Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2592 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2592 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
NOME FOGLIO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19048/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, con sede in Trieste, con AVV_NOTAIO;
controricorrente –
Avverso la sentenza n. 990/22 resa dalla Corte d’Appello di Palermo e depositata in data 9 giugno 2022.
Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventotto novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE agiva davanti al Tribunale di Palermo nei confronti di NOME COGNOME a titolo di rivalsa ex art. 144, comma 2, cod. ass., per il recupero della somma di € 658.281,24 versata ai terzi danneggiati in qualità di assicuratrice della r.c.a. a seguito del sinistro verificatosi in data 18 gennaio 2006, nel corso del quale il motociclo in proprietà del COGNOME investiva NOME COGNOME provocandone il decesso.
I congiunti di quest’ultimo agivano in giudizio ottenendo il ristoro dei danni nei termini indicati.
L’azione di rivalsa era spiegata sul presupposto che: a) NOME COGNOME fosse conducente del veicolo senza patente di guida, essendo fornito solo di autorizzazione ex art. 122 c.d.s.; b) l’art. 5 delle condizioni generali di contratto stabiliva per tale ipotesi (esercitazioni di guida in violazione del c.d.s.) l’esclusione della garanzia; c) l’art. 122, comma 5, c.d.s., pro -tempore vigente, stabiliva tali esercitazioni potevano svolgersi solo in luoghi poco frequentati; d) il sinistro si verificò in una strada urbana di grande scorrimento (il INDIRIZZO).
Con sentenza n. 1692/2017 il Tribunale accoglieva la domanda attorea.
Avverso la stessa NOME COGNOME proponeva appello deducendo che a il Tribunale erroneamente non aveva applicato il principio di ‘non contestazione’ di cui all’art. 115, primo fronte delle proprie eccezioni comma, cod. proc. civ.
La Corte d’Appello con sentenza n. 990/2022 respingeva il gravame.
NOME COGNOME propone quindi ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’assicuratrice resiste a mezzo di controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ.
In sintesi, il ricorrente rimprovera al giudice d’appello di aver ritenuto inammissibile la propria doglianza in ordine alla mancata applicazione del principio di non contestazione da parte del giudice di primo grado ‘atteso che l’appellante non fa alcun riferimento alle eccezioni che, in forza della
disposizione invocata, avrebbero dovuto essere specificamente contestate’.
1.1. Il motivo è infondato.
L’art. 115, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte ‘i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita’.
Tanto presuppone che tali fatti siano specificati con allegazione puntuale a carico della parte onerata della prova (cfr. Cass. n. 10786/2022). Mancando poi la contestazione specifica di tali fatti gli stessi possono ritenersi provati.
Orbene in generale va osservato che il riferito principio va declinato a seconda di come si esplica l’attività difensiva delle parti costituite.
Invero mentre a fronte di fatti specifici dedotti da una parte, ove l’altra senza negare gli stessi -ne deduca di ulteriori specifici aventi natura modificativa, estintiva o impeditiva sicuramente sorge in capo alla prima l’onere di specifica contestazione dei medesimi; viceversa allorché le difese dell’altra parte, a fronte di fatti pur sempre dotati di specificità, consistano in una versione alternativa, non sorge in capo alla prima parte alcun onere di contestazione, per cui non potrà dirsi che quelli dedotti in alternativa siano da intendersi ammessi e dunque non da provarsi (in tal senso Cass. n. 3429/2025).
In altri termini, la ricostruzione dei fatti di causa alternativa e incompatibile rispetto a quella offerta dall’avversario, determina una contestazione indiretta ma univoca.
1.2. Calando i surriferiti principi alla specie che ne occupa, va osservato che i fatti dedotti dal ricorrente (convenuto in primo grado ed appellante), e che lo stesso pretende essere dimostrati in base a quanto disposto dall’art. 115 cod. proc. civ. in quanto non contestati dall’assicuratrice
attrice in primo grado, costituiscono una ricostruzione alternativa a quella offerta da quest’ultima, incompatibile (essendo fondata nell’essere stato NOME COGNOME dotato di patente e nel non sussistere prova che fosse lui alla guida del veicolo) rispetto a quella fornita dall’assicuratrice attrice (l’essere il veicolo guidato dal COGNOME senza l’autorizzazione o, meglio, con il c.d. ‘foglio rosa’ ma in luogo non adeguato ai sensi dell’art. 5 c.d.s.).
Pertanto, a fronte di tale deduzione, per quanto si è detto sopra, la parte attrice non aveva alcun onere di contestazione avendo già offerto, con la propria esposizione fattuale, una versione delle circostanze assunte come rilevanti incompatibili con quelle della controparte, e pertanto inequivocabilmente ‘contestate’ proprio attraverso i fatti alternativi.
Infatti a contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione al riguardo.
Diversamente – come già stabilito da questa Corte ‘il processo si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti che rinviano all’infinito le immagini riflesse, per cui ciascuna parte avrebbe sempre l’onere di contestare l’altrui contestazione e così via, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l’ultimo che contesti (magari con mera formula di stile) l’avverso dedotto’ (Sez. 3, Ordinanza n. 5985 del 2025; Cass. n. 18046/14).
Così stando le cose, sebbene la decisione gravata abbia ritenuto infondato il motivo di appello in quanto la mancata contestazione da parte dell’attore sarebbe avvenuta a fronte della deduzione da parte dell’appellante COGNOME di fatti non specifici ai sensi dell’art. 115, cod. proc. civ. (pertanto senza che potesse a quel punto ritenersi significativa la non contestazione a mente della appena richiamata disposizione), e benché per quanto si è sopra chiarito tali principi non vengono qui in rilievo, la
stessa non può essere che confermata, sebbene con integrazione della relativa motivazione nel senso sopra specificato.
Col secondo mezzo del ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 2697 cod. civ. ed ‘error in procedendo’ ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 122 c.d.s.
2.1. Il motivo si articola in più profili, il primo dei quali attiene all’asserita omessa pronuncia del giudice d’appello in ordine all’eccepita inosservanza dell’onere della prova stabilito dall’art. 2697 cod. civ.
In sostanza il ricorrente sostiene che i giudici d’appello abbiano disatteso i principi che sovrintendono alla distribuzione dell’onere della prova in relazione alla natura non contestata dei fatti.
Sul punto non si può che richiamare quanto argomentato a proposito del primo motivo.
Né assume rilievo il fatto che in sede di memoria illustrativa la parte ricorrente abbia specificato la sussistenza di un ‘fatto decisivo’ di cui i giudici d’appello avrebbero omesso la considerazione, costituito dalla testimonianza di NOME COGNOME, della polizia municipale (in ordine alle condizioni del traffico al momento del sinistro), in quanto a prescindere da ogni considerazione nel merito, tali memorie hanno il solo scopo di illustrare censure già svolte, e non certo di integrare il contenuto del ricorso (Cass. n. 24007/2017).
2.2. Nel resto il motivo da un lato lamenta l’erronea applicazione dell’art. 122 c.d.s., nel testo pro-tempore vigente, in quanto il luogo del sinistro, al momento dello stesso, era privo di traffico; dall’altro sostiene che anche l’eventuale inosservanza della regola circa la necessità che la strada non fosse frequentata al momento delle esercitazioni di guida, in base alla
citata norma, era irrilevante ai fini dell’azione di rivalsa, rivestendo solo valore ai fini dell’affermazione della responsabilità da illecito amministrativo.
2.2.1. Sotto il primo profilo va osservato che la sentenza d’appello, dopo aver compiuto la ricognizione della norma rilevando come ‘le esercitazioni sui veicoli (…) sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati’, ha svolto un accertamento in fatto ritenendo che ‘detta ipotesi ricorreva nel caso in esame, ove il sinistro si è verificato in INDIRIZZO che è una strada urbana di scorrimento principale’.
Con ciò l’accertamento in fatto consiste nella negazione che una ‘strada urbana di scorrimento principale’ possa al contempo essere un ‘luogo poco frequentato’, prescindendo dunque tale accertamento dalla portata della norma, se applicabile o meno a seconda dell’entità di traffico in un determinato momento.
Sotto tale profilo, dunque, il motivo è inammissibile.
2.2.2. Sotto l’altro profilo è pacifico che la clausola n. 5 del contratto disponeva l’inoperatività della garanzia nell’ipotesi di esercitazione alla guida in violazione dei termini previsti dal codice della strada, come del resto riportato anche nella sentenza impugnata.
Né il ricorso denuncia la violazione da parte dei giudici di merito delle regole dettate in tema d’interpretazione dei contratti, rilevato peraltro che la clausola in questione letteralmente (secondo quanto riporta la stessa parte ricorrente) stabilisce che la garanzia è ‘operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada’.
In conclusione il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 7.600,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, ed oltre i.v.a. e c.p.a., ed € 200,00 per esborsi.
Dichiara la sussistenza, in capo sia al ricorrente che al ricorrente incidentale, dei presupposti processuali per l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)