Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25900/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 310/2022 pubblicata il 26/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ex art.2 legge n.297/1982, per il pagamento del T.f.r. maturato nel corso del rapporto di lavoro con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sottoposta ad amministrazione straordinaria.
L’Istituto previdenziale eccepì, sin dalla fase amministrativa, la prescrizione del credito e la mancata regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Arezzo accolse la domanda spiegata dal COGNOME, in applicazione del principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali ex art.2116 cod. civ.
La Corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, e per la materia ancora viva: a) ha ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in forza dell’accertamento compiuto dal Tribunale di Arezzo in sede di opposizione allo stato passivo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; b) ha richiamato Cass. n.15589/2017 e Cass. n. 27427/2020 quanto alla applicabilità del principio previsto dall’art.2116 cod. civ. anche alle prestazioni di competenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’istituto previdenziale, con ricorso affidato a due motivi, ai quali COGNOME resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2 comma 1 della legge n.297/1982 e dell’art.2114 cod. civ. perché la C orte territoriale ha ritenuto opponibile all’I.N.P.S. l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE compiuto in sede di opposizione allo stato passivo, nonostante il fatto che a tale giudizio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non abbia partecipato né sia stato messo in condizione di parteciparvi. Deduce, sotto questo profilo, la violazione del principio di autonomia della obbligazione previdenziale, giusta Cass. n. 4675/2021.
Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2 della legge n.297/1982, degli artt.2114, 2115 e 2116 cod. civ., dell’art.3 comma 10 della legge n.335/1995 perché la Corte territoriale ha pronunciato la condanna al pagamento della prestazione previdenziale nonostante l’intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali dovuti.
Giova rilevare che sulle medesime censure, e con riferimento alla medesima questione dell’intervento del fondo di RAGIONE_SOCIALE per il t.f.r. maturato nel corso del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, questa Corte si è già pronunciata con ordinanza 08/09/2025 n.24807, ed il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto della pronuncia da ultimo citata, oltre che delle precedenti in essa richiamate.
Con riferimento al primo motivo, l’ordinanza n. 24807/2025 ha ritenuto che «il primo motivo non prospetta la violazione delle norme processuali pertinenti, con riferimento al ‘giudicato’ che la sentenza impugnata ravvisa, e non censura in modo specifico le valutazioni svolte in via prioritaria, a tal proposito, dalla Corte di merito. Le contestazioni formulate nell’atto di gravame e riprodotte alla pagina 9 del ricorso per cassazione, nel discutere del diverso
tema della competenza funzionale del giudice del lavoro, allorché sia richiesta la regolarizzazione del rapporto contributivo, non adducono ragioni specifiche per confutare funditus l’orientamento giurisprudenziale puntualmente richiamato dal giudice di prime cure a sostegno della decisione e quindi ripreso dai giudici d’appello (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2015, n. 24730, e 13 novembre 2014, n. 24231). Sulla scorta dei princìpi enunciati nelle pronunce menzionate, l’esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l’esistenza e l’ammontare d’un credito per trattamento di fine rapporto in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l’Istituto previdenziale possa contestare l’assoggettabilità alla procedura concorsuale e l’accertamento ivi operato, vincolante sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur.
Nell’odierno ricorso, l’Istituto si limita a ribattere che l’orientamento richiamato è ‘superato’ (pagina 8), ma tale lapidaria asserzione non solo non consente d’inferire che siano state formulate critiche specifiche nei confronti della sentenza di primo grado, in linea con i successivi approdi della giurisprudenza di questa Corte, ma neppure si cimenta con le precisazioni che, nel corso di tale evoluzione, sono state illustrate.
Nell’inquadrare il dictum delle pronunce menzionate, questa Corte ha rimarcato che, «mentre è chiaro che la natura autonoma dell’obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall’autonomia dell’obbligazione
assicurativa attribuita al RAGIONE_SOCIALE anche l’effetto di totale inibizione dell’accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l’obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale» (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 18 delle Ragioni della decisione).
Questa Corte ha poi puntualizzato, con riferimento alla terzietà dell’Istituto, enfatizzata anche nell’odierno ricorso, che «l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886).
La parte ricorrente non ha né allegato né dimostrato di avere ritualmente veicolato, nel giudizio di gravame, critiche mirate, rispettose dei canoni di specificità sanciti dall’art. 434 cod. proc. civ., e di avere avversato in modo puntuale i presupposti ermeneutici su cui la pronuncia del Tribunale si fonda.
La specificità delle doglianze postula il confronto con i chiarimenti resi nelle pronunce successive da questa Corte e un vaglio più approfondito dei corollari processuali dell’autonomia dell’obbligazione previdenziale nel particolare contesto delle prestazioni erogate dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ancorate a un preventivo accertamento giurisdizionale del credito.
Confronto che non si deduce se e in quali termini sia avvenuto.
1.3. -In secondo luogo, si deve osservare che la sentenza impugnata, nell’accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il signor NOME COGNOME ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il periodo
dal primo giugno 2010 al 31 maggio 2012, non s’incardina in via esclusiva sui menzionati rilievi di rito e sull’efficacia vincolante del decreto del Tribunale di Arezzo, che ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta dal lavoratore.
I giudici d’appello valorizzano anche ulteriori riscontri documentali e, in particolare, il modello TARGA_VEICOLO, sottoscritto dal responsabile dell’amministrazione straordinaria (pagina 5 della sentenza impugnata), nell’àmbito di un apprezzamento complessivo degli elementi probatori acquisiti, che anche il controricorso pone in risalto (pagine 5 e 6).
