Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23578 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23578 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27469-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine de l ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/3/2024
7/07/2022 giurisdizione Azione nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
per la cassazione della sentenza n. 1167 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 18 maggio 2022 (R.G.N. 971/2016).
Udita la relazione della causa, svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La signora NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza n. 1167 del 2022 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 18 maggio 2022, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e ha così rigettato la domanda di condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, al pagamento dell’ultima mensilità (settembre 2006), in sostituzione della società datrice di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in stato d’insolvenza .
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che la mensilità richiesta esula dal periodo coperto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto il ricorso giudiziario è stato proposto il 26 settembre 2007, a distanza di più di un anno dalla maturazi one dell’ultima mensilità .
La previsione di un periodo di dodici mesi, che decorre «a ritroso dalla data di inizio della procedura concorsuale», si prefigge d’indurre l’interessato ad agire sollecitamente, «così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE obbligato», e stabilisce una correlazione tra retribuzioni non pagate ed insolvenza.
È ininfluente il tentativo di conciliazione espletato il 2 novembre 2007 e non può essere equiparato a un ricorso introduttivo del giudizio. Vengono in rilievo soltanto atti che siano idonei a dare avvio al processo.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, benché ratione temporis «indispensabile ai fini dell’instaurazione del giudizio», non può essere assimilato al ricorso introduttivo o alla proposizione della domanda giudiziale.
2. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la signora NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, degli artt. 410, 410bis e 412bis cod. proc. civ. e degli artt. 2964 e seguenti cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare irrilevante l’esperimento del preventivo tentativo di conciliazione dinanzi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, «fase procedimentale indispensabile all’instaurazione del giudizio di merito», provvista di efficacia interruttiva della prescrizione e sospensiva della decadenza.
-Il ricorso è fondato.
-Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che, in caso d ‘ insolvenza del datore di RAGIONE_SOCIALE, sono indennizzabili dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore dell ‘ apposito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell ‘ arco temporale di dodici mesi. Tale periodo d ev’essere computato a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore (Cass., sez. lav., 15 novembre 2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Difatti, sebbene tale termine annuale abbia funzione sollecitatoria, valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato
pagamento delle retribuzioni, alla luce degli artt. 410 e 412bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabili, l ‘ esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta una necessaria condizione di procedibilità della successiva tutela giudiziaria, in deroga al diritto di azione di cui all ‘ art. 24 Cost., e la sua durata non può dunque ridondare a danno del lavoratore.
4. -La pronuncia citata ha puntualizzato i principi espressi da Cass., sez. lav., 29 luglio 2020, n. 16249, concernente la diversa questione «del computo del periodo dei dodici mesi di cui si è detto in relazione ad una fattispecie in cui il tentativo di conciliazione era stato bensì proposto nei confronti del datore di RAGIONE_SOCIALE, ma non aveva avuto alcun seguito a cagione dell ‘ intervenuto suo fallimento e dell ‘ estinzione del relativo giudizio, neanche riassunto nei termini di legge» (sentenza n. 33550 del 2022, cit., in motivazione).
A diverse conclusioni si deve giungere allorché «l ‘ iniziativa giudiziale della lavoratrice non solo ha avuto luogo, ma ha condotto alla consacrazione di un titolo ed alla consequenziale procedura esecutiva, che è rimasta infruttuosa; e proprio per ciò, essa deve essere apprezzata nel suo completo dispiegarsi, attribuendo rilevanza innanzi tutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all ‘ art. 410 c.p.c.» (sentenza n. 33550 del 2022, cit., in motivazione).
Alla stregua della disciplina all’epoca vigente, l ‘ esperimento di tale condizione di procedibilità costituiva una deroga rispetto alla latitudine del diritto di agire in giudizio ai sensi dell ‘ art. 24 Cost. e si configurava come «una attività obbligata per il lavoratore che mirasse a precostituirsi un titolo esecutivo spendibile nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE».
5. -Tali principi, richiamati dalla ricorrente anche nella memoria illustrativa, si attagliano alla vicenda controversa, in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione rappresenta pacificamente condizione di
procedibilità, e devono essere confermati, in difetto di argomenti che valgano a incrinarne la forza persuasiva.
-Il ricorso, pertanto, è accolto.
-Ne discendono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, si uniformerà al principio di diritto ribadito nella presente ordinanza e provvederà a pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione