Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23503 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1146-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1133 del 2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 27 ottobre 2021 (R.G.N. 411/2021).
R.G.N. 1146/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/4/2025
giurisdizione Intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e trasferimento d’azienda. Presupposti.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 1133 del 2021, depositata il 27 ottobre 2021, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza, che aveva accolto le domande del signor NOME COGNOME, dipendente dal primo dicembre 2013 di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e poi passato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa cessionaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento de gl’importi richiesti per quote di trattamento di fine rapporto non versate al fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Cometa (Euro 6.777,68) e per retribuzioni non corrisposte (Euro 16.826,88).
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, i giudici d’appello osservano che legittimamente può essere invocato l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine alle somme non corrisposte dal datore di lavoro ammesso all’amministrazione straordinaria. Non rileva, in senso contrario, la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessio nario RAGIONE_SOCIALE‘azienda, in quanto è stata concordata una deroga alla solidarietà prevista dall’art. 2112 cod. civ. e il cessionario in bonis non risponde RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni del cedente rimaste inadempiute.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando due motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 2, commi 1 e 3, e 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, in riferimento all’art. 2112 cod. civ. e all’art. 47 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare valide le deroghe alla solidarietà tra cedente e cessionario, benché siano state pattuite in un momento anteriore all’apertura RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria (15 marzo 2017) di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società cedente. Il lavoratore, per la tutela d ei propri diritti, potrebbe rivolgersi all’attuale datore di lavoro in bonis , responsabile in solido con la società cedente alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 cod. civ., e dunque difetterebbe il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di sostituirsi al datore di lavor o in caso di sua insolvenza.
-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428 del 1990, in riferimento all’art. 2112 cod. civ.
La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver trascurato le peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda controversa, contraddistinta «da un trasferimento d’azienda e dalla successiva prosecuzione […] del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario in bonis » (pagina 19 del ricorso per cassazione). Sarebbe dunque applicabile l’art. 47, comma 4bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428 del 1990 e non l’art. 47, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, disposizione richiamata dai giudici del gravame a supporto RAGIONE_SOCIALEa decisione. In defi nitiva, l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presupporrebbe l’insolvenza del datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di ammissione al passivo viene proposta e tale requisito, nel caso di specie, non sarebbe soddisfatto.
-I motivi, per la connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano fondati.
4. -Come l’RAGIONE_SOCIALE rimarca nella memoria illustrativa depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, questa Corte ha definito controversie analoghe, concernenti i lavoratori dipendenti dalla medesima società, poi ammessa all’amministrazione straordinari a, e ha respinto le pretese avanzate nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di rilievi che si attagliano anche al caso di specie e che gli argomenti RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente non inducono a rimeditare.
5. -Quanto all’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , anche quando sia richiesto in relazione al mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEe quote di TFR al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE designato dal lavoratore (Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198), presupposto indefettibile è l’insolvenza del soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, del datore di lavoro che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2025, n. 4265).
Nel caso di specie, tale presupposto non sussiste.
Invero, non è controverso che il rapporto di lavoro del controricorrente, originariamente instaurato con la società ammessa all’amministrazione straordinaria, sia proseguito con una società in bonis , RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che ha acquistato il ramo d’azienda (Cass., sez. lav., 25 novembre 2024, n. 30259) .
6. -Né la legge correla il presupposto di cui si discorre all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe tutele di cui all’art. 2112 cod. civ., al contrario di quel che prospetta la sentenza d’appello (pagina 4), nel propugnare un’interpretazione riduttiva RAGIONE_SOCIALEe enunciazioni di principio di questa Corte.
Il profilo dirimente è che il credito del lavoratore non può essere agganciato «senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere
nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto» (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 32 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
7. -Una diversa interpretazione, che riconoscesse la doverosità RAGIONE_SOCIALE‘intervento del RAGIONE_SOCIALE anche a fronte RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario RAGIONE_SOCIALE‘azienda o di un suo ramo, sol perché è stata concordata una rinuncia alla solidarietà di cui all’art. 2112 cod. civ., svierebbe il RAGIONE_SOCIALE dalla sua finalità istituzionale (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025, n. 1951, punto 5 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292).
8. -Né gioverebbe opporre la definitività RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, posta in risalto dal controricorrente nella memoria illustrativa. Tale definitività non preclude all’RAGIONE_SOCIALE di contestare i presupposti di operatività RAGIONE_SOCIALE‘intervento del RAGIONE_SOCIALE che gestisce.
A diverse conclusioni non possono condurre neppure gli accordi derogatori, che costituiscono l’asse portante RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e che anche la memoria illustrativa del controricorrente, da ultimo, valorizza.
L’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che rappresenta adempimento di un’obbligazione pubblica assoggettata alla disciplina cogente RAGIONE_SOCIALEa legge, non può essere condizionato dalle eventuali pattuizioni che deroghino alla RAGIONE_SOCIALE apprestata dall’art. 2112 cod. civ., come l’RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato anche nel giudizio di gravame (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Le pattuizioni in esame, invero, configurano res inter alios acta e non dispiegano effetti di sorta sul rapporto previdenziale (sentenza n. 1951 del 2025, cit., punto 9 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione , in linea con Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740; di recente, Cass., sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2639).
Tali conclusioni s’impongono anche per le quote non versate al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (sentenze n. 4265 e n. 1951 del 2025, cit.).
L’inopponibilità degli accordi, in definitiva, è ragione prioritaria e assorbente, che le argomentazioni delineate dal controricorrente, anche nella memoria illustrativa, non valgono a scalfire, e consente di soprassedere alla disamina RAGIONE_SOCIALEe contestazioni sulla compatibilità con le prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 428 del 1990.
-Dalle considerazioni svolte discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa alla luce dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione