Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 861 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 861 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26419 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat a presso l’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata avverso la sentenza 460/2021 depositata il 20 aprile 2021 della Corte di appello di Ancona.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. al fine di sentire accertare e dichiarare l’illegittimità degli addebiti operati dalla stessa a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni di valuta.
La banca si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda attrice.
Il Tribunale di Fermo ha disatteso l’eccezione di prescrizione proposta dalla banca e condannato quest’ultima al pagamento della somma di euro 84.920,25, oltre interessi.
2 . ─ Il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è stato parzialmente accolto, con riguardo al tema del tasso di interesse da applicare alla somma capitale.
-Avverso la sentenza di appello, resa dalla Corte di Ancona il 20 aprile 2021, la banca ricorre per cassazione facendo valere dieci motivi di impugnazione. Il ricorso non è resistito, essendo RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello relativo alla valida pattuizione del tasso degli interessi. Viene dedotto che attraverso il primo motivo di appello si era dedotto che nel contratto del 18 ottobre 1983 era stata convenuta una precisa misura del tasso debitore; si lamenta che la Corte di appello abbia omesso di motivare al riguardo.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha rilevato che il detto contratto conteneva «un generico riferimento alle ‘condizioni usualmente praticate dalle banche sulla piazza’». Non ricorre, dunque, l’omessa pronuncia sul richiamato motivo di gravame. Né può farsi questione di omessa motivazione: infatti, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).
2. -Col secondo motivo e denunciata la violazione o errata interpretazione degli artt. 1284 c.c. e 117 t.u.b. anche in relazione all’art 1419 c.c. e alle norme dei contratti con riferimento alla pattuizione degli interessi convenzionali. Si rileva che il contratto conteneva l’espressa pattuizione della misura del tasso debitore e che il rinvio alle condizioni degli usi su piazza rappresentava «una condizione prestampata del modulo»; in conseguenza, secondo la ricorrente, la clausola contenente il detto rinvio doveva «ritenersi inoperante», risultando presente, nel contratto, la predeterminazione del tasso di interesse in cifra.
Il motivo è inammissibile.
Esso si risolve in una confutazione dell’accertamento di fatto operato dalla Corte territoriale quanto al contenuto della clausola relativa alla misura degli interessi. È noto, in proposito, che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).
3. -Il terzo motivo lamenta l’omessa o apparente motivazione in ordine alla prescrizione. Il mezzo di censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ivi disattesa l’ eccezione di prescrizione. Si rileva che il consulente tecnico aveva preso in
considerazione l’affidamento e individuato le rimesse solutorie; si sostiene che «la riaffermata esistenza di un fido» non aveva «incidenza agli effetti dell’eccezione di prescrizione e dell’individuazione delle rimesse medesime» e che non poteva attribuirsi rilievo alla mancata segnalazione di sconfinamenti da parte della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, visto che tale segnalazione avviene sulla scorta del saldo medio su base mensile «e quindi con un criterio del tutto avulso rispetto a quello necessario per rilevare l’esistenza di rimesse solutorie, che fa riferimento al saldo giornaliero secondo il criterio del c.d. saldo disponibile».
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto corretto il ragionamento del Giudice di prima istanza, il quale aveva individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo ricalcolato in ragione dell’eliminazione delle appostazioni in conto illegittime, con la conseguenza che la verifica del consulente tecnico d’ufficio, operata «sulla base della mera contabilità della banca e non previo di calcolo con depurazione delle somme non dovute» risultava essere «errata e inutilizzabile». Ha evidenziato il Giudice di appello che non era comunque necessario disporre un nuovo accertamento tecnico in quanto dalle risultanze della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultava che la società era «sempre rimasta nei limiti del fido accordatole»; ha osservato che i saldi trimestrali negativi risultavano non sporadici, ma costanti nel tempo, senza che vi fosse alcuna segnalazione; ha ritenuto si configurassero sufficienti elementi per dimostrare l’esistenza di un affidamento di fatto, senza che rilevasse, sul punto, l’assenza di forma scritta.
E’ indubitabile che sul tema che qui interessa la sentenza sia munita di una motivazione e che la stessa sia tutt’altro che apparente, per tale dovendosi considerare quella motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente
inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).
4. -Col quarto motivo si oppone la violazione degli artt. 1823, 1842, 1843 e 1194 c.c., oltre che dell’art 117 t.u.b.. Si contesta che lo sconfinamento del cliente potesse essere desunto dalle segnalazioni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, «e quindi in virtù di un saldo mensile, piuttosto che del saldo giornaliero da determinare sulla scorta della ricostruzione contabile secondo il criterio del saldo disponibile» e si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto configurabile il fido di fatto quando a norma dell’art. 117 t.u.b., i contratti bancari debbono essere conclusi per iscritto.
Il motivo è nel complesso infondato.
L’apprezzamento delle risultanze del la RAGIONE_SOCIALE sfugge al sindacato di legittimità sotto il profilo, qui dedotto, della violazione di norme giuridiche; sintomaticamente, la ricorrente non si mostra in grado di indicare la disposizione di legge che nella fattispecie sarebbe stata trasgredita: nessuna delle norme codicistiche è infatti puntualmente riferibile a quanto esposto nel mezzo di censura. Si rileva che l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in
contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).
Quanto alla seconda doglianza, basata sulla forma prescritta per i contratti bancari, si osserva che in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993), o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest’ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell’art. 127, comma 2, del citato testo unico, la nullità stessa (Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997; nello stesso senso, Cass. 24 gennaio 2024, n. 2338, secondo cui, nel caso di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale).
-Il quinto motivo propone una censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art 111 Cost. per omessa pronuncia in ordine a un punto decisivo della controversia. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe potuto ritenersi esonerata dal disporre la consulenza tecnica d’ufficio in presenza della documentazione già acquisita.
Col sesto mezzo ci si duole dell’omessa o inesistente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si assume che con riguardo al mancato esperimento della consulenza tecnica la sentenza sarebbe viziata per omessa pronuncia o per motivazione apparente.
Entrambi i motivi vanno disattesi.
La Corte territoriale ha, osservato, come si è visto, che una rinnovazione della c.t.u. non era necessaria, in quanto «RAGIONE_SOCIALE è sempre rimasta nei limiti del fido accordato, di talché le rimesse devono considerarsi di natura ripristinatoria».
L’omessa pronuncia non può configurarsi, a fronte di un tema istruttorio, qual è quello del rinnovo della consulenza tecnica: infatti, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 20 ottobre 2017, n. 24830; Cass. 5 luglio 2016, n. 13716; Cass. 18 marzo 2013, n. 6715). Quest’ultimo, poi, non si ravvisa affatto, posto che la Corte di appello ha chiaramente spiegato la ragione per la quale non era necessario far luogo al rinnovo del richiamato incombente.
6. -Il settimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1823, 2033 e 2940 c.c.. La censura tocca la ratio decidendi con cui si è ritenuto che l’individuazione delle rimesse solutorie andasse operata sulla scorta del c.d. saldo banca, e non sulla base del c.d. saldo ricalcolato.
Il motivo è inammissibile.
Esso è privo di decisività. La Corte di appello ha ritenuto che tutte le rimesse fossero ripristinatorie in presenza di un «fido di fatto», il cui limite, in base a giurisprudenza di merito citata nella decisione impugnata, doveva identificarsi «con la più elevata esposizione debitoria raggiunta dal correntista». Il Giudice distrettuale ha desunto tale «fido di fatto» dall’assenza di comunicazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE d’Italia . E’ evidente, pertanto, un dato: la Corte territoriale, pur ritenendo dovesse giudicarsi della prescrizione avendo riguardo al
criterio del saldo ricalcolato, ha nella sostanza reputato irrilevante la questione, dal momento che tutte le rimesse dovevano ritenersi ripristinatorie in base al saldo documentato dagli estratti conto; infatti, la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è operata dall’istituto di credito proprio su tale base documentale. Solo per completezza si osserva che, comunque, per la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della qualificazione della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, deve tenersi conto proprio del saldo ricalcolato: in tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. 19 maggio 2021, n. 9141).
7. -Con l’ottavo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art 2033 c.c. per l’omessa pronuncia in ordine a un motivo di appello e, specificamente, quanto al riconoscimento degli interessi attivi nella ricostruzione del saldo di conto corrente in presenza di una domanda di ripetizione dell’indebito formulata solo con riferimento alle poste passive illegittimamente iscritte nel conto. La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia mancato di statuire sul motivo di gravame con cui si era lamentato che nel ricalcolo del saldo non potessero essere conteggiati gli interessi attivi per il cliente, in assenza di una domanda in tal senso.
La questione che si assume non esaminata è di natura processuale, consistendo in un ‘asserita ultrapetizione del Giudice di primo grado: dunque non può prospettarsi, sul punto, alcuna omessa pronuncia; infatti, il mancato esame, da parte del giudice del merito, di
una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26913; Cass. 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. 12 gennaio 2016, n. 321).
L ‘assunto per cui non poteva farsi luogo all’accreditamento degli interessi attivi non merita comunque condivisione. Gli interessi bancari convenuti col contratto di conto corrente hanno natura corrispettiva. E’ ben vero che in tema di obbligazioni pecuniaria gli interessi -contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria -hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (Cass. 25 novembre 2021, n. 36659; Cass. 19 settembre 2016, n. 18292). Nondimeno, come si desume dalla sentenza impugnata, la statuizione di condanna della pronuncia del Tribunale ha avuto ad oggetto il saldo rettificato (pag. 7). Ebbene, una domanda di pagamento del saldo corretto a seguito dell’espunzione di addebiti illegittimi non può non implicare la richiesta, da parte del correntista, dell’accredito degli interessi attivi che si determinano in ragione delle rettifiche contabili e il conseguente delinearsi del nuovo andamento del rapporto (che da passivo, divenga attivo per il cliente). La rielaborazione del saldo impone che si escludano gli addebiti illegittimi e si proceda, al contempo, all a ricostruzione dell’andamento del conto sulla base de lla regolamentazione legale o convenzionale dello stesso: di talché, se tale regolamentazione comprende l’accredito di interessi al correntista in caso di saldi attivi, tali interessi vanno senz’altro conteggiati ; essi, in presenza di chiusure periodiche a credito per il cliente, sono riconosciuti senza necessità che quest ‘ ultimo li richieda, gius ta l’art. 1825 c.c. . Diversa conclusione si imporrebbe se la domanda attrice avesse avuto
un diverso contenuto e fosse stata, in via di mera ipotesi, declinata nei termini della mera ripetizione dell’indebito rappresentato da isolati importi riscossi dalla banca senza titolo: ma la ricorrente non deduce ciò e il contenuto della sentenza di primo grado smentisce che nel caso in esame ricorresse una tale fattispecie.
-Col nono mezzo si lamenta la falsa applicazione e interpretazione dell’art 2033 c.c., dell’art 117 t.u.b. e dell’art 112 c.p.c. in relazione alla domanda relativa a spese ed oneri, nonché la violazione dell’art 112 c.p.c. per non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto legittima la rideterminazione delle spese e degli oneri operata dal Tribunale in assenza di domanda in tal senso.
Il motivo appare fondato.
La Corte di appello ha rilevato che «la verifica delle spese illegittimamente sostenute rientra nell’accertamento della corretta applicazione degli artt. 117 e 118 t.u.b., valendo per le spese e gli oneri le stesse considerazioni sulla nullità della clausola di cui all’art. 7, comma 3, delle condizioni generali di contratto»; ha inoltre valorizzato la circostanza per cui NOME, «pur non avanzando specifica richiesta, ha domandato la condanna alla restituzione ‘ della maggiore o minore somma che risulterà dalla istruttoria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ‘».
Il Giudice distrettuale ha negato, dunque, che riguardo alle voci qui in esame fosse stata proposta alcuna specifica domanda: e tanto esclude che potesse provvedersi allo scomputo delle medesime. Né rileva che l’odierna intimata avesse esteso, con la citazione, la domanda a un importo diverso da quello domandato, dal momento che la formula adottata era idonea a precisare la portata del petitum , ma non valeva ad ampliare la causa petendi.
-Il decimo motivo prospetta la violazione della l. n. 108 del 1996 in ordine ai criteri da seguire nella verifica dell’usura, la violazione
del principio di omogeneità dei termini di raffronto per la verifica del superamento del tasso soglia e la disapplicazione della pertinente formula della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, oltre che l’asserita irrilevanza dell’usura sopravvenuta. Ci si duole che ai fini della verifica dell’usura la Corte distrettuale non abbia tenuto conto della maggiorazione da applicare al tasso effettivo globale medio rilevato dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia. Si osserva, poi, che la Corte di merito avrebbe mancato di far riferimento alle formule elaborate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia per l’applicazione delle norme in materia di tassi usurari. Infine, si rileva che nel rapporto di conto corrente le variazioni del tasso di interesse originariamente pattuito intervenute nel corso dei trimestri «non possono ritenersi integrative della fattispecie in questione sanzionabile ex art 1815 c.c. per la ragione che attengono alla fase esecutiva del rapporto e non a quella contrattuale»: oppone, dunque, che con riguardo a tali variazioni si configurerebbe un’usura sopravvenuta, come tale legittima.
Il motivo è parzialmente fondato.
La Corte di merito, con riguardo alla commissione di massimo scoperto, ha ritenuto non necessario conformarsi alle istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia e ha ritenuto che la commissione in questione dovesse comunque tenersi in considerazione ai fini dell’usura; ha rilevato che in proposito dovevano considerarsi tutti gli oneri che il soggetto finanziato aveva sopportato in connessione con l’uso del credito. La stessa Corte ha poi escluso che l’usura sopravvenuta si configurasse.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, la pronuncia non s i conforma all’insegnamento delle Sezioni Unite, cui il Collegio reputa debba darsi continuità: « In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108
del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il «tasso soglia» -ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 – e con la «CMS soglia» -calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati » (Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303).
Per il resto il motivo va disatteso.
Non è spiegato, anzitutto, quali siano «le circolari e le istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia » cui la Corte di merito avrebbe mancato di conformarsi: di talché la censura deve considerarsi inammissibile per assenza di specificità.
A proposito dell’usura sopravvenuta si osserva, invece, quanto segue. Dispone l’art. 1, comma 1. d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. n. 24/2001: « Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento ». La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (Cass. 12 luglio 2007, n. 15621; in senso conforme: Cass. 12 novembre
2008, n. 27009; cfr. pure Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, in motivazione): il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae. Ciò posto, l’inapplicabilità della richiamata disciplina al contratto per cui è causa potrebbe trovare fondamento ove fosse dato di riscontrare una modifica delle condizioni contrattuali, intervenuta nella vigenza della l. n. 108/1996, la quale abbia determinato l’esorbitanza del TEG (tasso effettivo globale) rispetto al tasso soglia. Poiché, a norma dell’art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente « si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto » nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l’inerzia del cliente, dall’altro), avente per l’appunto ad ogget to la modifica del preesistente assetto contrattuale. Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l’illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione; gli esempi che si potrebbero fare a quest’ultimo riguardo sono numerosi (si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4, c.c. 1712, comma 2, c.c.). Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall’art. 118, comma 2, cit.. In presenza dell’esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell’intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata (Cass. 23 luglio 2024, n. 2223, non massimata in CED ).
10. -In accoglimento del nono motivo e, per quanto di ragione, del decimo, la sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di
appello di Ancona che deciderà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie, il nono e, nei sensi di cui in motivazione, il decimo motivo; dichiara inammissibili il secondo e il settimo; respinge gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 19 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME