Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1951 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 1951 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso 28104-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocat a NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
P.U. 15/10/2024
7/07/2022 giurisdizione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Presupposti di operatività.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 485 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 18 maggio 2022 (R.G.N. 193/2022).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta all’udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita, per i ricorrenti , l’avvoca ta NOME COGNOME, in sostituzione, per delega verbale, RAGIONE_SOCIALE‘avvocata NOME COGNOME , che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Udito, per il controricorrente, l’avvocato NOME COGNOME, in sostituzione, per delega verbale, RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza n. 485 del 2022, depositata il 18 maggio 2022, la Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Monza, ha respinto la domanda dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, volta all’accertamento del diritto di accedere al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le quote non versate dal datore di lavoro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società posta in amministrazione straordinaria, al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la deroga alla responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa cessionaria RAGIONE_SOCIALE‘azienda è ammissibile soltanto nell’àmbito RAGIONE_SOCIALEe procedure liquidatorie e non già per quelle conservative, finalizzate ad assicurare la continuità RAGIONE_SOCIALE‘attività aziendale.
Nel caso di specie, proprio di procedura conservativa si tratta e non può essere invocata la tutela del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto essa presuppone la dichiarazione d’insolvenza del datore di lavoro che è tale
al momento in cui la domanda d’insinuazione al passivo risulta proposta.
Una diversa interpretazione, che ammettesse l’intervento del RAGIONE_SOCIALE anche nell’ipotesi d’insolvenza RAGIONE_SOCIALEa società cedente e di prosecuzione del rapporto di lavoro con l’impresa cessionaria, si porrebbe in contrasto con lo scopo solidaristico che ispira il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Peraltro, il trattamento di fine rapporto sarebbe esigibile soltanto al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto alle somme che il datore di lavoro non ha corrisposto alle forme di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non può essere accolta la domanda di erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in favore dei lavoratori: l’obbligo del datore di lavoro sussiste n ei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non dei lavoratori. È inammissibile, in quanto nuova, la domanda di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominato ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘.
-I signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza d’appello .
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Dopo l’infruttuosa trattazione camerale, i l ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 15 ottobre 2024.
-Il Pubblico Ministero, prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza, ha depositato una memoria e ha chiesto di rigettare il ricorso.
-In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti hanno insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe conclusioni formulate nei rispettivi atti.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 maggio 1982, n. 297, degli artt. 2, commi 1 e 3, e 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, in rifer imento all’art. 2112 cod. civ. e all’art. 47 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1990, n. 428 .
Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare l’accesso al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e nel reputare invalida la deroga al regime RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale previsto dall’art. 2112 cod. civ. , sul presupposto che la procedura abbia una finalità conservativa e non liquidatoria.
Nella disciplina RAGIONE_SOCIALE ‘amministrazione straordinaria, sarebbe esclusa in via generale la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘acquirente per i debiti relativi all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe aziende cedute e tale esclusione, nel caso di specie, sarebbe stata confermata negli accordi ritualmente sottoscritti in sede ministeriale in base all’art. 47 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428 del 1990. Il TFR, pertanto, si dovrebbe considerare esigibile già alla data del trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘azienda e i lavoratori non disporrebbero di alcuna possibilità di veder tutelato il proprio credito «al di fuori del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE» (pagina 21 del ricorso per cassazione).
2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), i ricorrenti censurano la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428 del 1990, in riferimento all’art. 2112 cod. civ.
La sentenza d’appello incorrerebbe in error in iudicando anche per aver disconosciuto la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accordo che, sotto l’egida di una pubblica autorità (il Ministero) e in armonia con «specifiche previsioni di derivazione comunitaria» (pagina 25 del ricorso per cassazione), ha posto a carico RAGIONE_SOCIALEa società cedente tutti i debiti collegati al rapporto di lavoro.
-I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.
Non si ravvisano i profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagina 6), in ragione RAGIONE_SOCIALEa sovrabbondanza RAGIONE_SOCIALE‘esposizione dei fatti di causa.
L’illustrazione dei vizi dedotti e RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale in cui le censure s’inquadrano consente a questa Corte di cogliere il nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse e tanto basta a sgombrare il campo dall’eccezione che il controricorrente, in via preliminare, solleva.
4. -Le critiche devono essere disattese.
5. -Anche di recente, questa Corte ha ribadito che «le condizioni di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall ‘ art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 24889 del 2019): scopo RAGIONE_SOCIALEa direttiva Europea è infatti l ‘ assicurazione di una copertura del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l ‘ inadempimento datoriale sia conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass. n. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l ‘ intervento del RAGIONE_SOCIALE anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest ‘ ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l ‘ insolvenza datoriale e l ‘ inadempimento del credito retributivo, si
verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dalla causa che ne ha determinato l ‘ istituzione, in contrasto con la precisa lettera RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d ‘ impiegare le disponibilità del RAGIONE_SOCIALE ‘ al di fuori RAGIONE_SOCIALEa finalità istituzionale del RAGIONE_SOCIALE stesso ‘ (così da ult. Cass. n. 37789 del 2022)» (Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292).
Le considerazioni, anche da ultimo confermate da questa Corte, rappresentano il fulcro RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata.
6. -A tali rilievi di carattere generale si deve aggiungere, quanto al credito per TFR, che esso matura progressivamente in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376).
L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ben può contestare la carenza degli elementi costitutivi del diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 4 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Nessuna rilevanza preclusiva presentano le risultanze RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, su cui i ricorrenti fanno leva anche nella memoria illustrativa.
La definitività RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soltanto di «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 18 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
7. -Né il credito del lavoratore può essere agganciato «senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto» (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 32 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Una diversa interpretazione distoglierebbe il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l ‘ art. 2, ottavo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297 del 1982, che vieta d ‘ impiegare le disponibilità del RAGIONE_SOCIALE ‘ al di fuori RAGIONE_SOCIALEa finalità istituzionale del RAGIONE_SOCIALE stesso ‘ » (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789, punto 5 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
8. -È indicativo che sia stato necessario un intervento espresso del legislatore, con l ‘ art. 368, comma 4, lettera d ), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per sancire, in ipotesi circoscritte, quell ‘ immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente RAGIONE_SOCIALE ‘ azienda, che rappresenta presupposto imprescindibile per l ‘ attivazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. lav., 3 settembre 2024, n. 23562, punto 7 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Tale disciplina, contraddistinta da un carattere marcatamente innovativo (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 9.3. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ), è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, come anche l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non manca di osservare (pagina 24 del controricorso).
9. -Quanto agli accordi derogatori all ‘ art. 2112 cod. civ., non rivestono il rilievo risolutivo che il ricorso delinea, con argomenti sviluppati anche nella memoria illustrativa.
Questa Corte ha evidenziato, a tale riguardo, che «l ‘ intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, costituendo adempimento di un ‘ obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria
disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui -in deroga alla RAGIONE_SOCIALE apprestata dall ‘ art. 2112 cod. civ. -si sia esclusa la solidarietà RAGIONE_SOCIALE ‘ impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta » (Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6842, nel Considerato in diritto ).
Come ha rilevato l’Ufficio del Pubblico Ministero nella memoria scritta e nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione, l’ intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è assoggettato a una disciplina imperativa, «distinta da quella civilistica che regola, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario RAGIONE_SOCIALE ‘ azienda. L ‘ accordo sindacale concluso ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 47, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale» (Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740; nello stesso senso, ordinanza n. 23562 del 2024, cit., punto 9 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione , e, di recente, sentenza n. 34292 del 2024, cit.).
Né sono stati addotti argomenti persuasivi, che possano corroborare una rimeditazione di tale orientamento.
10. -Quanto alle quote di TFR non corrisposte al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, devono essere ribaditi i princìpi che questa Corte ha enunciato di recente (Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198), nell’inquadrare la natura RAGIONE_SOCIALEe somme che il datore di l avoro non ha versato e nel delineare funzione e limiti RAGIONE_SOCIALE‘intervento solidaristico del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel peculiare contesto RAGIONE_SOCIALEa circolazione RAGIONE_SOCIALE‘azienda.
Come ha rilevato l’Ufficio del Pubblico Ministero nella memoria scritta, con argomentazioni riprese anche nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione, tali affermazioni si attagliano anche al caso di specie.
Il credito del lavoratore «al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e in origine di natura ‘ retributiva ‘ , assume natura ‘ previdenziale ‘ nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il
versamento, al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie del lavoratore -sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR -accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo» (sentenza n. 11198 del 2024, cit., punto 7 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione e, nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477).
Ove il datore di lavoro non adempia all ‘ obbligo di versare le quote del TFR al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse.
Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva.
Nel relativo debito, in caso di cessione d ‘ azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto ad adempiere nei medesimi termini.
11. -Non può essere, dunque, accolta la richiesta d ‘ intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 , avanzata per il fallimento del cedente, in quanto difetta il presupposto RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione del l’attuale datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro prosegue, ad una RAGIONE_SOCIALEe procedure di cui all ‘ art. 1 del citato decreto legislativo.
Presupposto che la disciplina imperativa di legge considera indefettibile per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘autonomo diritto alle prestazioni erogate dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
L’insussistenza di tale presupposto, rilevata anche nella decisione impugnata, si rivela dirimente, come ha puntualizzato l’Ufficio del Ministero nella memoria scritta (pagina 3) e nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione.
Né sono stati prospettati elementi decisivi che inducano a rimeditare tali princìpi, richiamati dal Pubblico Ministero e invocati
anche dall’RAGIONE_SOCIALE nella memoria illustrativa depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
-Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto.
-Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute e dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte su tutti i profili rilevanti.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione