Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6791 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6791 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13900/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 4086/2019, depositata il 10/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME COGNOME ha citato in giudizio il Comune di Milano, chiedendo che fosse dichiarata nulla ovvero annullata l’ordinanza con la quale il convenuto gli aveva ingiunto il pagamento di euro 8.969 per avere posto in essere plurime violazioni della regolamentazione della denominata Area C. A sostegno della domanda COGNOME aveva, per quanto interessa il presente giudizio, contestato l’inesistenza dell’ingiunzione di pagamento notificata perché sprovvista dei requisiti di forma prescritti dalla legge, ossia della firma autografa del responsabile del procedimento e/o dell’attestazione di conformità al documento dal quale la copia del provvedimento notificato era stata estratta, così da risultare equivoca la sua provenienza. Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di COGNOME e ha conseguentemente confermato l’ingiunzione del Comune di Milano, in particolare osservando, in relazione alla mancanza di sottoscrizione autografa, che per gli atti redatti con sistema meccanizzato la firma autografa è sostituita a tutti gli effetti dalla indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo del soggetto responsabile del procedimento.
Contro la decisione del Tribunale di Milano ha proposto appello COGNOME, ribadendo l’inesistenza e/o la nullità dell’ingiunzione di pagamento in quanto sprovvista di firma autografa del responsabile del procedimento amministrativo, nonché di qualsivoglia attestazione di conformità della copia analogica notificata al documento in possesso della stessa pubblica amministrazione dal quale sarebbe stato estratto. Con la sentenza
4086 del 10 ottobre 2019 la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza d’appello COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso il Comune di Milano. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 40 e 23 del d.lgs n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) nel testo vigente alla data del 1 luglio 2015, per mancato coordinamento con l’art. 3 del d.lgs n. 39/1993: la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione del ricorrente che contestava la mancata sottoscrizione dell’atto o comunque la mancata conformità tra la copia notificategli e l’originale, invocando l’applicazione dell’art. 3, comma 2 del d.lgs 39/1993, ma non ha considerato che la normativa ‘si è arricchita’ con le norme del codice dell’amministrazione digitale, codice che all’art. 40 prevede che ‘le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice’ e il comma 4 -bis dell’art. 3 -bis dispone che in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre e inviare ai cittadini copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui al citato art. 3; il Comune di Milano avrebbe dovuto quindi trattenere presso di sé l’originale informatico e notificare al ricorrente una copia analogica ma ciò non è accaduto, il Comune ha dichiarato di non avere mai predisposto il documento originale in forma digitale per cui non è stato possibile risalire dalla copia analogica notificata a un originale informatico.
Il secondo motivo contesta, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lettere p e pbis in relazione all’art. 40 del d.lgs. n. 82 del 2005,
avendo la Corte d’appello di Milano qualificato come documento informatico la copia notificata della ingiunzione impugnata: secondo la Corte d’appello il ricorrente avrebbe fondato la sua domanda sulla mancata produzione in giudizio dell’originale informatico dell’ingiunzione di pagamento, ma la Corte sbaglia in quanto qualifica come documento informatico l’ingiunzione impugnata, che è invece un documento analogico; in realtà l’ingiunzione ricevuta dal ricorrente non era né l’originale del documento informatico, né una copia dello stesso tratta dall’originale secondo le regole tecniche volute dall’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale.
II. I motivi, tra loro strettamente connessi, non possono essere accolti.
Secondo il ricorrente la Corte d’appello – nel ritenere regolare l’ingiunzione di pagamento che riporta testualmente ‘direttore del settore servizi di riscossione, NOME COGNOME, firma posta con indicazione a stampa, art. 3, d.lgs. n. 39/1993′ – non avrebbe considerato le disposizioni di cui al codice dell’amministrazione digitale e in particolare l’articolo 4 -bis . Il ricorrente, che pur trascrive la disposizione, non considera che il citato art. 4bis richiama l’art. 3 del d.lgs n. 39/1993. Il testo dell’articolo dispone infatti che nei confronti dei soggetti che non hanno un domicilio digitale venga inviata per posta ordinaria o raccomandata copia analogica di tali documenti, cui può essere apposta l’indicazione a mezzo stampa del responsabile pro-tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs n. 39/1993.
La Corte d’appello ha pertanto correttamente fatto riferimento al citato art. 3, in relazione al quale questa Corte ha più volte affermato che ‘il verbale d’accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che
occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio’ (così Cass. n. 9815/2015, v. anche Cass. n. 12160/2016).
Quanto al profilo della mancata attestazione della conformità della copia analogica notificata al documento dalla quale sarebbe stata estratta, va rilevato che si tratta di requisito che non incide sull’esistenza stessa del provvedimento e che non determinerebbe in ogni caso l’equivocità della provenienza del medesimo, profilo lamentato dal ricorrente, senza considerare che si tratta di requisito non previsto dall’art. 3 del d.lgs 39/1993, richiamato dall’art. 4 -bis del codice dell’amministrazione digitale.
III. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda