Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23515 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23515 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33265-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 51/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/05/2019 R.G.N. 36/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE:
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/03/2024
CC
1. la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare la differenza tra la somma di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore verso il datore per TFR e le somme corrisposte, allo stesso titolo, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, con trattenuta per l’imposta;
2. la Corte territoriale, premesso che il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per un importo netto a titolo di TFR e che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cui il lavoratore si era rivolto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘infruttuoso recupero RAGIONE_SOCIALEe somme dal datore) aveva liquidato le spettanze considerando (erroneamente) le somme di cui al decreto ingiuntivo come lorde, e quindi effettuando trattenuta fiscale sulle stesse, ha ritenuto che l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dovesse riguardare la somma come richiesta del lavoratore;
3. ha chiesto la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con due motivi . Ha resistito la parte privata, con controricorso;
4. il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
5. con il primo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2120 cod.civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5 e 7, RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 297 del 1982, degli artt. 633 e 474 cod.proc.civ., in relazione all’art. 2697 co d.c.iv, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’obbligo del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riguardi il TFR lordo ancorché richiesto in sede monitoria ed esecutiva (individuale) come netto;
6. con il secondo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta violazione o falsa applicazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 297 del 1982, RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del D.P.R. nr. 600 del 73, d ell’art. 11 del D.L.vo nr. 47 del 200 0, in relazione all’ art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale trascurato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE quale gestore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché sostituto di imposta, è obbligato alle ritenute erariali di legge;
i motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati;
la particolarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, delineata nello storico di lite, è data dal fatto che la somma richiesta dal lavoratore al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a titolo di TFR, è al netto RAGIONE_SOCIALEe ritenute fiscali. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha considerato tale somma ed ha operato su di essa (nuovamente) le ritenute erariali;
questa Corte, di recente, si è occupata di una fattispecie sovrapponibile alla presente (Cass. nr. 8517 del 2023). Ha evidenziato come, fermi i principi di diritto elaborati in relazione all’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in caso di insolvenza datoriale, gli stessi dovessero, comunque, calibrarsi in ragione RAGIONE_SOCIALEa peculiarità del caso concreto;
si è rimarcata la natura previdenziale RAGIONE_SOCIALEa prestazione a carico del RAGIONE_SOCIALE e la sua autonomia rispetto al credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ribadendosi anche che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di sostituto di imposta, deve operare tutte le trattenute di legge;
in relazione a tale ultimo profilo, sulla scia di Cass. nr. 25016 del 2017 e di Cass n. 25663 del 2017, si è però affermato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull’importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alla medesima trattenuta di natura fiscale;
rinviando al supporto argomentativo dei precedenti indicati, ciò che la Corte ha precisato, nel più recente degli arresti citati, è che, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale, l’RAGIONE_SOCIALE deve fare sempre riferimento alle somme «lorde» dovute al lavoratore e ciò sia nel caso in cui la richiesta di intervento del RAGIONE_SOCIALE faccia espresso riferimento a queste, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento, come nella specie, ad un titolo contenente le somme al netto. In questo ultimo caso, l’RAGIONE_SOCIALE deve provvedere alla «conversione al lordo» RAGIONE_SOCIALEe somme richieste e determinare l’importo «da trattenere» per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’imposta, salvo che le ritenute siano state già operate e versate all’Erario. Al lavoratore va liquidata la corrispondente somma al netto;
l’indicato procedimento contabile va rispettato anche «ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette» (Cass. nr. 8517 del 2023, cit., in motivazione). Esso, invece, non risulta seguito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che pretende di operare le «ritenute» su una somma che, in base all’accertamento contenuto in sentenza, costituisce già il netto RAGIONE_SOCIALE’emolumento maturato dal lavoratore e non corrisposto dal datore di lavoro;
in questa prospettiva, il ricorso va dunque rigettato, compensandosi, però, le spese del presente giudizio, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa regola iuris applicata che, sia pure mera estensione di principi già affermati, in questi precisi termini risulta dettata solo di recente;
sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 28