Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31843 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31843 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
Oggetto: illegittimità meccanismo determinazione fondo parte accessoria retribuzione
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23312/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME
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-ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente -ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
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-ricorrenti principali -controricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 63/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/04/2021 R.G.N. 557/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE i medici odierni ricorrenti, dipendenti (o ex dipendenti) della RAGIONE_SOCIALE, poi confluita (unitamente alla RAGIONE_SOCIALE di Firenze, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e 11 di RAGIONE_SOCIALE) nell’RAGIONE_SOCIALE, chiedevano che fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad ottenere, a far data dal 01.07.1998 (o dalla diversa data di giustizia), la rideterminazione dei fondi aziendali destinati al finanziamento della retribuzione accessoria e, per l’effetto, condannata l’AUSL a reintegrare gli stessi nella misura indicata nel ricorso (o nella diversa misura di giustizia) oltre al pagamento degli arretrati stipendiali e delle differenze maturate e maturande a titolo di retribuzione. Il tutto previo accertamento della nullità e/o comunque previa disapplicazione dei contratti collettivi
decentrati stipulati fra il 1997 ed il 2010 nella parte relativa alla determinazione dei fondi aziendali.
Avevano dedotto, in particolare, che nonostante il progressivo aumento di personale l’RAGIONE_SOCIALE non ave va provveduto ad adeguare in modo corrispondente i fondi aziendali con il conseguente sottodimensionamento nel tempo delle componenti variabili ed accessorie della retribuzione dei dirigenti medici (tanto da determinare un minor valore pro capite , nel rapporto fra fondo e numero di medici dipendenti, nel 2004 rispetto al 1998).
Tale adeguamento, ad avviso dei ricorrenti, era obbligatorio sulla base della p revisione di cui all’art. 60 del c.c.n.l. 1996 giacché il fondo doveva essere finanziato in modo rigidamente proporzionale e matematico per ogni nuova assunzione e, conseguentemente, avrebbe dovuto comportare (almeno) un uguale importo di quello originario.
Il Tribunale aveva accolto le domande ritenendo spettante a tutti i ricorrenti (con le sole esclusioni dei medici COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME) il diritto alla rideterminazione del fondo e condannato l’RAGIONE_SOCIALE a tale rideterminazione a far data dal 1998 e fino al 2007 ed a liquidare ai ricorrenti le eventuali differenze retributive dovute a titolo di retribuzione accessoria nel medesimo periodo, tenuto conto della prescrizione quinquennale e di quanto già percepito da ogni singolo dirigente a titolo di retribuzione accessoria.
Decidendo sull’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE e su quello incidentale dei medici, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva le azionate domande.
Premetteva che la retribuzione di posizione, articolata in una componente fissa ed una variabile, era ricompresa nel trattamento fondamentale (in entrambe le componenti) e che le Aziende definiscono tale retribuzione di posizione nei limiti delle disponibilità del fondo di cui agli artt. 60 e 61 del c.c.n.l. nell’ambito di distinte fasce di valori,
ciascuna compresa tra un minimo e un massimo, a seconda della tipologia dell’incarico.
Rilevava che l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto alla graduazione delle funzioni dirigenziali prevista dall’art. 51 del c.c.n.l. 1996 e d a ll’art. 56 del successivo rinnovo 2000 con determina n. 28 del 21 gennaio 2004, atto con il quale era stata individuata la retribuzione di posizione variabile (minima) ed anche rifinanziato il relativo fondo per un importo di ulteriori euro 450.000,00.
Riteneva che prima della graduazione degli incarichi e del conferimento degli stessi come graduati competesse al dirigente medico a titolo di retribuzione solo la retribuzione di posizione nella misura minima (di parte fissa e variabile) -c.d. minima unificata – con la conseguenza che nessun diritto spettava ai dirigenti in questione prima del 2004 (e cioè prima della elaborata graduazione).
Quanto al periodo successivo escludeva ogni automatismo d ell’ incremento del fondo evidenziando che il riferimento operato dall’art. 60 del c.c.n.l. 1996 e dall’art. 53 del c.c.n.l. 2000 alla ‘congruità’ di tale incremento nel caso di aumento dell’organico era significativo di una valutazione discrezionale.
Respingeva le domande dei dirigenti anche nella parte in cui avevano riguardato il fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione, quelle relative al fondo ‘disagio’ e quelle relative alla utilizzazione dei risparmi di spesa relativi alla voce retributiva RIA, rilevando l’indeterminatezza della relativa prospettazione.
Avverso tale sentenza i dirigenti medici hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e formulato ricorso incidentale sulla base di due motivi nonché ricorso incidentale condizionato.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del c.c.n.l. del 5.12.1996 della dirigenza medica del RAGIONE_SOCIALE, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 c.c.n.l. dell’8.6. 2000 della dirigenza medica del RAGIONE_SOCIALE, violazione degli artt. 40, 40 bis, 45, 47 e 48 del d.lgs. n. 165/2001, violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).
Censurano la sentenza impugnata per avere violato e disapplicato la disciplina della contrattazione collettiva della dirigenza medica sulla formazione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento accessorio della dirigenza medica del SSN e segnatamente gli artt. 60 del CCNL del 1996 e 53 del CCNL del 2000 con specifico riferimento a quello ‘per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa’ di cui all’art. 50 del CCNL dell’8.6.2000 ed in precedenza degli artt. 60 e 61 del CCNL del 5.12.1996.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.).
Lamentano il difetto di motivazione in cui la Corte d’appello di Firenze è incorsa relativamente al contenuto ed all’ambito applicativo della delibera n. 28 del 21 gennaio 2004 di graduazione degli incarichi dei dirigenti medici dell’RAGIONE_SOCIALE e di prima integrazione dei relativi fondi.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del c.c.n.l. del 5.12.1996 della dirigenza medica del RAGIONE_SOCIALE, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del c.c.n.l. dell’8.6.2000 della dirigenza medica del RAGIONE_SOCIALE, violazione degli artt. 40, 40 bis, 45, 47 e 48 del d.lgs. n. 165/2001, violazione dell’art. 15 d.lgs.
n. 502/1992, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).
La censura di cui al primo motivo viene estesa anche al capo della sentenza impugnata che ha parimenti escluso il diritto dei ricorrenti a qualsiasi integrazione dei propri fondi, finendo per incorrere in una lettura sostanzialmente abrogante delle disposizioni dettate dagli artt. 60 del CCNL del 1996 e 53 del CCNL del 2000 con violazione anche dei canoni ermeneutici di interpretazione degli atti negoziali ivi compresi quelli collettivi.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 del c.c.n.l. del 5.12.1996, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, secondo alinea c.c.n.l. 4.3.1997, violazione dell’art. 9 c.c.n.l. 8.6.2000 II biennio economico (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).
Deducono l’erroneità anche del capo della sentenza di appello che ha ritenuto legittimo l’assorbimento della R.I.A. dei medici cessati dal servizio nel finanziamento di euro 435.000,00 che era stato disposto, con la delibera n. 745 dell’11.10.2007, con oneri a carico del bilancio aziendale in violazione delle disposizioni indicate nell’epigrafe del motivo.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.).
Censurano la sentenza di appello anche per omessa ammissione della CTU reiteratamente richiesta al fine di verificare la congruità dei fondi aziendali (ed in particolare di quello ‘per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa’) dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rispetto agli incrementi organici verificatisi dal 1999 al 2009.
Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 134, 421 e 437 cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).
Prospettano la mancata ammissione della CTU contabile, diretta ad accertare la congruità dei fondi aziendali dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE negli anni di causa, anche quale vizio di mancato esercizio dei poteri d’indagine del Giudice del lavoro di ricerca della verità materiale dei fatti di cui è causa.
Il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE è articolato in tre motivi (nella cui rubrica non sono, invero, indicati né il mezzo utilizzato né le disposizioni processuali asseritamente violate nella fattispecie) che deducono l’insussistenza di posizione di diritto soggettivo tutelabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria; il difetto di legittimazione attiva; la carenza di legittimazione per carenza di interesse; l’assenza di presupposto operazione cumulativa; il difetto di posizione giuridica tutelabile sotto ulteriore profilo, l’acquiescenza.
Sostiene, in sintesi, la RAGIONE_SOCIALE, richiamando anche giurisprudenza di questa Corte, che i dirigenti medici non avrebbero titolo per contestare la formazione dei fondi, trattandosi di atto di macro organizzazione con incidenza esclusivamente contabile, inidoneo a far sorgere un diritto soggettivo o anche un interesse legittimo. Aggiunge che in ogni caso, ciascun ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del proprio interesse (ossia della incidenza sulla posizione individuale della non corretta determinazione del fondo) e deduce che l’azione non poteva essere proposta cumulativamente. Infine, rileva che la costituzione dei fondi non era mai stata contestata ed era stata oggetto di contrattazione aziendale e, pertanto, si doveva ritenere che le parti avessero prestato acquiescenza alla quantificazione.
Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del ricorso incidentale (autonomo).
Tale ricorso è inammissibile.
Le questioni oggetto del secondo e del terzo motivo, sulle quali la Corte territoriale non ha statuito, riguardano aspetti assorbiti, con la conseguenza che le censure sono inammissibili.
Sulla questione della posizione giuridica tutelabile la Corte, invece, ha espressamente statuito ritenendo che fosse stato fatto valere in giudizio un diritto soggettivo, poi escluso, ma la questione medesima non ha una sua autonomia, né integra un’eccezione di merito, sicché il ricorso incidentale in sostanza sollecita una correzione della motivazione della pronuncia. Anche questo motivo è dunque inammissibile, fermo restando che l’esame del ricorso principale necessariamente implica una pronuncia sulla sussistenza o meno del diritto.
Su punto, i precedenti invocati dall’RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 6956/2014 richiamata da Cass. n. 28598/2018, secondo cui le disposizioni contrattuali integrerebbero norme di contabilità la cui violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente, penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi e/o per chi è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente) sono stati superati dalla giurisprudenza successiva, esplicitamente o implicitamente (altrimenti non si giustificherebbero pronunce, anche delle Sezioni unite, rese sul tema della costituzione dei fondi così come quelle del Giudice amministrativo intervenute sulle modalità di costituzione dei fonti ante contrattualizzazione).
Occorre considerare, infatti, la regola contrattuale secondo cui i fondi, una volta costituiti, devono essere integralmente utilizzati, regola dalla quale discende se non un diritto soggettivo pieno alla corretta costituzione quantomeno un interesse legittimo di diritto privato (e va sottolineato al riguardo che gli atti delle aziende sanitarie anche se di macroorganizzazione non hanno natura di atti autoritativi per espressa qualificazione contenuta nel d.lgs. 502/1992).
Di recente, sul punto, questa Corte ha affermato (Cass. n. 33975/2023) che, nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell’atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell’eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore (si veda anche Cass. Sez. Un. n. 33365/2022).
Il ricorso principale è da respingere.
Occorre premettere che la contrattazione in tema di costituzione dei fondi è estremamente complessa e parte dall’art. 60 del c.c.n.l. 1994/1997.
Tale disposizione (Finanziamento della indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione per i dirigenti di I e II livello nonché dello specifico trattamento economico per i dirigenti di II livello) prevede che: « 1. Al finanziamento dell’indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello nonché dello specifico trattamento economico ex art. 15 del d.lgs. 502 del 1992 per i dirigenti di II livello delle aziende e degli enti del S.S.N., si provvede mediante l’utilizzo di un fondo, costituito a decorrere dal 1.12.1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, il quale è formato: a) dall’ammontare delle risorse destinate nell’anno 1993: – alle indennità previste dagli artt. 110 e 117 del D.P.R. 384/1990, residue dopo l’applicazione degli artt. 43, 44 e 45 del presente contratto; – alle indennità di cui agli artt. 53, 54 del D.P.R. 270/1987, negli importi confermati dall’art. 110, commi 5 e 6 del D.P.R. 384/1990 (partecipazione all’Ufficio di Direzione, Coordinamento,
dirigenza medica); – alle indennità degli artt. 114 e 116 del D.P.R. 384/1990 (indennità differenziata di responsabilità primariale e indennità di modulo). b) di una somma pari allo 0,37 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’RAGIONE_SOCIALE o ente – calcolato con riferimento all’anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente di I e II livello – relativamente a due dodicesimi per l’anno 1995 (dicembre e 13^ mensilità); lo stesso fondo, in ragione di anno, al 1° gennaio 1996 è incrementato di una somma pari al 2,41 % del medesimo monte salari. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 il fondo di cui al comma 1 è incrementato di un importo pari a 50 minuti di plus orario settimanale, calcolati sulla base del trattamento economico previsto dall’art. 127, commi 5 e 6 del D.P.R. 384/1990 con riferimento alle posizioni funzionali di provenienza di ciascun dirigente medico e veterinario. Dalla stessa data il fondo del comma 1 può, altresì, essere incrementato con le risorse del fondo previsto dall’art. 63, nelle misure, condizioni e modalità indicate dal medesimo articolo, comma 2, lett. a) secondo periodo. Per tutti i dirigenti medici di II livello e per tutti i dirigenti veterinari di I e II livello detto importo è pari a 60 minuti anche per le finalità del comma 3. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1997, il fondo di cui al comma 1 è, altresì, incrementato di un importo pari a 65 ore annue pro -capite di lavoro straordinario feriale diurno secondo le tariffe fissate dall’art. 80 del D.P.R. 384/ 1990, riferite ai dirigenti medici e veterinari di II livello anche per il finanziamento dello specifico trattamento economico dei dirigenti medesimi con rapporto ad incarico quinquennale, almeno nella misura minima prevista dagli art. 58 comma 1 e 72, comma 6. Detto trasferimento opera in relazione alla gradualità dell’opzione. In corrispondenza dell’incremento del fondo di cui al presente articolo viene proporzionalmente ridotto il fondo dell’art. 62 e, di conseguenza, il ricorso all’istituto del lavoro straordinario da parte degli stessi dirigenti. 4. Il fondo annuale di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora
disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo. 5. Per l’applicazione del presente contratto, le aziende e gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del d.lgs. 29/93 rideterminino, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione per incrementare con l’atto deliberativo, in misura congrua, il fondo di cui al presente articolo. Qualora il personale dirigente nel 1995 risulti comunque superiore a quello preso come base di calcolo nel 1993, il fondo di cui al comma 1 è formato dall’ammontare delle risorse della lettera a) per l’anno 1995 alle quali si aggiunge l’incremento di cui al comma 1, lettera b) calcolato con riferimento al monte salari del 1993. 6. Il fondo di cui al comma 1 viene utilizzato per garantire gli effetti degli artt. 54, 55 e 58 ».
Si tratta di un criterio ribadito dal c.c.n.l. 8 giugno 2000 che, all’art. 53 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) ha stabilito che: « 1. Le aziende e gli enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno incrementare i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall’art. 58 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante
ai dirigenti da assumere; dell’indennità di cui all’art. 41 e -per i dirigenti sanitari -dell’art. 43. 2. Analogamente si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio ».
Entrambe le disposizioni fanno riferimento ad una preventiva valutazione di congruità.
L’art. 53, peraltro, non ha perso di attualità neppure all’esito della nuova contrattazione perché il c.c.n.l. 19.12.2019 ha previsto, all’art. 94 (che ha istituito un nuovo fondo per la retribuzione degli incarichi): « 4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse di cui all’art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell’Area IV, nonché dell’art. 53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie; b) delle eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo. 5. Le risorse di cui al comma 3 lett. c), d) e quelle di cui al comma 4, lett. a) sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4 lett. a) sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro) ».
Ed RAGIONE_SOCIALE, lungi dall’esservi un automatismo nell’incremento, quest’ultimo doveva necessariamente passare attraverso determinazioni aziendali.
Invero secondo i ricorrenti sarebbe congruo solo l’aumento che ripristina in termini percentuali la medesima disponibilità pro capite del fondo medesimo.
L’interpretazione non è condivisibile innanzitutto perché contrasta con il tenore letterale della disposizione (art. 1362 cod. civ.) e con il
principio secondo cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre.
Le parti collettive ove hanno voluto vincolare le aziende a destinare al finanziamento quote predeterminate l’hanno fatto espressamente, ricorrendo alla tecnica del consolidamento (‘fondi consolidati’ che costituiscono la base per la costituzione del fondo relativo alle annualità successive), dell’incremento determinato in relazione al monte salari in termini percentuali, dell’incremento quantificato in termini di ore pro capite di plus orario.
La disposizione in discussione (art. 53, comma 1, c.c.n.l. 2000) si esprime, invece, diversamente e valorizza principalmente il valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione (non prevedibile in via generale e, come tale, non quantificabile ex ante ), sicché la congruità dell’aumento non può essere desunta dal rispetto o meno della regola percentuale automatica che è quella che i ricorrenti invocano.
D’altra parte, la successiva evoluzione della disciplina contrattuale conferma questa interpretazione lì dove, nel ribadire che l’aumento è a carico del bilancio aziendale, richiama poi le linee guida regionali (il che esclude un rigido automatismo per l’intero territorio nazionale) ed anche il principio dell’equilibrio dei costi.
La lettura delle disposizioni sopra riportate rende evidente che non esiste un meccanismo rigidamente determinato nel rapporto fra implementazione delle risorse destinate alla parte variabile del fondo per la retribuzione di posizione e dotazione organica, così da determinare un automatismo matematico, fisso ed invariabile. Tale meccanismo, come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, renderebbe, di fatto, prive di reale significato altre norme contrattuali (così gli artt. 39 c.c.n.l. 2000 e 24 c.c.n.l. 2005) che assegnano alle aziende il compito di individuare la porzione incrementale della quota variabile della retribuzione di posizione in relazione alla graduazione degli incarichi ma nei limiti della disponibilità del fondo: ciò presuppone che il fondo non
sia stato rigidamente determinato sulla base di un criterio aritmetico con riferimento alla complessiva retribuzione di posizione (in tutte le sue componenti) che potrebbe competere a ciascuna posizione dirigenziale. Diversamente la precisazione di cui alle indicate norme pattizie non troverebbe alcuna giustificazione.
11. Il quarto motivo è inammissibile.
La ratio decidendi della sentenza impugnata è nel senso della indeterminatezza della domanda (che implica inammissibilità della stessa, con conseguente onere per il ricorrente di denunciare l ‘error in procedendo nel quale il giudice del merito è incorso con detta statuizione, non lamentare la violazione delle norme sostanziali asseritamente violate).
Anche, in questo caso, peraltro, i ricorrenti forniscono della norma rilevante (art. 9 c.c.n.l. 2000, parte economica -biennio 2000 -2001) una interpretazione non condivisibile prospettando un automatismo assoluto.
Il suddetto art. 9 (Fondi aziendali) così prevede: « 3. Al fine di dare applicazione all’ art. 41 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, a decorrere dal 1° febbraio 2001 il presente fondo è, altresì, integrato con una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, già attribuite al fondo previsto dall’art. 47, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996. Tale incremento è pari a L. 6.673.000 medie annue lorde pro – capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui L. 5.345.000 destinate all’applicazione dell’art. 3 e per la parte residua all’attuazione dell’art. 4. Il fondo previsto dall’art. 47, comma 4, del CCNL 5 dicembre 1996 dal 31 dicembre 2001 viene definitivamente unificato con quello di cui al presente articolo dove confluiscono le relative risorse, anche per l’applicazione delle sue originarie finalità. 4. Al fine di garantire una omogenea e congrua distribuzione dei risparmi di cui al comma 3 tra le aziende ed enti del comparto presenti nella
Regione stessa, a causa della diversa distribuzione dei dirigenti cessati dal servizio, l’incremento del fondo di ciascuna azienda sarà assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell’art. 7 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000. Le risorse residue dopo l’applicazione del comma 4 rimangono accreditate al fondo aziendale ».
La norma va letta congiuntamente all’art. 7 (Coordinamento regionale) del medesimo c.c.n.l. 2000 ( quadriennio 1998 -2001 -parte normativa ) secondo cui: «1 . Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati: a) formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente; b) verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale; c) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione dell’art. 41, relativo all’equiparazione del ex IX livello al X livello non qualificato del DPR 384/1990; d) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione dell’art. 42, relativo alla corresponsione dell’indennità di esclusività di rapporto; 2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende garantiscono l’erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal contratto. 3. I protocolli stipulati per l’applicazione delle lettere c) e d) del comma 1
saranno inviati all’ARAN per il monitoraggio della spesa in relazione all’utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati ».
A termini, dunque, del comma 4 dell’art. 9, anche in questo caso, per la configurabilità di una posizione soggettiva piena si richiede la « previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell’art. 7 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000 ».
Orbene, la Corte territoriale ha richiamato proprio i previsti accordi regionali per sostenere che le risorse per la voce retributiva RIA fossero state legittimamente destinate a compensare contabilmente un precedente finanziamento del fondo di posizione, a sua volta conseguente alla creazione della categoria della dirigenza unica e finalizzato proprio all’equiparazione di cui al sopra richiamato art. 7.
Sul punto i ricorrenti nulla oppongono e trascurano del tutto di considerare i richiamati accordi regionali. Sollecitano, inoltre, un accertamento in fatto che esula dai limiti del giudizio di legittimità.
Sono, infine, inammissibili gli ultimi due motivi (tra loro collegati).
La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, allo scopo di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (v. ex multis Cass. n. 20553/2021). La censura, incentrata sull’omesso esame delle deduzioni difensive complessivamente svolte e di singoli elementi istruttori (Cass. n. 17005/2024), nel contesto di un fatto (l’attività di servizio) comunque apprezzato nelle sue coordinate storiche salienti, tende, a ben considerare, a conseguire un più appagante coordinamento delle risultanze istruttorie e così esorbita dai limiti segnati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Conclusivamente va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale autonomo, con assorbimento dell’incidentale condizionato.
L’esito dei ricorsi consente di compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità
Sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale autonomo, con assorbimento dell’incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME