Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19408/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.;
-ricorrente-
PREFETTURA DI ROMA-UTG, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
-resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 761/2021 depositata il 13/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’avvocato NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Roma.
Ha depositato mero atto di costituzione l’Ufficio territoriale per il Governo-Prefettura di Roma.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso denuncia:
VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 L. 689/81 e DELL’ART. 204 C.D.S.;
VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 L. 689/81 e DELL’ART. 204 C.D.S. CIRCA L’ATTRIBUZIONE DELL’ATTO AL PREFETTO E LA MANCANZA DI FIRMA AUTOGRAFA.
Il Tribunale di Roma ha accertato che l’ordinanza -ingiunzione oggetto di opposizione è stata emessa da un viceprefetto avente ‘incarico come dirigente Area Ter (decreto in atti)’ ed ha affermato che l’autografia della sottoscrizione non occorresse.
Questa Corte ha più volte ribadito che l’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiungono sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.
Nella specie, il Tribunale di Roma ha evidenziato che l’ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa da viceprefetto cui era stato, appunto, attribuito l’incarico di dirigente dell’Area IIIter della
Prefettura di Roma, che cura proprio l’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo per le infrazioni al Codice della Strada.
Di tale delega conferita al viceprefetto NOME COGNOME erano specificati il numero di protocollo (n. 33445) e la data (30 gennaio 2017) nella stessa ordinanza-ingiunzione notificata.
Il Tribunale di Roma ha quindi deciso le questioni di diritto dirimenti conformemente ai consolidati orientamenti interpretativi di questa Corte (Cass. n. 3904 del 2014; n. 13832 del 2016; n. 23073 del 2016; n. 20972/2018; n. 18493 del 2020; n. 7614 del 2021; n. 24231 del 2022; n. 19690 del 2024).
A fronte della prova della delega specifica conferita al viceprefetto che aveva emesso l’opposta ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il ricorrente non ha ragione di lamentare la mancata produzione di una diversa attestazione da parte dell’Amministrazione, né il mancato esercizio da parte del Tribunale del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. presso l’Amministrazione medesima.
Essendo stata poi l’ordinanza redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione di cui all’art. 3, comma secondo, l. n. 39/1993 e, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l’apposizione di firma autografa, quest’ultima è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Poiché entrambi i motivi non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., si impone una declaratoria d’inammissibilità ai sensi di tale norma (Cass. sezioni unite n. 7155 del 2017).
Il Consigliere delegato, ravvisata la inammissibilità del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 3, c.p.c., mentre il mancato svolgimento di attività difensive da parte dell’intimata preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non potendosi pronunciare sulle spese: cfr. Cass. n. 27947 del 2023).
L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380 -bis c.p.c. costituisce, invero, indice della colpa grave della condotta processuale del ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende, nell’importo indicato in dispositivo (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 9611 del 2024; Cass. ordinanze n. 36069, n. 27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023).
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per l’impugnazione dichiarata inammissibile, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione