Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34462 Anno 2019
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Civile Sent. Sez. L Num. 34462 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 3397-2014 proposto da: da :
– I.N.P.S. – RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e legale dagli
COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, in ROMA ,
VIA GLYPH IONI GLYPH sso GLYPH DEGLI GLYPH 268/A, GLYPH SCIP pre lo GLYPH studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME difeso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 663/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/08/2013, R. G. N. 2965/2010; G . N .
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica DE
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; per udito l’Avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME; verbale
udito l’Avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato COGNOME. verbale
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FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’i agosto 2013, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Sondrio, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del primo c12, dipendente da impresa posta in amministrazione straordinaria alla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia di cui alla I. n. 297/1982 delle ultime tre retribuzioni non GLYPH relativamente GLYPH postegli corris GLYPH alle mensilità GLYPH GLYPH immediatamente precedenti all’ammissione dell’impresa datrice alla predetta procedura, con la quale peraltro il rapporto era proseguito con regolare corresponsione della retribuzione fino al 30.9.2006.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto dovuto l’intervento del Fondo di Garanzia, dovendo interpretarsi il disposto dell’art. 2, lett. c), d.lgs. n. 80/1992 nel senso che la garanzia apprestata dal Fondo attiene al credito retributivo maturato dal lavoratore a motivo dell’insolvenza dell’originario datore di lavoro, restando irrilevante la prosecuzione del rapporto con la procedura e l’adempimento da parte di questa dell’obbligo retributivo, di modo che la cessazione del rapporto indicato quale evento da cui va computato a ritroso il termine di dodici mesi di operatività della garanzia va intesa in senso atecnico, avendo il legislatore riguardo al momento del subentro GLYPH dura GLYPH o titolare nell’esercizio della GLYPH ll’originari proce a GLYPH GLYPH dell’impresa e non al momento dell’esaurirsi dell’attività dallo stesso lavoratore prestata in favore della procedura medesima.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il COGNOME.
L’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, lett. a) e c) d.lgs. n. 80/1992, lamenta la non conformità a
diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguar all’identificazione del dies a quo per il computo a ritroso dei dodici mesi di operatività della garanzia apprestata dal Fondo di cui alla I. 297/1982, ritenendo desumibile dalla formulazione dell’art. 2, lett. c) d.lgs. n. 80/1992, per cui per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa a seguito dell’autorizzazione al prosecuzione dell’esercizio dell’impresa si deve aver a riferimento la data di cessazione del rapporto di lavoro ove questa sia intervenuta 3-durante la continuazione dell’attività dell’impresa,the il rapporto la cui cessazione viene ad assumere rilievo ai fini in questione sia quello proseguito con la procedura.
Il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento, atteso che, a sostegno dell’interpretazione prospettata dall’Istituto, depone non solo la lettera della legge bensì anche la sua dosi identificare ratio, doven nella garanzia apprestata dalla legge n. 297/1982, non un intervento volto al recupero del credito retributivo maturato, bensì una provvidenza di carattere lato sensu previdenziale, intesa a sostenere, con il mettere a disposizione del lavoratore una quota del credito maturato, il reddito del medesimo, venuto meno in conseguenza della cessazione del rapporto, situazione non configurabile allorché il rapporto prosegua con la procedura, nei confronti della quale il lavoratore, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, mantiene la medesima garanzia, cui non contraddice il regime di prededuzione che assiste il credito retributivo vantato nei confronti della procedura, non rappresentando la prededucibilità garanzia di soddisfazione del credito rimasto inadempiuto.
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2019
Il Consigliere NOME
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Il Presidente
runzionario Giudiziario
t. NOME COGNOME
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