Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34462 Anno 2019
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Civile Sent. Sez. L Num. 34462 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 3397-2014 proposto da: da :
– RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e legale dagli
NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, in ROMA ,
INDIRIZZO sso GLYPH INDIRIZZO, GLYPH SCIP pre lo GLYPH studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; difeso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 663/2013 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/08/2013, R. G. N. 2965/2010; G . N .
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal AVV_NOTAIO COGNOME; pubblica DE
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; per udito l’AVV_NOTAIO per delega verbale avvocato NOME COGNOME; verbale
udito l’AVV_NOTAIO per delega verbale avvocato AVV_NOTAIO. verbale
i
FATTI DI CAUSA
Con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘i agosto 2013, la Corte d’Appello di Milano, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di Sondrio, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del primo c12, dipendente da impresa posta in amministrazione straordinaria alla liquidazione da parte del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui alla I. n. 297/1982 RAGIONE_SOCIALEe ultime tre retribuzioni non GLYPH relativamente GLYPH postegli corris GLYPH alle mensilità GLYPH GLYPH immediatamente precedenti all’ammissione RAGIONE_SOCIALE‘impresa datrice alla predetta procedura, con la quale peraltro il rapporto era proseguito con regolare corresponsione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione fino al 30.9.2006.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto dovuto l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dovendo interpretarsi il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, lett. c), d.lgs. n. 80/1992 nel senso che la garanzia apprestata dal RAGIONE_SOCIALE attiene al credito retributivo maturato dal lavoratore a motivo RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza RAGIONE_SOCIALE‘originario datore di lavoro, restando irrilevante la prosecuzione del rapporto con la procedura e l’adempimento da parte di questa RAGIONE_SOCIALE‘obbligo retributivo, di modo che la cessazione del rapporto indicato quale evento da cui va computato a ritroso il termine di dodici mesi di operatività RAGIONE_SOCIALEa garanzia va intesa in senso atecnico, avendo il legislatore riguardo al momento del subentro GLYPH dura GLYPH o titolare nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa GLYPH ll’originari proce a GLYPH GLYPH RAGIONE_SOCIALE‘impresa e non al momento RAGIONE_SOCIALE‘esaurirsi RAGIONE_SOCIALE‘attività dallo stesso lavoratore prestata in favore RAGIONE_SOCIALEa procedura medesima.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha poi presentato memoria.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, lett. a) e c) d.lgs. n. 80/1992, lamenta la non conformità a
diritto RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguar all’identificazione del dies a quo per il computo a ritroso dei dodici mesi di operatività RAGIONE_SOCIALEa garanzia apprestata dal RAGIONE_SOCIALE di cui alla I. 297/1982, ritenendo desumibile dalla formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, lett. c) d.lgs. n. 80/1992, per cui per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa a seguito RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione al prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa si deve aver a riferimento la data di cessazione del rapporto di lavoro ove questa sia intervenuta 3-durante la continuazione RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa,the il rapporto la cui cessazione viene ad assumere rilievo ai fini in questione sia quello proseguito con la procedura.
Il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento, atteso che, a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione prospettata dall’RAGIONE_SOCIALE, depone non solo la lettera RAGIONE_SOCIALEa legge bensì anche la sua dosi identificare ratio, doven nella garanzia apprestata dalla legge n. 297/1982, non un intervento volto al recupero del credito retributivo maturato, bensì una provvidenza di carattere lato sensu previdenziale, intesa a sostenere, con il mettere a disposizione del lavoratore una quota del credito maturato, il reddito del medesimo, venuto meno in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto, situazione non configurabile allorché il rapporto prosegua con la procedura, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale il lavoratore, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, mantiene la medesima garanzia, cui non contraddice il regime di prededuzione che assiste il credito retributivo vantato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa procedura, non rappresentando la prededucibilità garanzia di soddisfazione del credito rimasto inadempiuto.
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2019
Il AVV_NOTAIO COGNOME.
GLYPH
Il Presidente
runzionario Giudiziario
t. NOME COGNOME E
, P_IVA,1
Ala SUPREMADi rolasi~ Sezione~1/4Q0