Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33566 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 33566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23878/2022 R.G. proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2963/2021 depositata il 28/07/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Regione Campania, con atto NUMERO_DOCUMENTO del 2 settembre 2003, aveva affidato alla società RAGIONE_SOCIALE la realizzazione di un progetto RAGIONE_SOCIALE (Accordo di Inserimento Formativo per l’Assunzione) che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato di nove tubisti saldatori, nell’ambito della misura P.O.R. Campania 2000/2006, concedendo un finanziamento di euro 118.800,00. Di questo complessivo finanziamento veniva pagato solo un acconto, sicché la società agiva in giudizio per il pagamento del saldo finanziamento, seppure nella misura ridotta di euro 90.392,89 sulla base di quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 146 del 26.10.2004.
La Regione Campania resisteva, proponendo domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento, rappresentando che il progetto era destinato alla formazione e assunzione di nove tubisti saldatori per un periodo di 5 anni (poi ridotto a due), e che in particolare la convenzione faceva obbligo a chi riceveva il finanziamento non solo dell’assunzione ma anche del mantenimento del posto di lavoro sovvenzionato per un periodo di almeno 5 anni, prevedendo la riduzione del contributo nel caso di mancata o parziale assunzione. Deduceva che nel caso di specie il finanziamento non era stato saldato, perché la società aveva provveduto all’assunzione di otto dei nove partecipanti, atteso che uno di essi aveva rinunciato ad essere assunto, ma in seguito sette degli otto dipendenti avevano rassegnato le dimissioni, mentre uno di essi era stato licenziato dall’impresa per giusta causa, essendosi assentato senza giustificazione dal lavoro per più giorni consecutivi.
Il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda e dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della società.
La Corte d’appello, adita dalla società, ha riformato la sentenza impugnata, considerando che la cessazione del rapporto era dipesa unicamente dalla volontà dei dipendenti e la società non avrebbe potuto provvedere a sostituire i lavoratori dimissionari con altri della medesima
professionalità, incombente peraltro non previsto dall’atto di concessione, in quanto si trattava di operai specializzati che erano stati appositamente formati. Ha quindi ritenuto insussistente l’inadempimento della società e condannato la Regione al pagamento dell’importo a saldo del finanziamento, ridotto proporzionalmente secondo i criteri di cui alla determina n. 146/2004, detratto l’acconto già versato.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione, affidato a tre motivi. La società ha svolto difese con controricorso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025 ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore di parte controricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi agli atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 1372 c.c. e degli artt. 1, 4 e 7 della Convenzione n. 866 del 26.6.2003. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui l’Amministrazione viene erroneamente ritenuta obbligata, in palese difformità dalle previsioni di cui agli artt. 1, 4 e 7 della convenzione accessoria stipulata, a corrispondere un contributo in realtà non spettante ai sensi della convenzione medesima e degli atti disciplinanti la concessione del contributo di cui è causa; rileva che l’art. 4 della convenzione stipulata fa obbligo al soggetto attuatore dell’assunzione dei partecipanti, con contratto a tempo indeterminato, entro 45 giorni dalla conclusione delle attività formative. Inoltre il successivo art. 7 prevede espressamente che « il posto di lavoro creato e sovvenzionato dovrà essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni (ridotto poi a due anni) successivo all’assunzione, che comunque dovrà avvenire con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ». Il medesimo art. 7 poi dispone che « nel caso di mancata o parziale assunzione, il finanziamento
non sarà erogato o sarà proporzionalmente ridotto in ragione delle assunzioni non effettuate, rimanendo a carico dell’impresa i costi sostenuti per la parte di formazione sostenuta in Azienda, ad esclusione delle spese per gli allievi. Permangono le condizioni sanzionatorie nel caso di non mantenimento del posto di lavoro per il periodo di 5 anni successivi all’assunzione, nelle modalità e nelle forme definite dal comma precedente» . Per tale ragione la sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce il diritto alla corresponsione del contributo, pure in presenza di un totale venir meno delle finalità per le quali è stato concesso, si pone in violazione degli artt. 1 (richiamante espressamente gli atti normativi ed amministrativi disciplinanti il finanziamento in esame), oltre che degli artt. 4 e 7 della convenzione n. 866 del 26.6.2003.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1453 c.c. e 1463 c.c. e dell’art. 4 regolamento CE n. 2204 del 12.12.2002. La ricorrente osserva che la finalità dei progetti RAGIONE_SOCIALE è quella di favorire l’inserimento ed il reinserimento nel lavoro di giovani ed adulti nonché di valorizzare le risorse umane attraverso percorsi formativi indirizzati ai lavoratori appartenenti alle c.d. categorie svantaggiate del mercato del lavoro, al fine della loro assunzione a tempo indeterminato. I progetti finanziati non hanno come finalità soltanto la formazione, ma soprattutto l’assunzione dei lavoratori c.d. svantaggiati per il periodo minimo prescritto (2 anni), con la conseguenza che il mancato adempimento di tale obbligo prescritto a carico delle imprese finanziate impone alla Regione Campania l’immediata revoca del contributo con il conseguente recupero delle somme erogate, le quali in tempi rapidi sono destinate alla realizzazione di altri progetti, come previsto dalla normativa comunitaria, trattandosi di finanziamenti disposti ed erogati dalla Comunità Europea. La Regione deduce inoltre che non può essere accolta la tesi avversa, secondo la quale dovrebbero essere comunque erogate le spese di formazione, atteso
che se in caso di mancata assunzione o di mancato mantenimento del posto per il periodo minimo previsto, i finanziamenti dovessero comunque coprire le spese di formazione sostenute, si otterrebbe l’effetto -certamente non voluto dalla normativa comunitaria e regionale – di finanziare soltanto le imprese stesse e le associazioni operanti nel campo della formazione per presunti costi di progettazione, coordinamento didattico e di rendicontazione. I finanziamenti erano infatti previsti in funzione di percorsi formativi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato; l’interpretazione datane, invece, dalla controparte trasforma i finanziamenti in aiuti alle attività di formazione. Una volta accertato, che l’inadempimento costituisce ipotesi tipica di restituzione del finanziamento, in quanto si è in presenza di un caso di non corretto utilizzo delle somme (sviate dalla loro precipua finalità) e di inadempimento agli obblighi assunti.
3. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione art. 1218 c.c. Si censura, la sentenza impugnata per violazione delle previsioni di cui all’art. 1218 c.c., atteso che a fronte dell’allegazione circostanziata dell’inadempimento contestato da parte della Regione Campania, era, in ogni caso, onere di controparte dimostrare l’assenza di colpa. La ricorrente osserva che la contestazione di inadempimento riguardava la circostanza, molto singolare e comunque evidenziante chiare negligenze da parte datoriale nella gestione dei rapporti di lavoro o quantomeno nella selezione di personale adeguatamente motivato, che sette degli otto corsisti assunti, in data 11.3.2004, al termine del corso di formazione si erano dimessi subito dopo l’assunzione, mentre l’ottavo era stato licenziato nel febbraio 2006, senza quindi neanche maturare il termine minimo biennale previsto. Secondo la parte ricorrente, a fronte di tale inadempimento era onere della controparte fornire la prova contraria.
-I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.
Il Procuratore generale ritiene corretta la soluzione offerta dalla Corte d’appello, posto che l’esercizio del diritto del lavoratore di rescindere il contratto di lavoro, soprattutto se previsto a tempo indeterminato, nei modi e nei tempi previsti dal contratto collettivo di lavoro, costituisce un potere rispetto al quale non vi è facoltà di impedimento da parte del datore di lavoro. Osserva che la ipotesi sanzionatoria contemplata dall’art. 7 del contratto (« in caso di mancata o parziale assunzione, il finanziamento non venga erogato o sarà proporzionalmente ridotto in ragione delle assunzioni non effettuate… » ) riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui la società abbia proceduto al licenziamento anticipato dei lavoratori violando così il suo impegno.
Ciò premesso, si osserva che parte ricorrente in questa sede ripropone la tesi della avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento da parte della impresa, causa petendi della sua domanda riconvenzionale, senza confrontarsi con la ragione decisoria. Il dedotto sviamento delle finalità del finanziamento viene rappresentato non come fatto oggettivo, rilevante in sé e quindi – in ipotesi – come causa di impossibilità sopravvenuta, ma come l’effetto di un colpevole inadempimento della controparte.
Secondo la ricorrente, la circostanza che la Corte d’appello abbia affermato che le dimissioni del dipendente costituiscono pacificamente atto unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro a prescindere dalla volontà del datore di lavoro non sarebbe sufficiente ai fini dell’esclusione che l’appellante si sia resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti con l’atto di concessione del 26.06.2003, perché a fronte di una specifica contestazione della Regione l’impresa avrebbe dovuto dimostrare la sua non colpevolezza.
La ricorrente non considera che il giudice del merito ha sostanzialmente affermato che essa Regione non ha allegato e contestato un fatto idoneo costituire inadempimento, ma un fatto che sfugge alla sfera di controllo del debitore e non dipende dalla sua volontà, sicché è la stessa contestazione a restare priva di valore ai fini della chiesta risoluzione per inadempimento.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il creditore che agisca per l’inadempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento ( ex multis : Cass. n. 13685 del 21/05/2019; Cass. n. 1080 del 20/01/2020; Cass. n. 20150 del 22/06/2022). Ciò significa anche che il fatto allegato come inadempimento deve corrispondere alla (mancata) prestazione prevista nel titolo; nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato, con giudizio di fatto in questa sede incensurabile, che si trattava non di mancato mantenimento in servizio dei lavoratori da parte della impresa – e cioè dell’obbligazione dedotta nel titolo -ma di dimissioni dipendenti unicamente dalla volontà dei lavoratori.
Quanto al resto, la Corte d’appello ha rilevato che « con decreto dirigenziale n. 146 del 26.10.2004, sono stati dettati i criteri per la riparametrazione del finanziamento in caso di mancata o parziale assunzione, precisando che in tale ipotesi sarebbero rimasti a carico della Regione, per ciascun allievo non assunto, il 25% dei costi destinati ad attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione; i costi per le attività di teoria; per i docenti, tutor e le spese generali come da piano finanziario approvato; i costi riferiti agli allievi; il gettone di presenza orario, le assicurazioni ed i viaggi; mentre sarebbero rimasti a carico
dell’impresa i restanti costi destinati alla formazione in azienda, da restituire in sede di rendicontazione finale. Dal quadro normativo e contrattuale emerge che la mancata o parziale assunzione dei partecipanti al corso di formazione non costituisce causa di risoluzione del contratto, bensì di perdita, totale o parziale, del finanziamento ».
Ha quindi ritenuto, ed anche questo è un giudizio di fatto in questa sede incensurabile, che si fosse verificato un evento previsto in contratto non come causa di risoluzione, ma come causa di riduzione del contributo, liquidandolo infatti in misura ridotta, rimodulando l’importo secondo i criteri di cui alla determina n. 146/2004 e sulla base di dichiarazioni non contestate.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
COGNOME NOME NOME
NOME COGNOME