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Fondo di garanzia: no al pagamento con cessione d’azienda

La Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo di garanzia dell’INPS non è tenuto a corrispondere le ultime mensilità di retribuzione a un lavoratore il cui datore di lavoro originario sia fallito dopo aver ceduto l’azienda, se il rapporto di lavoro è proseguito con il nuovo acquirente. Anche in presenza di un accordo sindacale che escluda la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti pregressi, tale pattuizione privata non può estendere gli obblighi del Fondo, il cui intervento è previsto solo in caso di insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto, non di un ex datore di lavoro.

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Fondo di Garanzia e Cessione d’Azienda: Quando l’INPS Non Paga

Il Fondo di garanzia dell’INPS rappresenta una tutela fondamentale per i lavoratori in caso di fallimento del datore di lavoro. Ma cosa accade quando l’insolvenza si inserisce in un’operazione di cessione d’azienda? Se il lavoratore continua a lavorare per il nuovo proprietario, ha comunque diritto all’intervento del Fondo per i crediti maturati con il precedente datore fallito? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34292/2024, offre un’interpretazione rigorosa, delineando i confini di questa importante misura di protezione sociale.

I Fatti del Caso: Trasferimento d’Azienda e Fallimento

La vicenda riguarda un lavoratore dipendente di una società che, prima di essere dichiarata fallita, aveva affittato e successivamente ceduto la propria azienda a un’altra impresa. Il rapporto di lavoro del dipendente era proseguito senza interruzioni alle dipendenze della società acquirente.

Contestualmente alla cessione, era stato stipulato un accordo sindacale, come previsto dall’art. 47 della legge n. 428/1990. Tale accordo derogava alla regola generale della solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 c.c.), stabilendo che i debiti retributivi maturati prima del trasferimento rimanessero a carico esclusivo della società cedente, che di lì a poco sarebbe fallita.

Il lavoratore, rimasto creditore delle ultime tre mensilità, si era insinuato nel passivo fallimentare della sua ex datrice di lavoro e, successivamente, aveva chiesto l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS. La Corte d’Appello aveva respinto la sua domanda, portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione e il ruolo del Fondo di garanzia

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la decisione dei giudici di merito. Il principio affermato è netto: il Fondo di garanzia non interviene se il rapporto di lavoro non è cessato, ma è proseguito con un nuovo datore di lavoro a seguito di una cessione d’azienda. L’obbligo del Fondo sorge solo quando il datore di lavoro insolvente è quello con cui il rapporto cessa, non un datore precedente.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte basa la sua decisione su argomentazioni precise e consolidate nel tempo.

1. Autonomia dell’obbligazione previdenziale
L’obbligazione del Fondo di garanzia è una prestazione di natura previdenziale, autonoma e distinta dal credito retributivo del lavoratore. Essa non è una semplice sostituzione del datore di lavoro inadempiente, ma sorge solo al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla legge (l. n. 297/1982). La condizione principale è che l’insolvenza riguardi il datore di lavoro tale al momento della cessazione del rapporto.

2. Irrilevanza degli accordi privati
L’accordo sindacale che ha escluso la responsabilità solidale della società acquirente è un atto di natura privatistica. Sebbene legittimo, non può produrre effetti nei confronti di un soggetto terzo come l’INPS, né può creare un’obbligazione a carico del Fondo di garanzia non prevista dalla legge. Permettere il contrario significherebbe sviare le risorse pubbliche del Fondo dalla loro finalità istituzionale, che è quella di tutelare i lavoratori che perdono il posto a causa dell’insolvenza, non di coprire i rischi derivanti da accordi tra le parti.

3. La continuità del rapporto di lavoro
Il presupposto per l’intervento del Fondo è la cessazione del rapporto di lavoro in concomitanza con lo stato di insolvenza del datore. Nel caso di specie, il rapporto non è cessato ma è continuato con un nuovo soggetto. Il datore di lavoro fallito era un ex datore, non quello attuale. La tutela della direttiva europea sull’insolvenza (80/987/CEE) è alternativa, e non cumulabile, a quella sulla continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda (2001/23/CE). Se il lavoro viene salvaguardato, non si attiva la protezione prevista per la sua perdita.

Le Conclusioni

La sentenza consolida un orientamento restrittivo sull’accesso al Fondo di garanzia. Le implicazioni pratiche sono significative:
– Il lavoratore il cui rapporto prosegue dopo una cessione d’azienda non può rivolgersi al Fondo per recuperare i crediti vantati nei confronti del cedente fallito.
– Gli accordi sindacali che derogano alla solidarietà tra cedente e cessionario, pur essendo validi, espongono i lavoratori a un rischio significativo, poiché in caso di fallimento del cedente, l’unica garanzia per i loro crediti viene meno senza che subentri quella pubblica del Fondo.
– Viene ribadita la natura squisitamente previdenziale del Fondo, destinato a coprire il rischio sociale della perdita del lavoro per insolvenza, e non a fungere da garante per accordi commerciali tra imprese.

Il Fondo di garanzia dell’INPS paga i crediti del lavoratore verso il vecchio datore di lavoro fallito, se il rapporto di lavoro prosegue con una nuova azienda?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il Fondo interviene solo se il datore di lavoro dichiarato insolvente è quello con cui il rapporto di lavoro cessa. Se il rapporto prosegue con un’azienda acquirente, il lavoratore non ha diritto alla prestazione del Fondo per i debiti del precedente datore.

Un accordo sindacale che esclude la responsabilità del nuovo datore di lavoro per i debiti del precedente può obbligare il Fondo di garanzia a intervenire?
No. Un accordo sindacale, essendo un atto di natura privata, non può creare obblighi a carico di un soggetto pubblico come l’INPS e il suo Fondo di garanzia. Le condizioni per l’intervento del Fondo sono tassativamente previste dalla legge e non possono essere modificate da pattuizioni tra le parti.

Qual è il presupposto fondamentale per l’intervento del Fondo di garanzia a tutela delle ultime retribuzioni?
Il presupposto fondamentale è che il datore di lavoro sia dichiarato insolvente e che tale datore sia quello con cui il rapporto di lavoro è in essere al momento della sua cessazione. Il Fondo copre l’insolvenza dell’attuale datore di lavoro, non di uno precedente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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