 1° dicembre 2020, n. 27427, punto 3 dei Motivi della decisione)», di tal chè «Non si può attribuire, dunque, portata generale all’art. 27 r.d.l. n. 636 del 1939, che delimita la latitudine del principio di automaticità nel peculiare àmbito dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche in considerazione delle ragguardevoli ripercussioni finanziarie che l’integrale applicazione del principio di automaticità determinerebbe a fronte di inadempimenti contributivi risalenti e difficili da ricostruire. Né tale portata onnicomprensiva si può evincere dall’art. 2116 cod. civ., che scolpisce il generale principio di automaticità e rimette alla prudente valutazione del legislatore, alle «diverse disposizioni delle leggi speciali», una diversa modulazione del principio, senza codificare, in termini indistinti, il limite della prescrizione
dei contributi. Limite che il legislatore ha fissato claris verbis in fattispecie tipiche e in virtù di una valutazione calibrata sulla specificità del singolo settore e sul bilanciamento d’interessi di volta in volta attuato a tale riguardo» (Cass. n. 23591/2025).
Pertanto, in ordine alla specifica questione oggi devoluta a questa Corte, da tali premesse discende che «per le prestazioni economiche a carico del fondo, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all’effettivo adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligazione contributiva, o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta. 5.2. In tal senso depone in primo luogo l’assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. 5.3. Inoltre, una tale limitazione risulterebbe contraria alla funzione di RAGIONE_SOCIALE del lavoratore a fronte dell’insolvenza del datore di lavoro che l’ordinamento sovranazionale assegna all’intervento in questione, essendo proprio l’incapacità del datore di lavoro di adempiere alle proprie obbligazioni (anche contributive) che integra lo stato d’insolvenza cui consegue l’intervento del fondo. Altra soluzione, infatti, non è consentita dall’interpretazione della normativa coerente con l’art. 5 della Direttiva n. 80/987/CEE e dall’art. 5 della successiva Direttiva 2008/94/CE, dello stesso tenore, che alla lettera c) prevedono che l’obbligo a carico degli organismi di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, esiste indipendentemente dall’adempimento degli obblighi dei datori di lavoro di contribuire al finanziamento» (ordinanza n. 15589 del 2017, cit.).
Con riferimento alle prestazioni del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’automaticità parziale, entro il limite della prescrizione dei contributi, vanificherebbe la tutela contro l’insolvenza proprio
nelle situazioni che in maniera più pressante reclamano l’intervento solidaristico prescritto dalla nostra Carta fondamentale e dal diritto dell’Unione europea. Tale assetto, infine, rispecchia il particolare meccanismo di operatività del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che contempla un obbligo contributivo generale per il suo finanziamento (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982), senza subordinare, tuttavia, l’erogazione delle prestazioni a un requisito minimo di contributi accreditati per ciascun lavoratore, come avviene in altri settori in cui il principio di automaticità opera in modo selettivo rispetto ai contributi che non siano prescritti».
Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto, con condanna al pagamento delle spese di legittimità in base alla soccombenza, secondo quanto liquidato in dispositivo.
Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior e importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME