Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22870 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22870 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 28726 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
Fondazione Santa Lucia, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l.R.C.C.S. , C.F. P_IVA e P.iva P_IVA, con sede in Roma, INDIRIZZO in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig.ra NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Roma, INDIRIZZO I suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: EMAIL e EMAIL ed al seguente numero di fax: NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
Azienda Unità Sanitaria Locale RM2 (già ASL Roma C) (c.f.:
P_IVA) in persona del Direttore Generale e legale rapp. p.t. – Dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al seguente n. di fax NUMERO_TELEFONO e/o indirizzo p.e.c. EMAIL) presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso.
Controricorrente
nonché contro
Regione Lazio , c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, INDIRIZZO rappresentata e difesa nel presente giudizio in virtù di procura allegata al controricorso dall’avv. NOME COGNOME (TARGA_VEICOLO ed elettivamente domiciliata presso la medesima negli uffici dell’ente in Roma, alla INDIRIZZO la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 0651686900, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: EMAIL
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 5575 depositata il 29 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- La Fondazione RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo contenente condanna della regione Lazio e dell’Azienda unità sanitaria locale Roma C (Asl Roma C, divenuta Asl Roma 2) al pagamento di euro 3.087.200,00 a titolo di incremento del 7% per i maggiori costi, indotti dalle funzioni di didattica
e di ricerca, sulle attività assistenziali remunerate dell’anno 2007, previsto dall’art. 7, secondo comma, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n° 517.
2 .- Il decreto veniva separatamente opposto dalle due intimate ed i giudizi venivano riuniti e decisi dal Tribunale di Roma, il quale accoglieva l’opposizione della Regione Lazio (sul rilievo che gli Irccs sono equiparabili agli enti ospedalieri, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimata passiva la ASL e non la Regione, da considerarsi quale mero adiectus solutionis causa ) e rigettava quella formulata dall’Asl (identificata come unico soggetto passivo dell a obbligazione).
3 .-Adita dall’Asl, la Corte d’appello di Roma riformava la prima decisione e, in accoglimento del gravame, revocava il decreto anche nei confronti dell’Asl.
Secondo la Corte territoriale, ‘ in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida» ‘ andava confermato quanto già ritenuto nel proprio precedente n° 4582/2020, col quale era stato deciso che il finanziamento delle funzioni di didattica e ricerca, variabile tra il 3 e l’8%, spetta esclusivamente alle aziende ospedaliere di riferimento di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 517/ 99; che la Fondazione non aveva tenuto conto dei criteri fissati dalla normativa in tema di quantificazione della maggiorazione; che la Fondazione si era da sola proclamata ‘ azienda mista ‘, ma in assenza di un necessario atto formale di riconoscimento; che nella struttura era svolto solo l’insegnamento di neurologia -riabilitazione motoria, ma non il triennio clinico di formazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia; che sul punto era dirimente la sentenza del Consiglio di stato n° 879/2013, con la quale era stato affermato che la Fondazione Santa Lucia non era un’azienda ospedaliera ‘ di riferimento ‘, come richiede la disposizione dell’art. 2 d.lgs . n° 517/99, mentre lo era il Policlinico Tor Vergata, col quale la Fondazione aveva una convenzione; che tale protocollo d’intesa regolava esclu-
sivamente i rapporti tra i due contraenti, senza coinvolgere la Regione, la quale, peraltro, non lo aveva mai ratificato o approvato; che neppure quanto previsto dalla Conferenza Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 (incremento del 7% in favore di tutte le Aziende Miste già in essere e già riconosciute, tra cui gli Irccs pubblici) poteva estendersi alla Fondazione, in quanto soggetto di diritto privato.
4 .- Ricorre per cassazione la Fondazione Santa Lucia, affidando l’impugnazione a quattro mezzi.
Resistono la Regione Lazio e l’Asl, che concludono per la reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
L’Asl Roma 2 e la Fondazione Santa Lucia hanno depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo -intitolato ‘ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1, 2 e 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; dell’art. 12 delle “disposizioni sulla legge in generale” e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti normativi; dell’art. 1362 c.c. in relazione all’interpretazione degli atti amministrativi; nonché dei principi generali in materia di strutture private equiparate a quelle pubbliche ‘ -la ricorrente, premessa (nel paragrafo 1.1) una ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia (art. 6, secondo comma, del d.lgs. n° 502/1992; Delibera della G iunta regionale n° 4130 dell’8 luglio 1997; Protocollo di intesa 24 novembre 1997 tra Fondazione e Università Tor Vergata; art. 7 del d.lgs. n° 517/1999; Conferenza Stato-Regioni 15 dicembre 2005), insiste nel predicarsi ‘ azienda mista ‘ e deduce che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, non occorrerebbe, stando all’art. 2 del d.lgs. n° 517/1999, alcun ‘ apposito atto amministrativo, volto ad attribuire la qualifica di Azienda mista o «di riferimento» alla struttura ‘, donde l’erroneità della conclusione della Corte
d’appello che avrebbe identificato l” azienda mista ‘ col Policlinico di Tor Vergata, gestito dall’Università, mentre tale qualifica andava attribuita alla Fondazione Santa Lucia, per il solo fatto di svolgere la propria attività integrandola con quella universitaria: tale conclusione sarebbe confermata anche dalla Conferenza Stato-Regioni del 15 dicembre 2005, nella quale sarebbe espressamente prevista l’inclusione degli Irccs, anche a carattere monospecialistico (come Fondazione Santa Lucia), nelle ‘ aziende miste ‘, a prescindere dalla loro natura privata o pubblica (paragrafo 1.2).
D’altra parte (paragrafo 1.3), sarebbe anche erroneo il richiamo alla Sentenza del Consiglio di stato n° 879/2013, in quanto la Fondazione non aveva chiesto il pagamento dell’importo non quale ‘ azienda di riferimento ‘, ma quale ‘ azienda ospedaliera integrata ‘, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, lettera b) del d.lgs. n° 517/ 1999, avendo messo a disposizione dell’Università la propria struttura per l’attività didattica.
Da ultimo (paragrafo 1.4), la Fondazione RAGIONE_SOCIALE -in base all’art. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969 n° 130, agli artt. 41, 42 e 43 della legge 23 dicembre 1978 n° 833, al d.P.R. 20 dicembre 1979 n° 761, al d.P.C.M. del 18 luglio 1985 (disciplina confermata dallo art. 4, dodicesimo comma, del d.lgs. n° 30 dicembre 1992 502, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 1999 n° 229) -deduce di essere ospedale ‘ classificato ‘ e, dunque, di beneficiare (secondo la giurisprudenza del Consiglio di stato) della sostanziale equiparazione alle strutture pubbliche ai fini della remunerazione delle prestazioni senza limiti di spesa: equiparazione ex iure che sarebbe rimasta in vigore sino all’introduzione dei commi 2 -quater e 2quinquies nell’art. 8 -quinquies , avvenuta con d.l. 25 giugno 2008 n° 112, e che, pertanto, sarebbe valida per le remunerazioni oggetto di lite, riferibili all’anno 2007, salva la loro concreta quantificazione, rimessa alla Conferenza Stato-Regioni.
Col secondo motivo -rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., di provvedimenti amministrativi di valenza regolamentare e in particolare degli atti regionali (DGR n. 4130 dell’8.7.1997) su cui si è fondata la convenzione tra Università di Roma – Tor Vergata e la Fondazione ricorrente ‘ -la Fondazione lamenta che la Corte non ha considerato che con la Delibera n° 4130 la Regione avrebbe assentito all’utilizzazione da parte dell’Università Tor Vergata della Divisione di Neurologia – Riabilitazione Neuromotoria dell’Irccs Santa Lucia con cinquanta posti letto di degenza e quattro posti di day hospital e che il Protocollo d’intesa tra Università e Fondazione del 24 novembre 1997 sarebbe attuativo di tale Delibera regionale: atti che si inserirebbero in un procedimento amministrativo.
Col quarto mezzo -intitolato ‘ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli articoli 1362 e 1374 c.c. e dei principi generali in materia di interpretazione del contratto; dell’art. 11 delle “disposizioni sulla legge in generale” e dei principi generali sulla successione delle leggi nel tempo; dell’art. 113 c.p.c. e del principio iura novit curia ‘ -la Fondazione deduce che la Corte avrebbe escluso il diritto alla maggiorazione anche in base all’art. 14 del Protocollo d’intesa del 1997, senza avvedersi che tale Protocollo era anteriore alla maggiorazione introdotto col d.lgs. n° 517/1999, dunque con un atto successivo.
Il Protocollo, dunque, avrebbe dovuto essere integrato con le norme sopraggiunte, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.: donde la violazione da parte del giudice del merito dell’art. 113 cod. proc. civ. e del principio iura novit curia .
6.1 .- I motivi -da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione -sono inammissibili, in quanto non colgono l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata, e sono comunque infondati.
Prima di esaminarli più approfonditamente, conviene fare una breve ricostruzione del dettato normativo nella parte che qui viene in rilievo.
Sin dalla legge 12 febbraio 1968 n° 132 (cosiddetta Legge Mariotti) il legislatore tentò una prima embrionale integrazione nel sistema di assistenza ospedaliera di quelle strutture esterne al sistema stesso, ma già presenti nelle realtà territoriali in forme giuridiche diverse (fondazioni di scopo, ospedali privati, ecc…), prevedendo, dunque, (art. 1) che l’assistenza ospedaliera potesse essere erogata non solo dagli ‘ enti ospedalieri ‘, ma anche ‘ dagli ospedali psichiatrici, dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico (…) nonché dalle case di cura private ‘.
La platea di soggetti che potevano erogare assistenza ospedaliera è stata poi estesa con la legge 23 dicembre 1978 n° 833, includendosi nel novero anche (a) le Università, sulla base di convenzioni tra Regioni e Università, da ‘ attuare ‘ con ulteriori ‘ specifiche convenzioni ‘ tra Università e Asl (artt. 39); (b) gli enti di ricerca con ‘ attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale ‘, sempre sulla base di ‘ convenzioni analoghe ‘ (art. 40); (c) gli Istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, svolgenti ‘ specifiche attività di ricerca scientifica biomedica ‘, con la precisazione che per gli Irccs di diritto privato dovevano essere stipulate ‘ convenzioni per assistenza sanitaria ‘, mente per quelli di diritto pubblico era previsto unicamente il controllo ‘ nelle forme indicate dal primo comma dell’art. 49 ‘.
In questo contesto normativo venne previsto, per ciò che riguardava più in particolare il finanziamento degli Irccs, pubblici o privati, che esso fosse stabilito dal Ministero della sanità sulla base di una relazione sui programmi di ricerca, contenente ‘ gli elementi per la determinazione degli aspetti finanziari ‘ (art. 27 del d.P.R. 31 luglio 1980 n° 617).
Si è poi giunti alla disciplina data dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n° 502, il quale all’art. 4, terzo comma, nel testo originario, includeva nel novero degli ‘ ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera ‘ sia i ‘ policlinici universitari ‘, sia ‘ i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico, delle facoltà di medicina e chirurgia ‘ (norma dichiarata parzialmente incostituzionale da Corte cost. n° 355/1993 per eccesso di delega).
Si perviene poi al d.lgs. 21 dicembre 1999 n° 517, testo fondamentale in tema di rapporti tra Regione ed Università, il cui incipit (art. 1, primo comma) stabilisce che ‘ l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata (…) secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con l’Università ‘, con l’ulteriore previsione che tali protocolli d’intesa ‘ sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento ‘: disposizione che ha ricevuto attuazione con d.P.C.M. 24 maggio 2001, che pur nel mutato quadro costituzionale (dato dalla legge cost. n° 3 del 2001) conserva valore normativo, sebbene ‘ cedevole ‘ rispetto alle disposizioni regionali (Corte cost. n° 329/2003).
Il testo legislativo (n° 517/99) ha poi previsto, quanto ai rapporti tra Atenei e Regione, che ‘ a collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica ‘ (art. 2, primo comma) e che per un periodo transitorio di quattro anni tali aziende ospedalierouniversitarie si ‘ articolano ‘ in base a due tipologie organizzative (art. 2, secondo comma): (i) policlinici universitari a gestione diretta (‘ denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale ‘), costituite dall’Università d’intesa con la Regione (art. 2, ottavo comma) e (ii) presidi ospedalieri ‘ nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirur-
gia, anche operanti in strutture di pertinenza dell’università ‘ (denominati ‘ aziende ospedaliere integrate con l’università ‘), costituite col procedimento previsto dall’art. 4 del d.lgs. n° 502/1992 (art. 2, settimo comma).
In sostanza, le due tipologie organizzative erano (e sono ancora oggi) riconducibili a due ipotesi: una struttura (dotata di posti letto) gestita direttamente dall’Università, nella quale l’Asl fa confluire i suoi pazienti, ed una struttura (parimenti dotata di posti letto) gestita dall’Asl, nella quale l’Università fa confluire i suoi studenti.
Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto anche di disciplinare le modalità di identificazione dell’azienda ospedaliero -universitaria deputata a svolgere ‘ le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell’università ‘ ed ha, pertanto, previsto che ‘ er le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della università ‘, fosse individuata, di comune accordo tra Regione ed Università, una ‘ azienda di riferimento ‘, sia nell’ambito delle strutture indicate sopra sub (i) e (ii) (art. 2, quarto comma), sia nello ambito di altre ‘ specifiche strutture assistenziali private’ (art. 2, quinto comma), sebbene in subordine a quelle pubbliche.
In tal caso l’art. 7 del d.lgs. n° 517/1999 prevede che la Regione riconosca ‘ i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall’apporto di personale universitario ‘, dettando anche una disciplina transitoria.
Infatti ‘ n attesa di procedere alla verifica da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti per l’attività assistenziale (…), la Regione riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dello articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ‘, con la
precisazione che ‘ ino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto interministeriale 31 luglio 1997 (…) ‘.
La disciplina del rimborso dei maggiori costi indotti è poi confluita nel già citato d.P.C.M. 24 maggio 2001 (art. 1, settimo comma).
La disciplina degli Irccs ha invece seguito un percorso normativo diverso e, per così dire, parallelo, che -dopo essere passato attraverso le previsioni della legge n° 132/1968 e della legge 23 dicembre 1978 n° 833 -giunge alla riforma del 2003, introdotta col d.lgs. 16 ottobre 2003 n° 288.
Questo testo normativo ha previsto che gli Irccs di diritto pubblico potessero essere trasformati in Fondazioni (art. 2) e che queste ultime e gli Ircss non trasformati (dunque gli Irccs di diritto pubblico) fossero finanziati ‘ a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché dalle Regioni e da altri organismi pubblici e privati ‘ (art. 10, primo comma), ossia con ‘ na quota pari all’1% del Fondo sanitario nazionale (…) trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ‘.
Lo stesso decreto legislativo ha poi fatto salva ‘ l’autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato ‘.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, è agevole constatare che gli Irccs, oltre ai finanziamenti statali, possono essere destinatari di ulteriori agevolazioni da parte della Regione, consistenti nel rimborso dei ‘ costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca ‘, ove collaborino con gli Atenei ai sensi del d.lgs. n° 517/1999.
Tale effetto è chiaramente ribadito anche dal d.P.C.M. 24 maggio 2001, il quale, all’art. 2, settimo comma, prevede, per l’appunto, che la Regione è tenuta a riconoscere non solo alle aziende ospedalierouniversitarie, ma, più in generale, a tutte le ‘ aziende nelle
quali si realizza l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia ‘ (dunque, anche a quelle di diritto comune) i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca previsti nelle intese tra Università e Regioni (o Province autonome).
6.2. – Tenuto conto della ricostruzione normativa sopra esposta, si può constatare come la Regione, in base all’art. 7, secondo comma, del d.lgs. n° 517/1999, non sia tenuta a riconoscere i menzionati ‘ maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca ‘ indistintamente a tutte le strutture che collaborano col Servizio sanitario regionale, siano esse pubbliche o private o a carattere scientifico, ma solo ‘ alle aziende ospedaliere di riferimento di cui all’art. 2, commi 1 e 2 ‘, ossia a quelle aziende congiuntamente individuate nei ‘ protocolli d’intesa ‘ (art. 1, primo comma, d.lgs. n° 517/1999) stipulati tra Regione ed Università (art. 2 quarto comma) e che possono essere delle due tipologie sopra viste: ossia strutture direttamente gestite dall’Ateneo, verso le quali sono inviati i pazienti dal Servizio sanitario regionale, oppure strutture gestite dalle Asl, verso le quali l’Ateneo indirizza i propri studenti, oppure, ancora, quelle ‘ strutture assistenziali private ‘ che vengono individuate, ancora una volta, da Regione ed Università, utilizzate ‘ qualora non siano disponibili strutture nell’azienda di riferimento ‘.
La medesima previsione è contenuta anche nel d.m. Sanità 31 luglio 1997 (‘ Linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa università-regioni ‘), il quale all’art. 2, secondo comma, prevedeva che ‘ e università concordano con la regione, nell’ambito del protocollo d’intesa, ogni eventuale utilizzo di strutture assistenziali private, qualora non siano disponibili strutture nell’azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche ‘.
Com’è agevole notare, entrambe le disposizioni l’una per i policlinici universitari e l’altra per le aziende ospedaliere, pubbliche o pri-
vate, nelle quali veniva svolto il triennio clinico -prevedevano un provvedimento di individuazione della struttura, fungente da presupposto per il riconoscimento dei ‘ maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca ‘ (art. 6, secondo comma, del d.m. Sanità 31 luglio 1997).
Ora, dalla sentenza impugnata non risulta che la Fondazione Santa RAGIONE_SOCIALE si sia mai qualificata ‘ azienda designata ‘ ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 517/1999: emerge anzi che tale qualifica le sia stata negata nella motivazione della sentenza, sebbene la Corte romana l’abbia fatto per relationem , ossia richiamando il testo della precedente sua sentenza n° 4582/2020.
La Fondazione, tuttavia, oppone con i mezzi in esame l’esistenza della Delibera della Giunta regionale n° 4130 dell’8 luglio 1997, il cui esame sarebbe stato -a suo dire -pretermesso dal giudice del merito: deduzione con la quale la ricorrente pare voglia predicare un’equiparazione tra tale Delibera e la designazione prevista dall’art. 2, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 517/1999.
Essa, inoltre, oppone che tale Deliberazione dovrebbe essere interpretata tenendo conto delle norme sopravvenute e, in particolare, del d.lgs. n° 517/1999.
La tesi non può essere condivisa sotto alcun profilo, anzitutto, perché essa si pone nettamente fuori fuoco rispetto al nucleo della decisione impugnata, fondata sull’applicazione del Protocollo del 1997 concluso con l’Università di Tor Vergata.
In secondo luogo, la tesi è priva di autosufficienza.
Nella sentenza impugnata non è detto in alcun punto che tale atto amministrativo contenesse l’individuazione prevista dall’art. 2, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 517/1999 (designazione che, peraltro, non sembra nemmeno potesse intervenire, in quanto la Delibera risale a data anteriore a tale d.lgs.), né il ricorso per cas-
sazione lo trascrive o ne riassume il contenuto (ai sensi dell’art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).
Né pare che possa affermarsi un’equiparazione tra la Delibera e l’individuazione predetta, sol che si consideri, ancora una volta, l a anteriorità di essa al d.lgs. n° 517/1999 e, comunque, l’incensurabilità in sede di legittimità dell’interpretazione degli atti amministrativi compiuta dal giudice del merito, al pari della interpretazione dei contratti (sul che: Cass., sez. I, 3 giugno 2024, n° 15367).
Ne deriva la completa reiezione dei primi due mezzi.
Quanto all’equiparazione della Fondazione agli ospedali pubblici (quarto motivo), ancora una volta il mezzo non censura la ratio della sentenza, la quale, sempre per relationem , ha rigettato la domanda della ricorrente sul dirimente rilievo della applicabilità del Protocollo del 1997 (siglato tra Fondazione e Università), nel quale era previsto che l’Irccs si facesse carico ‘ di tutti gli oneri connessi al regolare svolgimento dell’attività assistenziale ‘.
La Corte ha poi aggiunto che nemmeno quanto determinato dalla Conferenza Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 potesse venire in aiuto alla Fondazione, in ragione della sua natura privatistica.
Ed anche tale conclusione non appare erronea, sol che si consideri che, per quanto sopra detto, ai fini del riconoscimento dei ‘ maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca ‘ (art. 7, secondo comma, del d.lgs. n° 517/1999) non rileva affatto la natura pubblica o privata degli enti che collaborano col Ssn o l’equiparabilità, sotto certi aspetti, degli enti privati a quelli pubblici, quanto l’individuazione di essi, nelle forme previste dall’art. 2, quarto e quinto comma, da parte dell’Università e della Regione.
In conclusione, deve essere sostanzialmente confermato non solo l’approdo cui è giunto il giudice amministrativo (si allude a Consiglio di stato n° 879/2013), ma anche quello cui è giunta questa stessa Corte, nell’identica materia che qui ora ci occupa, con
l’ordinanza Cass., sez. III, 13 febbraio 2025 n° 3690, in un caso quasi interamente sovrapponibile al presente, nel quale, peraltro, la Fondazione Santa Lucia è stata qualificata come ente di natura privatistica, con effetto di giudicato esterno anche sul presente procedimento (vertente tra le stesse parti di quello definito da Cass. 3689/2025).
7 .- Col terzo motivo (‘ Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ‘) la ricorrente deduce che nel copiare ed incollare la motivazione della sua precedente sentenza n° 4582/2020 (parimenti impugnata in sede di legittimità), la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 non avrebbe riguardato le prestazioni rese nel 2005, senza rendersi conto che in realtà le prestazioni oggetto di causa erano riferite all’anno 2007.
8 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto censura un passaggio motivazionale che non ha avuto rilievo decisivo.
9 .- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di ciascuna delle controparti, per la cui liquidazione -fatta in base al valore della lite (euro 3,087 milioni) ed al d.m. n° 55 ddel 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022 -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art . 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 20.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di
cui all’art . 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2025, nella camera di consi-