Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5619 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5619 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 6571/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bari, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Trinitapoli (BT), al INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, al INDIRIZZO, quale mandataria e gestore, in raggruppamento t emporaneo d’ RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE PMI di cui alla Legge n. 662/1996, in persona del Responsabile dell’Unità Organizzativa cui è attribuita la gestione del contenzioso agevolato AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore .
-intimata –
avverso la SENTENZA, n. cron. 1426/2024, emessa dalla CORTE D’APPELLO di BARI il giorno 07/11/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 23 dicembre 2016, RAGIONE_SOCIALE liquidazione propose opposizione, innanzi al Tribunale di Bari, avverso la cartella esattoriale n. 014 2016 00330068 19, notificatale il 23 novembre 2016, con la quale la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) le aveva intimato, su incarico della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (d’ora ina avanti, anche, breviter , BdM-MCC) , la restituzione del contributo di €. 157.212,01 pagato a seguito di escussione della prestata RAGIONE_SOCIALE ex lege n. 662/96 da parte della RAGIONE_SOCIALE, oltre interessi e spese.
A sostegno dell’opposizione, dedusse che, con atto notificato l’8 agosto 2016, aveva convenuto RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Roma per sentire dichiarare l’inesistenza di ogni loro diritto di credito nei propri confronti in dipendenza del mutuo chirografario 004.00109474 stipulato il 21 luglio 2009 con la RAGIONE_SOCIALE, stante la nullità del medesimo, ed ottenere, conseguentemente, la restituzione di tutte le rate versate. Tuttavia, avendo, la predetta RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE richiesto la restituzione del proprio contributo affetto da nullità per il tramite di RAGIONE_SOCIALE, eccepì la continenza di cui all’art. 39 , comma 2, cod. proc. civ. fra il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari e quello pendente innanzi al Tribunale di Roma, presso il quale il primo si sarebbe dovuto riassumere,
previa sua cancellazione dal ruolo. Espose, inoltre, che, attesa la nullità del contratto di mutuo per le ragioni illustrate nel giudizio dinanzi al tribunale capitolino (di cui la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE era pienamente consapevole essendone parte), il pagamento della RAGIONE_SOCIALE da parte della BdM-MCC era avvenuto senza la dovuta diligenza e buona fede, essendo tenuta quest’ultima a verificare preventivamente l’esistenza del contenzioso esistente fra le parti e richiederne i chiarimenti, posto che l’escussione della RAGIONE_SOCIALE, sebbene ‘ a prima richiesta ‘ , non la esimeva dal verificare l’illegittimità della richiesta e dal rifiutarla .
Rimasta contumace RAGIONE_SOCIALE, si costituì RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’insussistenza dei presupposti per la continenza ex art. 39 cod. proc. civ. e concludendo per il rigetto RAGIONE_SOCIALE avverse domande.
L’adito Tribunale di Bari, con sentenza del 22 marzo 2021, n. 1124, Tribunale di Bari r espinse l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE e la condannò al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Pronunciando sul gravame promosso da quest’ultima contro quella decisione, l’adita Corte di appello di Bari lo rigettò con sentenza del 7 novembre 2024, n. 1426, resa nel contraddittorio TARGA_VEICOLO e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, nel disattendere la censura con cui l’appellante aveva lamentato l’erronea esclusione della invocata situazione di continenza, ex art. 39 cod. proc. civ., tra i due descritti giudizi pendenti, rispettivamente, innanzi al Tribunale di Bari ed al Tribunale di Roma, ritenne che, « come specificato dal primo giudice, il rapporto che lega la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE trova il suo fondamento nella legge, nel senso che il debitore RAGIONE_SOCIALE è ammesso ad un beneficio previsto dalla legge, costituito dalla RAGIONE_SOCIALE, prestata con fondi pubblici, a favore della banca finanziatrice, per il caso di inadempimento del finanziato ». Richiamato, in proposito, quanto sancito da Cass. 16 gennaio 2023, n. 1005, aggiunse che, « Laddove, , il finanziato dovesse risultare oggettivamente inadempiente, subentra la revoca del
beneficio e la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE è tenuta a pagare il debito del soggetto finanziato, nei limiti della RAGIONE_SOCIALE -fissati per legge -senza alcuna possibilità di opporre alcuna contestazione circa le motivazioni dell’inadempimento. È noto, infatti, che l’art. 2, comma 100, della L. 662/1996 (legge finanziaria per il 1997) ha istituito il finanziamento RAGIONE_SOCIALE di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., così da garantire una parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti ed il RAGIONE_SOCIALE, una volta effettuato il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi ex art. 1203 c.c. per le somme da esso pagate in surroga legale. Il diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme liquidate a titolo di perdite dal RAGIONE_SOCIALE costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione. Ai sensi dell’articolo 17, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo. Non è, dunque, corretto affermare che vi sia una sostanziale identità tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Mediobanca, , essendo i due soggetti legati da rapporti di debito/credito con la RAGIONE_SOCIALE aventi origini del tutto distinte ed indipendenti ed essendo, tra l’altro, i due crediti di natura diversa, privatistica, quello vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del finanziato, e pubblicistica, quello di RAGIONE_SOCIALE. Qualora, dunque, la reale sussistenza di ragioni di credito nei confronti della banca finanziatrice garantita venga posta in discussione dal debitore -cosa che, nel caso presente, è avvenuta con l’introduzione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa dinanzi al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE domande di nullità del mutuo -non si ravvisa alcuna interdipendenza tra i due giudizi dal momento che l’eventuale accertamento di inesistenza del debito ovvero di sua rideterminazione, potrebbe legittimare il soggetto finanziato ad una richiesta di ripetizione RAGIONE_SOCIALE somme nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che le ha percepite, somme che sono state anticipate dal garante RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e che legittimamente devono essere recuperate dal debitore, senza che risulti pregiudiziale
l’accertamento della sussistenza e dell’ammontare del credito nei confronti della banca finanziatrice ».
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre neppure in questa sede ha svolto difese RAGIONE_SOCIALE.
In data 9/12 settembre 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 2 ottobre, RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha chiesto la decisione del proprio ricorso.
Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale , entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico formulato motivo di ricorso, rubricato « Violazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », contesta le argomentazioni con cui la corte territoriale ha ribadito l’infondatezza della ivi ribadita richiesta della società appellante di declaratoria di continenza tra il giudizio dalla stessa intrapreso innanzi al Tribunale di Bari e quello, ad esso anteriore, dalla medesima società instaurato davanti al Tribunale di Roma. Assume la ricorrente che « a) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Roma (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO), oggetto della chiesta declaratoria di continenza, in cui si controverteva sulla validità del rapporto di mutuo intercorso tra l’odierna ricorrente, società finanziata, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di finanziatrice, presuppone che sia preliminarmente accertato l’effettivo titolare del diritto di credito azionato in quella sede monitoria; b) il giudizio innanzi al Tribunale di Bari (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO), in cui si controverteva della validità della cartella esattoriale emessa dal soggetto onerato della riscossione in conseguenza e a causa della escussione della RAGIONE_SOCIALE subita dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, si pone in un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica rispetto all’azione monitoria ed alla conseguente causa di opposizione, di cui alla superiore lettera a), promossa
innanzi al Tribunale di Roma; c) le domande diverse ed ulteriori, pure proposte nel giudizio di cui alla superiore lettera b), promosso innanzi al Tribunale di Bari, in ogni caso devono ritenersi connesse alla prioritaria individuazione dell’effettivo titolare del credito, rappresentando siffatto accertamento un prius logico per la decisione di tutte le domande svolte in causa, accertamento che – per ragioni di continenza – deve essere svolto dal Tribunale di Roma, previamente adito, in modo da evitare il rischio (concreto) di un conflitto tra giudicati». Pertanto, alla luce della nozione di continenza ex art. 39 cod. proc. civ. elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, « non coglie nel segno la tesi della Corte pugliese, secondo cui le sorti del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Roma sarebbero irrilevanti rispetto a quello svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, non essendovi alcun collegamento tra gli stessi », atteso che oggetto di entrambe le cause è « la sussistenza del diritto alla restituzione del mutuo chirografario da parte della garante RAGIONE_SOCIALE dopo il proprio pagamento alla RAGIONE_SOCIALE ed è anche chiaro che RAGIONE_SOCIALE abbia agito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, surrogandosi ex art. 1203 c.c. alla RAGIONE_SOCIALE per il tramite di RAGIONE_SOCIALE Da qui, l’evidente interdipendenza, negata dalla Corte d’Appello di Bari, tra i due giudizi, in quanto originati dal medesimo rapporto negoziale costituito dal contratto di mutuo chirografario stipulato tra RAGIONE_SOCIALE (soggetto finanziato), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (soggetto finanziatore) e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa (soggetto garante) ».
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. L’unico formulato motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato.
Invero, come ripetutamente sancito da questa Corte, ‘ in tema di interventi di sostegno RAGIONE_SOCIALE erogati in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE pubblica, in capo al gestore del RAGIONE_SOCIALE, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore,
surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. Cass. nn. 32418 e 9657 del 2024. In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche Cass. n. 1005 del 2023).
Nella specie, la legittimità dell’operato della odierna controricorrente, nella indicata qualità, è stata già accertata in via definitiva.
Va rilevato, inoltre, che i giudizi innanzi al Tribunale di Bari ed alla Corte di Appello di Bari hanno riguardato, non già il contratto di mutuo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma la restituzione del credito di natura pubblica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE che quest’ultima ha versato in favore della banca finanziatrice in forza dell’escussione della RAGIONE_SOCIALE pubblica.
Come condivisibilmente sostenuto dalla difesa della medesima controricorrente, dunque, l’inapplicabilità, nella specie, dell’art. 39, comma 2, cod. proc. civ. è desumibile dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 8556/2020 (che ha deciso sulla domanda di nullità del mutuo proposta da RAGIONE_SOCIALE), pubblicata il 12 giugno 2020, la quale: i) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non essendo stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti in quella sede; ii) ha rigettato nel merito la domanda di RAGIONE_SOCIALE per difetto di prova; iii) ha ritenuto che le censure ivi sollevate dalla odierna ricorrente sono risultate coperte dal giudicato derivante dal decreto ingiuntivo, n. 136/2015, ottenuto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed emesso dal Tribunale di Bari divenuto definitivamente esecutivo.
Correttamente, quindi, alla stregua del principio giurisprudenziale di legittimità precedentemente riportato, la sentenza oggi impugnata ha opinato che, nella specie, nemmeno vi è identità oggettiva avuto riguardo alla differente natura dei crediti, privatistica, quello vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del finanziato, e pubblicistica, quello di RAGIONE_SOCIALE» .
Il Collegio reputa affatto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che le stesse
nemmeno sono state efficacemente contestate dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. depositata il 2 febbraio 2026, la quale non si rivela essere altro che la mera, identica riproposizione di quanto già esposto nelle pagine da 6 ad 8 del ricorso.
Resta solo da aggiungere che, ancora recentemente, Cass. n. 29599 del 2025, in sostanziale continuità con l’orientamento ermeneutico richiamato nella proposta suddetta, ha spiegato, tra l’altro, che « L’art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha previsto il finanziamento RAGIONE_SOCIALE di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE ‘allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘. L’art. 2 del Decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE Attività Produttive del 20 giugno 2005 (in G.U. n.152 del 2/7/2005) ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del RAGIONE_SOCIALE nel senso che: a) la ‘RAGIONE_SOCIALE diretta è concessa’ alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) ‘la RAGIONE_SOCIALE è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la RAGIONE_SOCIALE diretta copre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importo dell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (comma 2); c) ‘la RAGIONE_SOCIALE è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione’ (comma 3); d) ‘in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell’art. 1203 del codice civile, nell’effettuare il pagamento, il RAGIONE_SOCIALE acquisisce il diritto a rivalersi sulle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inadempienti per le so mme da esso pagate. . Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la RAGIONE_SOCIALE diretta è concessa dal RAGIONE_SOCIALE alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che r icevono l’erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il RAGIONE_SOCIALE non
assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 e ss. cod. civ.; in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE P.M.I., il soggetto finanziatore può rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale, e il RAGIONE_SOCIALE, nell’effettuare il pagamento, acquisis ce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale , ex art. 1203 cod. civ. (cfr. Cass. 261/2022), anche accedendo al concorso, in caso di fallimento. . Dunque, l’elemento caratterizzante dell’intervento del fondo sta nella natura pubblicistica della RAGIONE_SOCIALE, prestata con funzione di sostegno alle RAGIONE_SOCIALE, e nell’oggetto della stessa, che non è l’adempimento di un’obbligazione altrui, ma il credito della banca e il suo recupero (in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 100, l. 662/1996, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE intende ‘ assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ ), strutt ura a cui consegue l’estraneità del fondo rispetto al rapporto esistente fra banca creditrice e PMI debitrice. Allora, MCC, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non è affatto coobbligato solidale ex artt. 1292 e ss. cod. civ. con il debitore principale , in quanto, secondo la disciplina propria di questa tipologia di interventi di sostegno RAGIONE_SOCIALE per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE attività produttive, non ha garantito quest’ultimo, ma il soggetto finanziatore ».
In definitiva , quindi, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto
comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), la ricorrente suddetta va condannata, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000 ,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente costituitasi, in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna la medesima ricorrente al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME