Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3647 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3647 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 22460-2023 proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocata NOME COGNOME , con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 457 del 2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 4 maggio 2023 (R.G.N. 130/2023).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/10/2025
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Presupposti RAGIONE_SOCIALE‘intervento. Trasferimento d’azienda.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Monza, ha respinto le pretese dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, i quali avevano chiesto di condannare il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere le ultime tre mensilità di retribuzione e il trattamento di fine rapporto, maturati nell’àmbito del rapporto di lavoro con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poi ammesse all’amministrazione straordinaria, e a erogare al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le somme non versate dai rispettivi datori di lavoro.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte di merito rileva che l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presuppone l’insolvenza del datore di lavoro che è tale nel momento in cui la domanda d’insinuazione al passivo è proposta. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito con la cessionaria RAGIONE_SOCIALE‘azienda e l’insolvenza concerne i precedent i datori di lavoro.
Né possono essere invocati gli accordi stipulati dai lavoratori nell’àmbito di una procedura contraddistinta da finalità conservative, in quanto tali accordi non possono validamente derogare alle tutele sancite dall’art. 2112 cod. civ.
Quanto alle somme che i datori di lavoro hanno omesso di versare al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, hanno natura previdenziale e, pertanto, non può essere accolta la domanda volta a ottenere dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la corresponsione di tali importi: l’obb ligo del datore sussiste nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e non del lavoratore, e sorge da un rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro.
2. -Contro la sentenza d’appello ricorrono per cassazione i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
3. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 maggio 1982, n. 297, degli artt. 2, commi 1 e 3, e 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1990, n. 428 .
La sentenza d’appello avrebbe errato nell’escludere l’idoneità RAGIONE_SOCIALE‘accordo sottoscritto dai lavoratori nel febbraio 2017 a derogare al regime RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 cod. civ. : la deroga, autorizzata dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e confermata nel successivo accordo di cessione del 2019, sarebbe conforme alla disciplina prevista per l’amministrazione straordinaria dall’art. 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e alle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2001/23/CE. Nel caso di specie, «il lavoratore non ha alcuna possibilità né astratta né concreta di ottenere una tutela del proprio credito al di fuori del fondo di RAGIONE_SOCIALE» (pagina 16 del ricorso per cassazione).
2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALEa violazione e RAGIONE_SOCIALEa falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428 del 1990, in relazione all’art. 2112 cod. civ., e addebitano alla sentenza d’appello di avere erroneamente negato la validità degli accordi sottoscritti dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, sotto il controllo di un’ autorità pubblica, e finalizzati alla salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘occupazione.
3. -Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti prospettano la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, in relazione all’art. 2112 cod. civ. , e censurano la sentenza d’appello per avere affermato la natura
previdenziale RAGIONE_SOCIALEe somme non conferite dal datore di lavoro al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: l’inadempimento del datore di lavoro implicherebbe il ripristino RAGIONE_SOCIALEa disponibilità piena RAGIONE_SOCIALEe risorse in capo al lavoratore e tali risorse presenterebbero natura retributiva.
-I primi due motivi, tra loro connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano infondati.
4.1. -Con riferimento alla medesima vicenda controversa, questa Corte ha rilevato che «le condizioni di intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall’art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 24889 del 2019): scopo RAGIONE_SOCIALEa direttiva Europea è infatti l’assicurazione di una copertura del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass. n. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del RAGIONE_SOCIALE anch e in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Di rettiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dalla causa che ne ha
determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del RAGIONE_SOCIALE ‘al di fuori RAGIONE_SOCIALEa finalità istituzionale del fondo stesso’ (così da ult. Cass. n. 37789 del 2022) . 5. A tali rilievi di carattere generale si deve aggiungere, quanto al credito per TFR, che esso matura progressivamente in ragione RAGIONE_SOCIALE‘accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria. 5.1. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ben può contestare la carenza degli element i costitutivi del diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 4 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ). Né hanno rilievo preclusivo le risultanze RAGIONE_SOCIALEo stato passivo atteso che la definitività RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soltanto di ‘ opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro ‘ (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 18 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione )» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2025, n. 23623, in motivazione).
4.2. -Né giova obiettare che sono stati stipulati accordi in deroga alla disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., accordi che i ricorrenti ritengono validi ed efficaci, in antitesi con le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito.
A tale riguardo, è dirimente il rilievo che « l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE costituisce adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propria disciplina e non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le
parti private con cui -in deroga alla RAGIONE_SOCIALE apprestata dall’art. 2112 c.c. -si sia esclusa la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae » (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
Tali conclusioni sono avvalorate dalla considerazione RAGIONE_SOCIALEa peculiare natura del credito dedotto in causa. Invero, « l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario RAGIONE_SOCIALE‘azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, co. 5, l. n. 428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2024, n. 31620, pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
4.3. -Né i ricorrenti hanno addotto argomentazioni che persuadano a rimeditare l’orientamento richiamato.
-È infondato anche il terzo motivo.
5.1. -Nel disattendere analoga doglianza, questa Corte ha rimarcato che « In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’art. 5, co. 2 d.lgs. n. 80/92 dispone che il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto, ‘può richiedere al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di integrare presso la gestione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interessata i contributi risultanti omessi’. Come correttamente rilevato dalla Corte, non v’è un diritto del lavoratore ad ottenere direttamente dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la prestazione; il diritto è al versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore del fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Questa Corte (Cass. 8524/23) ha affermato che l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 80/92 non opera -a differenza del RAGIONE_SOCIALE previsto ex lege 1982 -con il
pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione RAGIONE_SOCIALEa sola integrazione RAGIONE_SOCIALEa pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari. Ciò si giustifica sul presupposto che la contribuzione datoriale ai fini RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto. Il lavoratore infatti non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un ‘ aspettativa al trattamento pensionistico integrativo; aspettativa che si concreterà ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ex lege 297/82, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto» (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2024, n. 30835, pagine 8 e 9 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
5.2. -A diverse conclusioni non induce il diverso inquadramento che propugna il ricorso, qualificando in termini retributivi le quote di TFR non versate dal datore di lavoro al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Anche prendendo le mosse da tale diversa ricostruzione, oggi peraltro sottoposta al vaglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite (Cass., sez. lav., 31 luglio 2025, n. 22066), questa Corte ha respinto pretese analoghe, affermando che « Ove il datore di lavoro non adempia all’obbligo di versare le quote del TFR al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse. Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo
datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva. Nel relativo debito, in caso di cessione d’azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto ad adempiere nei medesimi termini. 10. Non può essere, dunque, accolta la richiesta d’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente, in quanto difetta il presupposto RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione RAGIONE_SOCIALE‘attuale datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro prosegue, ad una RAGIONE_SOCIALEe procedure di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo. Presupposto che la disciplina imperativa di legge considera indefettibile per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘autonomo diritto alle prestazioni erogate dal RAGIONE_SOCIALE» (ordinanza n. 23623 del 2025, cit., in motivazione; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 18 febbraio 2025, n. 4265, punti da 33 a 37 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione , e 28 gennaio 2025, n. 1951, punti 10 e 11 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
5.3. -Il ricorso non induce a rivedere le conclusioni cui questa Corte è giunta nella disamina RAGIONE_SOCIALEa medesima vicenda sostanziale.
-Dalle considerazioni esposte consegue, dunque, il complessivo rigetto del ricorso.
-Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa peculiare complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute e del recente intervento chiarificatore di questa Corte.
-L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 21 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME