Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1276 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1276 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15516-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 126/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/02/2023 R.G.N. 1118/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 21/10/2025
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’Appello di Milano ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato le domande degli attuali ricorrenti, dipendenti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (come rispettivamente indicati nella sentenza impugnata) e poi passati alle dipendenze della cessionaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con le quali avevano richiesto la condanna dell’Istituto al pagamento degl’importi richiesti per quote di trattamento di fine rapporto non versate al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento della decisione, i giudici d’appello osservano che non poteva essere invocato l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in ordine alle somme non corrisposte dal datore di lavoro ammesso all’amministrazione straordinaria, stante la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario dell’azienda, non potendo opporsi all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la concordata deroga alla solidarietà prevista dall’art. 2112 cod. civ. e rispondendo il cessionario in bonis delle obbligazioni del cedente rimaste inadempiute.
I ricorrenti in epigrafe indicati ricorrono per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando quattro motivi di censure.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con i motivi di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), con i quali si denunciano plurime violazione di legge, come in ricorsi coevi implicanti la trattazione della medesima vicenda e fattispecie, si ritiene che erroneamente la Corte di merito non abbia reputato valide le deroghe alla solidarietà tra cedente e cessionario, pattuite in un momento anteriore all’apertura dell’amministrazione straordinaria (15 marzo 2017) di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società cedente imponendo ai lavoratori, per la tutela dei propri diritti, di rivolgersi all’attuale datore di lavoro in bonis, responsabile in solido con la società cedente alla stregua dell’art. 2112 cod. civ., nonostante la concordata derogabilità convenzionale.
Si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47, co. 4-bis e 5 L. n. 428/90 in relazione agli artt. 3 e 5 della Direttiva 2001/23/CE. Argomentano i ricorrenti che l’art. 47, co. 5 L. n. 428/90 sia applicabile anche al caso in cui la procedura concorsuale volta alla liquidazione dei beni sia aperta successivamente all’accordo sindacale di deroga dell’art.2112 c.c. quando i due atti (accordo sindacale e dichiarazione di fallimento) intervengano entro un arco temporale ragionevole a garantire il loro collegamento funzionale.
Si chiede di rinviare pregiudizialmente alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione interpretativa degli articoli da 3 a 5 della Direttiva 2001/23/CE nel senso per cui sia applicabile la possibilità di deroga ai diritti del lavoratore prevista dall’art.5 al caso in cui il trasferimento di un’impresa in tutto o in parte avente l’obiettivo principale di salvaguardare per quanto possibile, lo standard occupazionale sia predisposto anteriormente
all’apertura della procedura fallimentare, allorché i due eventi (trasferimento dell’impresa e procedura fallimentare) si verifichino in un arco di tempo ragionevole volto a garantire il loro collegamento funzionale.
I motivi, per la connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati, come già affermato da questa Corte, all’esito della trattazione in udienza pubblica di ricorsi nella medesima materia (Cass. n. 1951 del 2025 e, da ultimo, Cass. n. 23503 del 2025), concernenti i lavoratori dipendenti dalla medesima società, poi ammessa all’amministrazione straordinaria, e ha respinto le pretese avanzate nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di rilievi che si attagliano anche al caso di specie e che gli argomenti delle parti ricorrenti non inducono a rimeditare.
Anche di recente, questa Corte ha ribadito che le condizioni di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall’art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 24889 del 2019): scopo della direttiva Europea è infatti l’assicurazione di una copertura del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così,
in motivazione, Cass. n. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del RAGIONE_SOCIALE anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del RAGIONE_SOCIALE “al di fuori della finalità istituzionale del RAGIONE_SOCIALE stesso” (così da ult. Cass. n. 37789 del 2022)” (Cass., sez. lav., 24 dicembre 2024, n. 34292).
Le considerazioni, anche da ultimo confermate da questa Corte, rappresentano il fulcro della ratio decidendi della pronuncia impugnata.
A tali rilievi di carattere generale si deve aggiungere, quanto al credito per TFR, che esso matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376).
L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non sussiste nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ben può contestare la carenza degli elementi costitutivi del diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 4 delle Ragioni della decisione).
Nessuna rilevanza preclusiva presentano le risultanze dello stato passivo.
La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soltanto di “opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro” (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 18 delle Ragioni della decisione).
Né il credito del lavoratore può essere agganciato “senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto” (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle Ragioni della decisione).
Una diversa interpretazione distoglierebbe il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, “finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con
l’art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del RAGIONE_SOCIALE “al di fuori della finalità istituzionale del RAGIONE_SOCIALE stesso”” (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789, punto 5 delle Ragioni della decisione).
È indicativo che sia stato necessario un intervento espresso del legislatore, con l’art. 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per sancire, in ipotesi circoscritte, quell’immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell’azienda, che rappresenta presupposto imprescindibile per l’attivazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. lav., 3 settembre 2024, n. 23562, punto 7 delle Ragioni della decisione).
Tale disciplina, contraddistinta da un carattere marcatamente innovativo (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 9.3. delle Ragioni della decisione), è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, come anche l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non manca di osservare (pagina 24 del controricorso).
Quanto agli accordi derogatori all’art. 2112 cod. civ., non rivestono il rilievo risolutivo che il ricorso delinea, con argomenti sviluppati anche nella memoria illustrativa.
Questa Corte ha evidenziato, a tale riguardo, che “l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, costituendo adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla RAGIONE_SOCIALE apprestata dall’art. 2112 cod. civ. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res
inter alios acta” (Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6842, nel Considerato in diritto).
L’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è assoggettato a una disciplina imperativa, “distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale” (Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740; nello stesso senso, ordinanza n. 23562 del 2024, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione, e, di recente, sentenza n. 34292 del 2024, cit.).
Né sono stati addotti argomenti persuasivi, che possano corroborare una rimeditazione di tale orientamento.
Quanto alle quote di TFR non corrisposte al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, devono essere ribaditi i principi che questa Corte ha enunciato di recente (Cass., sez. lav., 26 aprile 2024, n. 11198), nell’inquadrare la natura delle somme che il datore di lavoro non ha versato e nel delineare funzione e limiti dell’intervento solidaristico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nel peculiare contesto della circolazione dell’azienda.
Il credito del lavoratore “al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e in origine di natura “retributiva”, assume natura “previdenziale” nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, delle risorse finanziarie del lavoratore -sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR accantonate dal datore di lavoro, su mandato del
lavoratore medesimo” (sentenza n. 11198 del 2024, cit., punto 7 delle Ragioni della decisione e, nei medesimi termini, Cass., sez. lav., 28 giugno 2023, n. 18477).
Ove il datore di lavoro non adempia all’obbligo di versare le quote del TFR al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse.
Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva.
Nel relativo debito, in caso di cessione d’azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto ad adempiere nei medesimi termini.
Non può essere, dunque, accolta la richiesta d’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente, in quanto difetta il presupposto della sottoposizione dell’attuale datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro prosegue, ad una delle procedure di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo.
Presupposto che la disciplina imperativa di legge considera indefettibile per il sorgere dell’autonomo diritto alle prestazioni erogate dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
L’insussistenza di tale presupposto, rilevata anche nella decisione impugnata, si rivela dirimente.
Infine, in continuità con quanto già affermato da Cass. n.30835 del 2024, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non v’è un diritto del lavoratore ad ottenere direttamente dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la prestazione; il diritto è al versamento della contribuzione
da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Questa Corte (Cass.8524/23) ha affermato che l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 5 D.Lgs. n. 80/92 non opera – a differenza del RAGIONE_SOCIALE previsto ex lege 1982 – con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari.
Ciò si giustifica sul presupposto che la contribuzione datoriale ai fini della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto.
Il lavoratore, infatti, non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un’aspettativa al trattamento pensionistico integrativo; aspettativa che si concreterà ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva, in conclusione, che non vi è spazio, nel sistema, per l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ex lege 297/82, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto.
Conclusivamente il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni dibattute e dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte su tutti i profili rilevanti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
La Presidente
NOME COGNOME