Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22870 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22870 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , C.F. CODICE_FISCALE e P_IVA, con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig.ra NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO. I suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: EMAIL e EMAIL ed al seguente numero di fax: NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) (c.f.:
P_IVA) in persona del Direttore Generale e legale rapp. p.t. – AVV_NOTAIO – rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al seguente n. di fax NUMERO_TELEFONO e/o indirizzo p.e.c. EMAIL) presso il cui studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso.
ControRAGIONE_SOCIALE
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa nel presente giudizio in virtù di procura allegata al controricorso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso la medesima negli uffici dell’ente in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO; la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. P_IVA, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: EMAIL.
ControRAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 5575 depositata il 29 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- La RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE un decreto ingiuntivo contenente condanna RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, divenuta RAGIONE_SOCIALE) al pagamento di euro 3.087.200,00 a titolo di incremento del 7% per i maggiori costi, indotti dalle funzioni di didattica
e di ricerca, sulle attività assistenziali remunerate dell’anno 2007, previsto dall’art. 7, secondo comma, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n° 517.
2 .- Il decreto veniva separatamente opposto dalle due intimate ed i giudizi venivano riuniti e decisi dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il quale accoglieva l’opposizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sul rilievo che gli RAGIONE_SOCIALE sono equiparabili agli enti RAGIONE_SOCIALEeri, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimata passiva la RAGIONE_SOCIALE e non la RAGIONE_SOCIALE, da considerarsi quale mero adiectus solutionis causa ) e rigettava quella formulata dall’RAGIONE_SOCIALE (identificata come unico soggetto passivo dell a obbligazione).
3 .-Adita dall’RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE riformava la prima decisione e, in accoglimento del gravame, revocava il decreto anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la Corte territoriale, ‘ in applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALE «ragione più liquida» ‘ andava confermato quanto già ritenuto nel proprio precedente n° 4582/2020, col quale era stato deciso che il finanziamento delle funzioni di didattica e ricerca, variabile tra il 3 e l’8%, spetta esclusivamente alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEere di riferimento di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 517/ 99; che la RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto conto dei criteri fissati dalla normativa in tema di quantificazione RAGIONE_SOCIALE maggiorazione; che la RAGIONE_SOCIALE si era da sola proclamata ‘ RAGIONE_SOCIALE mista ‘, ma in assenza di un necessario atto formale di riconoscimento; che nella struttura era svolto solo l’insegnamento di neurologia -riabilitazione motoria, ma non il triennio clinico di formazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che sul punto era dirimente la sentenza del Consiglio di stato n° 879/2013, con la quale era stato affermato che la RAGIONE_SOCIALE non era un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ di riferimento ‘, come richiede la disposizione dell’art. 2 d.lgs . n° 517/99, mentre lo era il RAGIONE_SOCIALE, col quale la RAGIONE_SOCIALE aveva una convenzione; che tale protocollo d’intesa regolava esclu-
sivamente i rapporti tra i due contraenti, senza coinvolgere la RAGIONE_SOCIALE, la quale, peraltro, non lo aveva mai ratificato o approvato; che neppure quanto previsto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE del 15 dicembre 2005 (incremento del 7% in favore di tutte le Aziende Miste già in essere e già riconosciute, tra cui gli RAGIONE_SOCIALE pubblici) poteva estendersi alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto soggetto di diritto privato.
4 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro mezzi.
Resistono la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che concludono per la reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo -intitolato ‘ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1, 2 e 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; dell’art. 12 delle “disposizioni sulla legge in generale” e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti normativi; dell’art. 1362 c.c. in relazione all’interpretazione degli atti amministrativi; nonché dei principi generali in materia di strutture private equiparate a quelle pubbliche ‘ -la RAGIONE_SOCIALE, premessa (nel paragrafo 1.1) una ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia (art. 6, secondo comma, del d.lgs. n° 502/1992; Delibera RAGIONE_SOCIALE G iunta RAGIONE_SOCIALE n° 4130 dell’8 luglio 1997; Protocollo di intesa 24 novembre 1997 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; art. 7 del d.lgs. n° 517/1999; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE 15 dicembre 2005), insiste nel predicarsi ‘ RAGIONE_SOCIALE mista ‘ e deduce che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, non occorrerebbe, stando all’art. 2 del d.lgs. n° 517/1999, alcun ‘ apposito atto amministrativo, volto ad attribuire la qualifica di RAGIONE_SOCIALE mista o «di riferimento» alla struttura ‘, donde l’erroneità RAGIONE_SOCIALE conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte
d’appello che avrebbe identificato l” RAGIONE_SOCIALE mista ‘ col RAGIONE_SOCIALE, gestito dall’RAGIONE_SOCIALE, mentre tale qualifica andava attribuita alla RAGIONE_SOCIALE, per il solo fatto di svolgere la propria attività integrandola con quella RAGIONE_SOCIALE: tale conclusione sarebbe confermata anche dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE del 15 dicembre 2005, nella quale sarebbe espressamente prevista l’inclusione degli RAGIONE_SOCIALE, anche a carattere monospecialistico (come RAGIONE_SOCIALE), nelle ‘ RAGIONE_SOCIALE miste ‘, a prescindere dalla loro natura privata o pubblica (paragrafo 1.2).
D’altra parte (paragrafo 1.3), sarebbe anche erroneo il richiamo alla Sentenza del Consiglio di stato n° 879/2013, in quanto la RAGIONE_SOCIALE non aveva chiesto il pagamento dell’importo non quale ‘ RAGIONE_SOCIALE di riferimento ‘, ma quale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, lettera b) del d.lgs. n° 517/ 1999, avendo messo a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE la propria struttura per l’attività didattica.
Da ultimo (paragrafo 1.4), la RAGIONE_SOCIALE -in base all’art. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969 n° 130, agli artt. 41, 42 e 43 RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1978 n° 833, al d.P.R. 20 dicembre 1979 n° 761, al d.P.C.M. del 18 luglio 1985 (disciplina confermata dallo art. 4, dodicesimo comma, del d.lgs. n° 30 dicembre 1992 502, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 1999 n° 229) -deduce di essere ospedale ‘ classificato ‘ e, dunque, di beneficiare (secondo la giurisprudenza del Consiglio di stato) RAGIONE_SOCIALE sostanziale equiparazione alle strutture pubbliche ai fini RAGIONE_SOCIALE remunerazione delle prestazioni senza limiti di spesa: equiparazione ex iure che sarebbe rimasta in vigore sino all’introduzione dei commi 2 -quater e 2quinquies nell’art. 8 -quinquies , avvenuta con d.l. 25 giugno 2008 n° 112, e che, pertanto, sarebbe valida per le remunerazioni oggetto di lite, riferibili all’anno 2007, salva la loro concreta quantificazione, rimessa alla RAGIONE_SOCIALE.
Col secondo motivo -rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., di provvedimenti amministrativi di valenza regolamentare e in particolare degli atti regionali (DGR n. 4130 dell’8.7.1997) su cui si è fondata la convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE -la RAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte non ha considerato che con la Delibera n° 4130 la RAGIONE_SOCIALE avrebbe assentito all’utilizzazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Divisione di Neurologia – Riabilitazione Neuromotoria dell’RAGIONE_SOCIALE con cinquanta posti letto di degenza e quattro posti di day hospital e che il Protocollo d’intesa tra RAGIONE_SOCIALE del 24 novembre 1997 sarebbe attuativo di tale Delibera RAGIONE_SOCIALE: atti che si inserirebbero in un procedimento amministrativo.
Col quarto mezzo -intitolato ‘ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli articoli 1362 e 1374 c.c. e dei principi generali in materia di interpretazione del contratto; dell’art. 11 delle “disposizioni sulla legge in generale” e dei principi generali sulla successione delle leggi nel tempo; dell’art. 113 c.p.c. e del principio iura novit curia ‘ -la RAGIONE_SOCIALE deduce che la Corte avrebbe escluso il diritto alla maggiorazione anche in base all’art. 14 del Protocollo d’intesa del 1997, senza avvedersi che tale Protocollo era anteriore alla maggiorazione introdotto col d.lgs. n° 517/1999, dunque con un atto successivo.
Il Protocollo, dunque, avrebbe dovuto essere integrato con le norme sopraggiunte, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.: donde la violazione da parte del giudice del merito dell’art. 113 cod. proc. civ. e del principio iura novit curia .
6.1 .- I motivi -da esaminare congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione -sono inammissibili, in quanto non colgono l’esatta ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, e sono comunque infondati.
Prima di esaminarli più approfonditamente, conviene fare una breve ricostruzione del dettato normativo nella parte che qui viene in rilievo.
Sin dalla legge 12 febbraio 1968 n° 132 (cosiddetta Legge Mariotti) il legislatore tentò una prima embrionale integrazione nel sistema di assistenza RAGIONE_SOCIALE di quelle strutture esterne al sistema stesso, ma già presenti nelle realtà territoriali in forme giuridiche diverse (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ecc…), prevedendo, dunque, (art. 1) che l’assistenza RAGIONE_SOCIALE potesse essere erogata non solo dagli ‘ enti RAGIONE_SOCIALEeri ‘, ma anche ‘ dagli RAGIONE_SOCIALE psichiatrici, dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico (…) nonché dalle case di cura private ‘.
La platea di soggetti che potevano erogare assistenza RAGIONE_SOCIALE è stata poi estesa con la legge 23 dicembre 1978 n° 833, includendosi nel novero anche (a) le RAGIONE_SOCIALE, sulla base di convenzioni tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, da ‘ attuare ‘ con ulteriori ‘ specifiche convenzioni ‘ tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (artt. 39); (b) gli enti di ricerca con ‘ attività finalizzata agli obiettivi del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, sempre sulla base di ‘ convenzioni analoghe ‘ (art. 40); (c) gli Istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, svolgenti ‘ specifiche attività di ricerca scientifica biomedica ‘, con la precisazione che per gli RAGIONE_SOCIALE di diritto privato dovevano essere stipulate ‘ convenzioni per assistenza RAGIONE_SOCIALE ‘, mente per quelli di diritto pubblico era previsto unicamente il controllo ‘ nelle forme indicate dal primo comma dell’art. 49 ‘.
In questo contesto normativo venne previsto, per ciò che riguardava più in particolare il finanziamento degli RAGIONE_SOCIALE, pubblici o RAGIONE_SOCIALE, che esso fosse stabilito dal RAGIONE_SOCIALE sulla base di una relazione sui programmi di ricerca, contenente ‘ gli elementi per la determinazione degli aspetti finanziari ‘ (art. 27 del d.P.R. 31 luglio 1980 n° 617).
Si è poi giunti alla disciplina data dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n° 502, il quale all’art. 4, terzo comma, nel testo originario, includeva nel novero degli ‘ RAGIONE_SOCIALE di rilievo RAGIONE_SOCIALE e di alta specializzazione da costituire in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ sia i ‘ policlinici universitari ‘, sia ‘ i presidi RAGIONE_SOCIALEeri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico, delle facoltà di RAGIONE_SOCIALE e chirurgia ‘ (norma dichiarata parzialmente incostituzionale da Corte cost. n° 355/1993 per eccesso di delega).
Si perviene poi al d.lgs. 21 dicembre 1999 n° 517, testo fondamentale in tema di rapporti tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, il cui incipit (art. 1, primo comma) stabilisce che ‘ l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle RAGIONE_SOCIALE è determinata (…) secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE ‘, con l’ulteriore previsione che tali protocolli d’intesa ‘ sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento ‘: disposizione che ha ricevuto attuazione con d.P.C.M. 24 maggio 2001, che pur nel mutato quadro costituzionale (dato dalla legge cost. n° 3 del 2001) conserva valore normativo, sebbene ‘ cedevole ‘ rispetto alle disposizioni regionali (Corte cost. n° 329/2003).
Il testo legislativo (n° 517/99) ha poi previsto, quanto ai rapporti tra Atenei e RAGIONE_SOCIALE, che ‘[l] a collaborazione fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica ‘ (art. 2, primo comma) e che per un periodo transitorio di quattro anni tali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerouniversitarie si ‘ articolano ‘ in base a due tipologie organizzative (art. 2, secondo comma): (i) policlinici universitari a gestione diretta (‘ denominate RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEere universitarie RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE ‘), costituite dall’RAGIONE_SOCIALE d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE (art. 2, ottavo comma) e (ii) presidi RAGIONE_SOCIALEeri ‘ nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in RAGIONE_SOCIALE e chirur-
gia, anche operanti in strutture di pertinenza dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ (denominati ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), costituite col procedimento previsto dall’art. 4 del d.lgs. n° 502/1992 (art. 2, settimo comma).
In sostanza, le due tipologie organizzative erano (e sono ancora oggi) riconducibili a due ipotesi: una struttura (dotata di posti letto) gestita direttamente dall’RAGIONE_SOCIALE, nella quale l’RAGIONE_SOCIALE fa confluire i suoi pazienti, ed una struttura (parimenti dotata di posti letto) gestita dall’RAGIONE_SOCIALE, nella quale l’RAGIONE_SOCIALE fa confluire i suoi studenti.
Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto anche di disciplinare le modalità di identificazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deputata a svolgere ‘ le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ ed ha, pertanto, previsto che ‘[p] er le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, fosse individuata, di comune accordo tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, una ‘ RAGIONE_SOCIALE di riferimento ‘, sia nell’ambito delle strutture indicate sopra sub (i) e (ii) (art. 2, quarto comma), sia nello ambito di altre ‘ specifiche strutture assistenziali private’ (art. 2, quinto comma), sebbene in subordine a quelle pubbliche.
In tal caso l’art. 7 del d.lgs. n° 517/1999 prevede che la RAGIONE_SOCIALE riconosca ‘ i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall’apporto di personale universitario ‘, dettando anche una disciplina transitoria.
Infatti ‘[i] n attesa di procedere alla verifica da parte dei Ministeri interessati e delle RAGIONE_SOCIALE, dei maggiori costi sostenuti per l’attività assistenziale (…), la RAGIONE_SOCIALE riconosce alle RAGIONE_SOCIALE una remunerazione determinata sulla base di apposito accordo definito in sede di RAGIONE_SOCIALE, su proposta dei Ministri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dellRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dello articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ‘, con la
precisazione che ‘[f] ino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto interministeriale 31 luglio 1997 (…) ‘.
La disciplina del rimborso dei maggiori costi indotti è poi confluita nel già citato d.P.C.M. 24 maggio 2001 (art. 1, settimo comma).
La disciplina degli RAGIONE_SOCIALE ha invece seguito un percorso normativo diverso e, per così dire, parallelo, che -dopo essere passato attraverso le previsioni RAGIONE_SOCIALE legge n° 132/1968 e RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1978 n° 833 -giunge alla riforma del 2003, introdotta col d.lgs. 16 ottobre 2003 n° 288.
Questo testo normativo ha previsto che gli RAGIONE_SOCIALE di diritto pubblico potessero essere trasformati in Fondazioni (art. 2) e che queste ultime e gli Ircss non trasformati (dunque gli RAGIONE_SOCIALE di diritto pubblico) fossero finanziati ‘ a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché dalle RAGIONE_SOCIALE e da altri organismi pubblici e RAGIONE_SOCIALE ‘ (art. 10, primo comma), ossia con ‘[u] na quota pari all’1% del Fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (…) trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del RAGIONE_SOCIALE ‘.
Lo stesso decreto legislativo ha poi fatto salva ‘ l’autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato ‘.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, è agevole constatare che gli RAGIONE_SOCIALE, oltre ai finanziamenti statali, possono essere destinatari di ulteriori agevolazioni da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consistenti nel rimborso dei ‘ costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca ‘, ove collaborino con gli Atenei ai sensi del d.lgs. n° 517/1999.
Tale effetto è chiaramente ribadito anche dal d.P.C.M. 24 maggio 2001, il quale, all’art. 2, settimo comma, prevede, per l’appunto, che la RAGIONE_SOCIALE è tenuta a riconoscere non solo alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma, più in generale, a tutte le ‘ RAGIONE_SOCIALE nelle
quali si realizza l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca RAGIONE_SOCIALE facoltà di RAGIONE_SOCIALE chirurgia ‘ (dunque, anche a quelle di diritto comune) i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca previsti nelle intese tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (o Province autonome).
6.2. – Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ricostruzione normativa sopra esposta, si può constatare come la RAGIONE_SOCIALE, in base all’art. 7, secondo comma, del d.lgs. n° 517/1999, non sia tenuta a riconoscere i menzionati ‘ maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca ‘ indistintamente a tutte le strutture che collaborano col RAGIONE_SOCIALE, siano esse pubbliche o private o a carattere scientifico, ma solo ‘ alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEere di riferimento di cui all’art. 2, commi 1 e 2 ‘, ossia a quelle RAGIONE_SOCIALE congiuntamente individuate nei ‘ protocolli d’intesa ‘ (art. 1, primo comma, d.lgs. n° 517/1999) stipulati tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (art. 2 quarto comma) e che possono essere delle due tipologie sopra viste: ossia strutture direttamente gestite dall’Ateneo, verso le quali sono inviati i pazienti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oppure strutture gestite dalle RAGIONE_SOCIALE, verso le quali l’Ateneo indirizza i propri studenti, oppure, ancora, quelle ‘ strutture assistenziali private ‘ che vengono individuate, ancora una volta, da RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, utilizzate ‘ qualora non siano disponibili strutture nell’RAGIONE_SOCIALE di riferimento ‘.
La medesima previsione è contenuta anche nel d.m. Sanità 31 luglio 1997 (‘ Linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa RAGIONE_SOCIALE ‘), il quale all’art. 2, secondo comma, prevedeva che ‘[l] e RAGIONE_SOCIALE concordano con la regione, nell’ambito del protocollo d’intesa, ogni eventuale utilizzo di strutture assistenziali private, qualora non siano disponibili strutture nell’RAGIONE_SOCIALE di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche ‘.
Com’è agevole notare, entrambe le disposizioni l’una per i policlinici universitari e l’altra per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEere, pubbliche o pri-
vate, nelle quali veniva svolto il triennio clinico -prevedevano un provvedimento di individuazione RAGIONE_SOCIALE struttura, fungente da presupposto per il riconoscimento dei ‘ maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca ‘ (art. 6, secondo comma, del d.m. Sanità 31 luglio 1997).
Ora, dalla sentenza impugnata non risulta che la RAGIONE_SOCIALE si sia mai qualificata ‘ RAGIONE_SOCIALE designata ‘ ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 517/1999: emerge anzi che tale qualifica le sia stata negata nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, sebbene la Corte romana l’abbia fatto per relationem , ossia richiamando il testo RAGIONE_SOCIALE precedente sua sentenza n° 4582/2020.
RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, oppone con i mezzi in esame l’esistenza RAGIONE_SOCIALE Delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE n° 4130 dell’8 luglio 1997, il cui esame sarebbe stato -a suo dire -pretermesso dal giudice del merito: deduzione con la quale la RAGIONE_SOCIALE pare voglia predicare un’equiparazione tra tale Delibera e la designazione prevista dall’art. 2, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 517/1999.
Essa, inoltre, oppone che tale Deliberazione dovrebbe essere interpretata tenendo conto delle norme sopravvenute e, in particolare, del d.lgs. n° 517/1999.
La tesi non può essere condivisa sotto alcun profilo, anzitutto, perché essa si pone nettamente fuori fuoco rispetto al nucleo RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, fondata sull’applicazione del Protocollo del 1997 concluso con l’RAGIONE_SOCIALE.
In secondo luogo, la tesi è priva di autosufficienza.
Nella sentenza impugnata non è detto in alcun punto che tale atto amministrativo contenesse l’individuazione prevista dall’art. 2, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 517/1999 (designazione che, peraltro, non sembra nemmeno potesse intervenire, in quanto la Delibera risale a data anteriore a tale d.lgs.), né il ricorso per cas-
sazione lo trascrive o ne riassume il contenuto (ai sensi dell’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).
Né pare che possa affermarsi un’equiparazione tra la Delibera e l’individuazione predetta, sol che si consideri, ancora una volta, l a anteriorità di essa al d.lgs. n° 517/1999 e, comunque, l’incensurabilità in sede di legittimità dell’interpretazione degli atti amministrativi compiuta dal giudice del merito, al pari RAGIONE_SOCIALE interpretazione dei contratti (sul che: Cass., sez. I, 3 giugno 2024, n° 15367).
Ne deriva la completa reiezione dei primi due mezzi.
Quanto all’equiparazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agli RAGIONE_SOCIALE pubblici (quarto motivo), ancora una volta il mezzo non censura la ratio RAGIONE_SOCIALE sentenza, la quale, sempre per relationem , ha rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul dirimente rilievo RAGIONE_SOCIALE applicabilità del Protocollo del 1997 (siglato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), nel quale era previsto che l’RAGIONE_SOCIALE si facesse carico ‘ di tutti gli oneri connessi al regolare svolgimento dell’attività assistenziale ‘.
La Corte ha poi aggiunto che nemmeno quanto determinato dalla RAGIONE_SOCIALE del 15 dicembre 2005 potesse venire in aiuto alla RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE sua natura RAGIONE_SOCIALEstica.
Ed anche tale conclusione non appare erronea, sol che si consideri che, per quanto sopra detto, ai fini del riconoscimento dei ‘ maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca ‘ (art. 7, secondo comma, del d.lgs. n° 517/1999) non rileva affatto la natura pubblica o privata degli enti che collaborano col RAGIONE_SOCIALE o l’equiparabilità, sotto certi aspetti, degli enti RAGIONE_SOCIALE a quelli pubblici, quanto l’individuazione di essi, nelle forme previste dall’art. 2, quarto e quinto comma, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, deve essere sostanzialmente confermato non solo l’approdo cui è giunto il giudice amministrativo (si allude a Consiglio di stato n° 879/2013), ma anche quello cui è giunta questa stessa Corte, nell’identica materia che qui ora ci occupa, con
l’ordinanza Cass., sez. III, 13 febbraio 2025 n° 3690, in un caso quasi interamente sovrapponibile al presente, nel quale, peraltro, la RAGIONE_SOCIALE è stata qualificata come ente di natura RAGIONE_SOCIALEstica, con effetto di giudicato esterno anche sul presente procedimento (vertente tra le stesse parti di quello definito da Cass. 3689/2025).
7 .- Col terzo motivo (‘ Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ‘) la RAGIONE_SOCIALE deduce che nel copiare ed incollare la motivazione RAGIONE_SOCIALE sua precedente sentenza n° 4582/2020 (parimenti impugnata in sede di legittimità), la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’accordo intervenuto in sede di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE del 15 dicembre 2005 non avrebbe riguardato le prestazioni rese nel 2005, senza rendersi conto che in realtà le prestazioni oggetto di causa erano riferite all’anno 2007.
8 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto censura un passaggio motivazionale che non ha avuto rilievo decisivo.
9 .- Alla soccombenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di ciascuna delle controparti, per la cui liquidazione -fatta in base al valore RAGIONE_SOCIALE lite (euro 3,087 milioni) ed al d.m. n° 55 ddel 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022 -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’art . 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE a rifondere a ciascuna resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 20.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di
cui all’art . 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 24 aprile 2025, nella camera di consi-