Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimborso
AC – 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11656/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale RAGIONE_SOCIALEo accomandatario della RAGIONE_SOCIALE , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
NOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec
EMAIL, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 14/2020, pubblicata il 7 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, in proprio e quale RAGIONE_SOCIALEo accomandatario della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Livorno aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva della predetta RAGIONE_SOCIALEetà in relazione alla domanda del COGNOME avente a oggetto la restituzione di somme di denaro corrispondenti a pagamenti da costui effettuati quale RAGIONE_SOCIALEo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, condannando pro quota i RAGIONE_SOCIALE delle dette s.n.c., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a restituire al COGNOME gli importi dei prestiti effettuati alle
sRAGIONE_SOCIALE in proporzione alle loro quote di partecipazione, al netto degli importi prescritti in relazione al debito del solo COGNOME.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, mentre NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la carenza di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE emergeva dalla considerazione che l’ assunto del COGNOME di aver pagato personalmente i debiti delle s.n.c. era logicamente incompatibile con la formulazione della domanda anche nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore; inoltre, la circostanza che il COGNOME avesse pagato debiti delle s.n.RAGIONE_SOCIALE., di cui la RAGIONE_SOCIALE non era RAGIONE_SOCIALEo, dimostrava con ogni evidenza che – del tutto a prescindere dalla correttezza giuridica dell’ operazione – lo scopo del pagamento era individuabile nel solo interesse delle sRAGIONE_SOCIALE a vedere ripianati i propri debiti, e ciò del tutto a prescindere dalla legittimità dell’ utilizzo all’ uopo da parte del RAGIONE_SOCIALE di somme provenienti dalle casse RAGIONE_SOCIALEali della RAGIONE_SOCIALE che amministrava; b) che l’operazione del RAGIONE_SOCIALE andava qualificata come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore delle sRAGIONE_SOCIALE e non già come credito personale del RAGIONE_SOCIALE in favore delle predette RAGIONE_SOCIALEetà; c) che l’ammontare della somma finanziata era stata accertata tramite consulenza tecnica di ufficio in primo grado, ciò che rendeva superflua la prova testimoniale articolata dal COGNOME il quale, del resto, non aveva compiutamente assolto all’onere della prova dei pagamenti che su di lui incombeva; d) che le somme pretese in restituzione dal COGNOME erano prescritte per tutti i pagamenti per i quali, alla data della domanda, risultava trascorso il quinquennio previsto dall’art. 2949 cod. civ., risultando generica la messa in mora dedotta dal RAGIONE_SOCIALE per dimostrare l’ interruzione del relativo decorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo «I. Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del c.p.c. , dei principi previsti dagli artt. 1362-1371 del C.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda attorea in primo grado, laddove era evidente che il significato letterale e sistematico delle espressioni ivi utilizzate dimostrava che era solo il COGNOME ad avere effettuato personalmente i pagamenti, senza alcuna imputabilità dei medesimi alla RAGIONE_SOCIALE che amministrava.
Il motivo è infondato, anche se occorre qualche precisazione motivazionale ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. La dichiarazione di carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, pronunciata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello, è corretta. Tuttavia, occorre chiarire che tale conclusione trova giustificazione nell’accertamento in fatto, riservato al giudice del merito e scevro da aporie motivazionali nel caso di specie, che l’assunto del RAGIONE_SOCIALE di aver pagato personalmente debiti delle due RAGIONE_SOCIALE di cui era RAGIONE_SOCIALEo anche tramite la RAGIONE_SOCIALE che amministrava escludeva in radice, in via logica ancor prima che giuridica, che la RAGIONE_SOCIALE fosse legittimata a far parte del giudizio. E tale conclusione trova conferma nella stessa doglianza in esame: il COGNOME lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato che i pagamenti da lui effettuati sarebbero stati fatti nell’ esclusivo interesse personale quale RAGIONE_SOCIALEo delle due RAGIONE_SOCIALE In realtà, la Corte di appello ha considerato tale deduzione proprio per giustificare la correttezza
de ll’affermazione di carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE Discorso diverso, riferibile alla prova del credito, è quello relativo all’ utilizzazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di denaro della RAGIONE_SOCIALE per effettuare i pagamenti nell’interesse delle sole RAGIONE_SOCIALE di cui era parimenti RAGIONE_SOCIALEo. Ciò, tuttavia, attiene alla prova del credito, non alla valutazione della legittimazione attiva: se lo stesso RAGIONE_SOCIALE assume di aver effettuato i pagamenti senza alcuna spendita del nome della RAGIONE_SOCIALE che amministrava, risulta evidente che in alcun modo la ridetta RAGIONE_SOCIALE può pretendere di ricevere la restituzione di somme versate in favore di soggetti giuridici (il RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALEo delle due s.n.c., e i convenuti quali RAGIONE_SOCIALE delle due s.n.c.) del tutto estranei alla RAGIONE_SOCIALE medesima. Ciò al netto della legittimità dell’ utilizzo da parte del RAGIONE_SOCIALE di somme di denaro provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di debiti estranei alla RAGIONE_SOCIALEetà che amministrava: circostanza che è estranea all’oggetto del presente giudizio, in quanto mai in esso dedotta.
Secondo motivo «II. Nullità della sentenza per omessa, perplessa ed apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360, pri mo comma, n. 4 del C.P.C. per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 del c.p.c.»;
Terzo motivo «III. Nullità della sentenza per omessa, perplessa ed apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360, pri mo comma, n. 4 del C.P.C. per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 del c.p.c.»;
Quarto motivo «IV. Nullità della sentenza per omessa, perplessa ed apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360, pri mo comma, n. 4 del C.P.C. per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 del c.p.c.».
Quinto motivo «V. Nullità della sentenza per omessa, perplessa ed apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360, pri mo comma, n. 4 del C.P.C. per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 del c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione del tutto perplessa e, pertanto, apparente in ordine alla qualificazione del rapporto, alla prova dei pagamenti effettuati in favore delle due s.n.c. e alla durata della prescrizione del diritto al rimborso.
I quattro motivi possono essere congiuntamente esaminati e risultano infondati, atteso che, come anche le censure stesse riconoscono, la sentenza impugnata, e ben oltre il minimo costituzionale preteso per escludere la nullità della sentenza (a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016), ha motivato chiaramente che la vicenda andava qualificata come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’ambito delle due s.n.c., senza alcuna rilevanza della fonte di approvvigionamento del denaro utilizzato dal COGNOME; che il quantum della pretesa era stato individuato in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado – consulenza che ha accertato quali pagamenti fossero riferibili al RAGIONE_SOCIALE e per quali invece non vi fosse alcuna prova di tale riferibilità -e che, pertanto, la prescrizione era quella prevista dall’art. 2949 cod. civ., dovendo l’ azione di costui qualificarsi come regresso del RAGIONE_SOCIALEo nei confronti degli altri RAGIONE_SOCIALE delle due sRAGIONE_SOCIALE. Tanto basta per escludere che la sentenza sia nulla, dovendo solo richiamarsi la correzione motivazionale apportata in relazione al primo motivo di ricorso, che consente di considerare irrilevanti alcune incertezze motivazionali oggetto dell ‘ effettuata correzione.
Sesto motivo «VI. Violazione ed erronea applicazione de ll’ art. 2 949 del C.C. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del C.P.C.» deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare l’azione promossa dal RAGIONE_SOCIALE come derivante dal rapporto RAGIONE_SOCIALEale inerente alle sue partecipazioni nelle due s.n.c.
Il motivo è fondato: la sentenza impugnata ha qualificato l’azione promossa dal RAGIONE_SOCIALE come di restituzione di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da costui effettuato in favore delle due RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale afferma che tale qualificazione sarebbe idonea a far ritenere applicabile alla fattispecie la prescrizione breve di cui all’art. 2949 cod. civ ., assumendo (pag. 7, in fondo) che a tale conclusione non sarebbe di ostacolo la pronuncia di questa Corte n. 6561 del 2017, che ha escluso l’ applicabilità dell’art. 2949 cod. civ. all’azi one di regresso del RAGIONE_SOCIALEo nei confronti dei conRAGIONE_SOCIALE, atteso che la citata pronuncia avrebbe fatto riferimento a ‘ ipotesi di regresso diversa da quella per cui è causa, relativa al pagamento di debiti RAGIONE_SOCIALEali e non al rimborso di RAGIONE_SOCIALE estraneo al contratto RAGIONE_SOCIALEale che è oggetto della sentenza di legittimità ‘.
Tale affermazione, che costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata in tema di individuazione del termine di prescrizione dell’azione esercitata nel presente giudizio, è erronea.
La sentenza di questa Corte n. 6561 del 2017 afferma il condivisibile principio di diritto, che va ribadito, secondo cui la prescrizione abbreviata ex art. 2949, comma 1, cod. civ., non si applica all’azione di regresso spettante al RAGIONE_SOCIALEo che, avendo assunto un debito per finanziare la RAGIONE_SOCIALEetà, si sia rivolto a un altro RAGIONE_SOCIALEo per il recupero della quota a lui facente carico, posto
che il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto RAGIONE_SOCIALEale o da una deliberazione della RAGIONE_SOCIALEetà, ma da un rapporto riguardante il solo RAGIONE_SOCIALE, onde la relazione di detto accordo con l’organismo RAGIONE_SOCIALEale e il suo ordinamento interno deve intendersi del tutto occasionale e non legata da vincolo di consequenzialità genetica.
Tale assunto si basa sulla nozione di ‘rapporti RAGIONE_SOCIALEali’ di cui al primo comma dell’art. 2949 cod. civ. , che va intesa come quei rapporti che ineriscono alle relazioni esistenti tra la RAGIONE_SOCIALEetà e i suoi organi (RAGIONE_SOCIALE, amministratori, controllori) e che trovano esplicazione attraverso quei meccanismi con i quali la RAGIONE_SOCIALEetà, quale entificazione distinta dalle persone fisiche che ne compongono gli organi, forma al suo interno la propria volontà e la rende opponibile anche ai soggetti che assumono in essa una carica RAGIONE_SOCIALEale.
Ne consegue che il RAGIONE_SOCIALE di un RAGIONE_SOCIALEo a favore di una RAGIONE_SOCIALEetà può essere ritenuto derivare dal rapporto RAGIONE_SOCIALEale solo se si alleghi e dimostri che la fonte di tale obbligazione deriva da una deliberazione riferibile alla RAGIONE_SOCIALEetà (espressa nelle forme proprie previste dalla legge per ciascun tipo RAGIONE_SOCIALEetario). In difetto di ché, ove cioè il RAGIONE_SOCIALE sia stato eseguito dal RAGIONE_SOCIALEocreditore senza alcuna previa autorizzazione (o successiva ratifica) da parte della RAGIONE_SOCIALEetà, il rapporto con la RAGIONE_SOCIALEetà è individuabile solo in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la RAGIONE_SOCIALEetà, ma nessun ‘rapporto RAGIONE_SOCIALEale’ può essere invocabile nella specie, con la conseguenza che al relativo credito di regresso non può essere applicata la prescrizione breve che, come correttamente ricorda il citato precedente di questa Corte, ha comunque carattere
eccezionale e deve, quindi, essere oggetto di stretta interpretazione.
Da ultimo, va rilevata l’ erroneità della sentenza impugnata anche laddove ha male interpretato il precedente in esame di questa Corte: la sentenza n. 6561 del 2017, a pagina 6, afferma espressamente che ‘ non diversamente, d’altra parte, si deve ritenere per il caso del regresso nei confronti degli altri RAGIONE_SOCIALE che trovi titolo nell’avvenuto pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della RAGIONE_SOCIALEetà; caso che pure occupa la fattispecie concreta . ‘. Il ché esclude per tabulas che questa Corte, in quella fattispecie, abbia fatto riferimento a un ‘ RAGIONE_SOCIALE estraneo al contratto RAGIONE_SOCIALEale ‘, come erroneamente afferma la sentenza impugnata (pagg. 7-8) per escluderne l’ applicazione al caso di specie.
In effetti, essendo pacifico che il COGNOME non ha mai dedotto l’esistenza di de cisioni RAGIONE_SOCIALEetarie, né di previ accordi con i suoi conRAGIONE_SOCIALE nelle due s.n.c., finalizzati a ottenere il RAGIONE_SOCIALE, ne deriva che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (oltre alla sentenza più volte citata, si vedano anche Sez. 2, Sentenza n. 6107 del 01/06/1993; Sez. 1, Sentenza n. 21903 del 25/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 13084 del 24/06/2015) non poteva trovare applicazione al credito per cui è causa la prescrizione breve di cui all’art. 2949 cod. civ.
L’accoglimento del sesto motivo determina l’assorbimento del settimo motivo, avente a oggetto la rilevanza interruttiva della prescrizione attribuita a un atto di messa in mora stragiudiziale, e l’ottavo motivo, inerente alla questione della regolazione delle spese di lite.
La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi cinque motivi del ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il sesto motivo del ricorso; dichiara assorbiti il settimo e l’ottavo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.