È in questa prospettiva, dunque, che i giudici d’appello hanno valutato l’accertamento contenuto nel decreto del Tribunale di Arezzo, corroborandolo con ulteriori evidenze documentali, nel contesto di un ragionamento di più ampio respiro, che le censure, incentrate sul solo profilo della vincolatività del ‘giudicato’ fallimentare, non valgono a infirmare in tutti gli snodi in cui esso si articola.
1.4. -Tali profili d’inammissibilità consentono di soprassedere alla più approfondita disamina delle argomentazioni enunciate nel ricorso e nella memoria illustrativa circa il tenore delle difese che l’Istituto può opporre con riferimento a un credito accertato in sede concorsuale».
Dall’esame del ricorso introduttivo, così come da quello della memoria illustrativa, non risultano elementi differenziali rispetto alla fattispecie già esaminata da Cass.24807/2025, e dunque non vi sono ragioni per discostarsi dalla inammissibilità della censura nei termini sopra riportati.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Sul punto, Cass. 24807/2025 ha ritenuto che «Occorre dare continuità ai princìpi enunciati da Cass., sez. VIL, 22 giugno 2017, n. 15589, che prendono le mosse dalla ricognizione della portata e
del fondamento costituzionale del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e sono stati ribaditi, nelle loro premesse sistematiche, dalle successive pronunce di questa Corte.
2.3. -Come ha affermato il giudice delle leggi, «il principio generale -espresso dall’art. 2116 del codice civile (non a caso inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come da ultimo sostituito dall’art. 23 -ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 -è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio di ‘automaticità delle prestazioni’, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, ‘solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui’, ma come si esprime l’art. 2116 cod. civ. ‘salvo diverse disposizioni delle leggi speciali’: il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Detto principio costituisce una fondamentale RAGIONE_SOCIALE per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Garanzia, questa, ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria (art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, recante ‘Attuazione della direttiva
80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro’)» (sentenza n. 374 del 1997, punto 3 del Considerato in diritto).
2.4. -In consonanza con tali princìpi, questa Corte ha affermato, in termini generali, che «dato per principio quello dell’automaticità, esso è limitato dall’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che, come detto, esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti» (Cass., sez. lav., 1° dicembre 2020, n. 27427, punto 3 dei Motivi della decisione).
2.5. -Non si può attribuire, dunque, portata generale all’art. 27 r.d.l. n. 636 del 1939, che delimita la latitudine del principio di automaticità nel peculiare àmbito dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche in considerazione delle ragguardevoli ripercussioni finanziarie che l’integrale applicazione del principio di automaticità determinerebbe a fronte di inadempimenti contributivi risalenti e difficili da ricostruire.
Né tale portata onnicomprensiva si può evincere dall’art. 2116 cod. civ., che scolpisce il generale principio di automaticità e rimette alla prudente valutazione del legislatore, alle «diverse disposizioni delle leggi speciali», una diversa modulazione del principio, senza codificare, in termini indistinti, il limite della prescrizione dei contributi. Limite che il legislatore ha fissato claris verbis in fattispecie tipiche e in virtù di scelte calibrate sulle specificità del singolo settore e sul bilanciamento d’interessi di volta in volta attuato a tale riguardo.
2.6. -Per quel che concerne la specifica questione oggi devoluta a questa Corte, da tali premesse discende che «5.1. Per le prestazioni economiche a carico del fondo, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all’effettivo adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligazione contributiva, o alla
mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta. 5.2. In tal senso depone in primo luogo l’assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. 5.3. Inoltre, una tale limitazione risulterebbe contraria alla funzione di RAGIONE_SOCIALE del lavoratore a fronte dell’insolvenza del datore di lavoro che l’ordinamento sovranazionale assegna all’intervento in questione, essendo proprio l’incapacità del datore di lavoro di adempiere alle proprie obbligazioni (anche contributive) che integra lo stato d’insolvenza cui consegue l’intervento del fondo. Altra soluzione, infatti, non è consentita dall’interpretazione della normativa coerente con l’art. 5 della Direttiva n. 80/987/CEE e dall’art. 5 della successiva Direttiva 2008/94/CE, dello stesso tenore, che alla lettera c) prevedono che l’obbligo a carico degli organismi di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, esiste indipendentemente dall’adempimento degli obblighi dei datori di lavoro di contribuire al finanziamento» (ordinanza n. 15589 del 2017, cit.). 2.7. -Con riferimento alle prestazioni del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’automaticità parziale, entro il limite della prescrizione dei contributi, vanificherebbe la tutela contro l’insolvenza proprio nelle situazioni che in maniera più pressante reclamano l’intervento solidaristico prescritto dalla nostra Carta fondamentale e dal diritto dell’Unione europea. Tale assetto, infine, rispecchia il particolare meccanismo di operatività del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che contempla un obbligo contributivo generale per il suo finanziamento (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982), senza subordinare, tuttavia, l’erogazione delle prestazioni a un requisito minimo di contributi accreditati per ciascun lavoratore, come avviene in altri settori in cui il principio di automaticità opera in modo selettivo rispetto ai contributi che non siano prescritti».
Anche con riferimento a questo motivo non risultano elementi differenziali o di novità rispetto alla censura già esaminata da Cass. n. 24807/2025, e tanto basta per il rigetto della censura.
Il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME