Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23589 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18653-2022 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 2297 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 28 gennaio 2022 (R.G.N. 1847/2018).
R.G.N. 18653/2022
COGNOME
Rep.
C.C. 29/4/2025
giurisdizione Accesso al Fondo di garanzia per il pagamento delle retribuzioni. Presupposti temporali.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 2297 del 2021, depositata il 28 gennaio 2022, la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato l’opposizione dell’Istituto contro il decreto ingiuntivo emesso a favore del signor NOME COGNOME per la somma di Euro 1.717,18, a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2009 e di tredicesima mensilità per il medesimo anno 2009, importi non corrisposti da RAGIONE_SOCIALE datore di lavoro dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Bari del 19 gennaio 2015, n. 8.
La Corte di merito ha disatteso il rilievo dell’INPS, che esclude il maturare dei crediti retributivi in un periodo di cassa integrazione guadagni, e ha osservato che la mensilità di dicembre 2009 e la tredicesima dell’anno 2009 rientrano nei dodici mesi precedenti il 27 dicembre 2010, data in cui il lavoratore ha promosso il giudizio per il riconoscimento del diritto. Invero, «le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza, quando l’inadempimento si collochi temporalmente nei dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizione considera espressione della esistenza e della irreversibilità di quello stato» (pagina 7 della sentenza d’appello) e il termine annuale da computare a ritroso riguarda anche la data in cui risulta proposta la domanda del lavoratore. Peraltro, il meccanismo della neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto consente d’includere anche il periodo anteriore alla sospensione e le retribuzioni non pagate anteriori all’ultimo trimestre.
È, dunque, fondata la pretesa del lavoratore, con riferimento alle mensilità del dicembre 2009, in quanto il lavoratore ha tempestivamente fatto valere quel diritto nel giugno 2010, entro il
termine di un anno, ed è ininfluente la sospensione del rapporto di lavoro dal dicembre 2009 al dicembre 2013, data del licenziamento.
-L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria in vista della trattazione camerale.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, lettera a ), e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
Avrebbe errato la Corte di merito nel riconoscere il diritto del lavoratore di percepire dal Fondo di garanzia le ultime retribuzioni maturate nel dicembre 2009 e l’intero importo della tredicesima mensilità per l’anno 2009 a carico della RAGIONE_SOCIALE
L’obbligo del Fondo di garanzia riguarderebbe le retribuzioni delle ultime tre mensilità del rapporto, nella specie sospeso a far data dal 14 dicembre 2009, a condizione che, per tali mensilità, sussista il diritto alla retribuzione e che le mensilità in esame si collochino nel periodo di dodici mesi antecedenti all’insorgere dell’insolvenza.
Ai fini del computo a ritroso di tale termine, rileverebbero anche le iniziative promosse dal lavoratore per far valere il suo credito, come il ricorso del 27 dicembre 2010.
S i dovrebbe, dunque, affermare l’estraneità della retribuzione del dicembre 2009 e del correlato rateo di tredicesima al periodo di «dodici
mesi a ritroso dall’iniziativa giudiziaria, instaurata nel caso di specie in data 27 dicembre 2010» (pagina 12 del ricorso per cassazione).
Sarebbe comunque erronea la condanna al pagamento dell’intero importo annuale della tredicesima e non del solo importo che matura nel trimestre di riferimento.
-Le censure sono fondate.
-Come rimarca l’Istituto nella memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza camerale, questa Corte ha definito una controversia sovrapponibile a quella odierna, quanto a coordinate di fatto e a questioni giuridiche dibattute (Cass., sez. VI-L, 13 luglio 2022, n. 22148).
Anche in quel frangente, il lavoratore aveva intentato l’azione nei confronti del datore di lavoro con ricorso del 27 dicembre 2010 e aveva rivendicato nei confronti del Fondo di garanzia le retribuzioni del dicembre 2009 e parte della tredicesima mensilità, a fronte di un’attività lavorativa sospesa dal 14 dicembre 2009 per Cassa integrazione guadagni straordinaria (ordinanza n. 22148 del 2022, punto 1 del Considerato ).
-Ai princìpi enunciati nella pronuncia richiamata, oramai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e coerenti con le prescrizioni del diritto dell’Unione europea , occorre dare continuità anche in questa sede.
Non sono stati addotti argomenti decisivi, che valgono a confutare l’interpretazione adeguatrice condivisa dalla pronuncia menzionata e inducano a d accogliere l’istanza, formulata nella memoria illustrativa del controricorrente, di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte (art. 374 cod. proc. civ.) o della Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
4.1. -Si deve ribadire, anzitutto, che il termine di dodici mesi, nel quale rientra il trimestre rilevante ai fini della fruizione della
prestazione del Fondo di garanzia, «è più favorevole rispetto a quello previsto dalla direttiva» (Cass., sez. lav., 6 luglio 2009, n. 15832, punto 5 dei Motivi della decisione ) e decorre «non già dalla data di apertura della procedura concorsuale, ma (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C-373/95) da quella di proposizione della domanda volta all ‘ apertura della stessa, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito» (punto 3 del Considerato ).
Viene in rilievo, pertanto, qualsiasi atto d ‘ iniziativa giudiziale del lavoratore, preordinato a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito (Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6834).
4.2. -Inoltre, in linea con la Direttiva 1980/987/CEE, questa Corte ha puntualizzato che, «per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, gli ultimi tre mesi del rapporto devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove esso non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata; sicché i periodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali (nella specie, per sospensione di fatto dell ‘ attività aziendale) devono essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di ‘ ultimi tre mesi del rapporto ‘ , rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali invece vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata , purché rientranti nei dodici mesi anteriori alla data della domanda diretta all ‘ apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazione sub p.to 15), in quanto requisito prescritto dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, sia pure nell ‘ ampia accezione detta» (punto 3.1. del Considerato ).
Condizione essenziale, dunque, è che gli ultimi tre mesi, pur considerando quelli immediatamente precedenti la sospensione del
rapporto di lavoro in virtù del meccanismo di ‘neutralizzazione’ (fra le molte, Cass., sez. lav., 30 aprile 2010, n. 10531, e 1° settembre 2005, n. 17600), rientrino nei dodici mesi antecedenti alla domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale (Cass., sez. lav., 8 novembre 2021, n. 32447, punto 15 del Considerato , e, fra le più risalenti, Cass., 6 maggio 2005, n. 9460, e 2 dicembre 2003, n. 18412), secondo la nozione più ampia recepita da questa Corte al fine di salvaguardare l’effettività della tutela che lo stesso controricorrente richiama a più riprese quale canone ermeneutico della disciplina vigente.
Tali conclusioni sono avvalorate dal necessario rispetto «del nesso temporale indicato dal legislatore in ragione di una presunzione ex lege , per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza, quando l ‘ inadempimento si collochi temporalmente nei dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizione considera espressione della esistenza e della irreversibilità di quello stato» (ordinanza n. 32447 del 2021, cit., punto 13 del Considerato ).
4.3. -Dopo aver esaminato funditus i dubbi di compatibilità di tale interpretazione con il diritto dell’Unione europea (punti 4, 4.1., 5, 5.1., 6 del Considerato ), diffusamente prospettati dal controricorrente anche nella memoria illustrativa depositata nell’odierno giudizio, questa Corte ha concluso che «6.1. ciò cui il lavoratore deve prestare attenzione è allora esclusivamente la data di proposizione della domanda diretta all ‘ apertura della procedura concorsuale, nel senso suindicato (al p.to 3.), da cui necessariamente decorrono i dodici mesi anteriori (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazione sub p.to 15), in quanto requisito prescritto dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, sia pure nell ‘ ampia accezione suddetta; 7. nel caso di specie, il lavoratore ha depositato il ricorso, ai sensi dell ‘ art. 414 c.p.c., il 27 dicembre 2010, sicché non ha diritto alla prestazione del Fondo di Garanzia per la parziale mensilità di dicembre né per il relativo rateo di tredicesima mensilità richiesti, in quanto precedenti l ‘ anno anteriore di decorrenza
(appunto dal 27 dicembre 2010), per l ‘ avvio della sospensione in CIGS il 14 dicembre 2009».
5. -Da tali rilievi, che si attagliano anche al caso di specie per l’identità dei fatti rilevanti, discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
6. -La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia, in conformità ai princìpi ribaditi nella presente ordinanza, e provvederà anche sulle spese dell’odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione