SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1674 2025 – N. R.G. 00001396 2024 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 29 09 2025
N. R.G. 1396/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente Consigliere istruttore- relatore Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1396/2024
con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
promossa da:
(C.F.
, con il patrocinio dell’avv. COGNOME
NOME
APPELLANTE
contro
(C.F.
, rappresentata e difesa dall’Avv. dall’Avv. COGNOME
COGNOME e
P.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO :
sentenza n. 918/2023 del Tribunale di Prato pubblicata il 30/12/2023
CONCLUSIONI
In data 11 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per
‘In via istruttoria: chiede che l’Ecc. Ma Corte di Appello di Firenze voglia integrare la CTU in atti e/o ammettere nuova consulenza tecnica che con riferimento ai rapporti intrattenuti fra le parti in causa determini il saldo del dare avere senza capitalizzazione alcuna fino al 31.12.2013 e con applicazione per i tassi di interesse passivi dei tassi sostitutivi ex art. 117, VII co., T.U.B. fino al 10.11.2015 riferimento al conto corrente 300086 e fino al 10.04.2013 fino con riferimento ai conti anticipi n. 2230086 e 350086, oltre che con espunzione di ogni voce di costo in assenza di convenzione o di mancato rispetto della stessa. Quindi determini quanto ancora dovuto all’appellante, al netto di quanto già liquidato con la sentenza di primo grado.
Nel merito: Piaccia all’Ecc. Ma Corte di Appello di Firenze, accogliere i motivi di appello e in riforma parziale della sentenza impugnata, previo ricalcolo del credito dell’appellante nei confronti della appellata con capitalizzazione semplice a far data dall’inizio dei rapporti intrattenuti dalle parti ed applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, VII co., T.U.B. fino al 10.11.2015 riferimento al c/c 30086 e fino al 10.04.2013 fino con riferimento ai conti anticipi n. 2230086 e 350086, condannare
, in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, detratto quanto accertato nella sentenza di I° grado, della ulteriore somma di €. 28.687,32, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda all’effettivo saldo.
Piaccia, altresì, in riforma della impugnata sentenza condannare l’appellata all’integrale pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado, così come liquidate nella sentenza impugnata.
Sulle eccezioni e l’appello incidentale della convenuta
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello respingere, poiché infondate in fatto ed in diritto tutte le eccezioni e le domande formulate nei confronti di , nonché l’appello incidentale condizionato proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Prato n.918 del 30.12.2024.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio .’ .
Per
:
‘ Conclude: per l’inammissibilità e comunque per il rigetto delle domande proposte in danno della comparente , e quindi per l’inammissibilità o il rigetto dell’appello proposto dalla controparte ed in ipotesi condizionata: per il rigetto dell’appello principale di a seguito del qui richiesto accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla comparente , a parziale riforma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese. ‘
Fatti di causa – svolgimento del giudizio Il giudizio di primo grado
1
.
on atto di citazione notificato il 31 ottobre 2019 conve-
niva davanti al Tribunale di Prato
, esponendo:
di avere intrattenuto con la convenuta il rapporto di conto corrente bancario n. 43/00300086, aperto nel novembre 2002 e chiuso nel maggio 2018 ed i conti anticipi n 43/022300086 e n 43/000350086 , anch’essi estinti;
-di aver richiesto con istanza dell’agosto 2019 copia di tutta la documentazione;
che erano stati illegittimamente addebitati interessi anatocistici, ultralegali, CMS, condizioni peggiorative a seguito di variazioni unilaterali.
Parte attrice chiedeva la condanna della banca convenuta alla restituzione di complessivi € 52.933,16 o la diversa, minore o maggiore somma di giustizia, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le domande, eccependo la prescrizione.
Istruita la causa con documenti, CTU contabile, il Tribunale di Prato con sentenza n. 918/2023 pubblicata il 30/12/2023 così statuiva:
‘ a) accerta il credito complessivamente vantato dall’attrice nei confronti della convenuta, in considerazione dell’accertamento di voci non dovute sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio, in € 18.350,17;
condanna parte convenuta al pagamento della somma di cui al capo a favore dell’attrice, con interessi legali dalla data della domanda all’effettivo soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali liquidate in totale in € 11.977,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di notifica e CU, e poste per due terzi a suo carico e compensate per un terzo, con pari ripartizione delle spese di CTU liquidate con distinti decreti ‘
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
‘ Conto corrente nr 300086 ordinario,
È presente in atti il contratto regolarmente sottoscritto dalla cliente il 17 dicembre 2002 ed il regolamento negoziale contiene le principali condizioni concernenti i tassi di interesse a credito e a debito oggetto di variazione e gli elementi principali, previsti nel documento di sintesi.
Rispetto alle singole clausole, è prevista la clausola di contabilizzazione degli interessi a debito e a credito.
Quanto alla CMS, si osserva che è indicata la percentuale dell’1,50% applicabile su scoperti, sia entro che oltre il fido accordato, ma non ne sono esplicate le relative modalità di calcolo.
Non risultano prodotti i contratti di affidamento per apertura di credito dalla data di apertura del rapporto sino al 10 novembre 2015, pur risultando dagli estratti conto -secondo quanto riscontrato anche dalla Ctu l’entità del fido accordato come aper-
tura di credito nella misura di € 10.000,00, formalizzato tuttavia, in tale misura, solo con contratto del 10.11.2015.
b) Conto corrente nr 22300086 anticipi
Risulta concluso il 17 dicembre 2002 e la banca convenuta ha prodotto in atti il contratto regolarmente sottoscritto dalla cliente, nonché allegato regolamento negoziale che contiene le principali condizioni concernenti i tassi di interesse a credito e a debito oggetto di variazione e gli elementi principali, previsti nel documento di sintesi, contenente anche la clausola di contabilizzazione degli interessi, a credito e a debito, con carattere di reciprocità
c) Conto corrente nr 350086 anticipi
Il contratto risulta essere stato concluso il 15 maggio 2003, ma al contempo è carente delle condizioni economiche riportate in forma scritta e la stessa consulente segnala che la prima convenzione risulta redatta il 18 luglio 2007, non prodotta in giudizio.
Non risulta quindi alcuna valida convenzione in ordine alla CMS.
A tal riguardo, secondo quanto evidenziato, solo nelle condizioni contrattuali del conto corrente ordinario era prevista valida clausola di contabilizzazione degli interessi a credito e a debito, conforme alle disposizioni normative vigenti all’epoca dei due rapporti, così che appare corretta la determinazione svolta dalla Ctu nella parte in cui ha ricostruito i saldi dovuti mantenendo gli interessi anatocistici dall’origine del rapporto sino all’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Le medesime considerazioni non possono essere svolte riguardo alla C.M.S. anche se ne è stata prevista la percentuale applicabile, le relative clausole devono considerarsi invalide in quanto indeterminate essendone stata omessa la esplicazione delle modalità di calcolo e la specificazione delle condizioni di applicabilità
Alle medesime conclusioni si deve pervenire per le voci delle ulteriori commissioni applicate ancorché non concordate per iscritto, secondo quanto riscontrato dal CTU
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE le considerazioni svolte dal CTU in ordine al c.d. metodo indiretto utilizzato per l’accertamento dell’affidamento di fatto si presenta-
no conformi ai criteri richiamati dalla giurisprudenza sopra richiamata l’eccezione di prescrizione risulta fondata solo in tali limiti, ed il computo dovrà essere operato sul saldo ricostruito e non sul c.d. saldo banca, in linea con l’opzione ermeneutica indicata nella pronunce della S.C.
il credito va determinato sulla scorta delle risultanze delle relazioni di carattere percipiente depositate in data 13 novembre 2021 e in data 30 novembre 2022 dalla CTU, dott.ssa , nella parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati in sentenza il credito complessivo della società può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CTU come saldo di € 18.350,17, in base agli estratti conti considerati
In considerazione dei contrasti interpretativi sussistenti al momento della introduzione del giudizio su alcune questioni di carattere dirimente e del parziale riconoscimento del credito oggetto della domanda, ai sensi dell’art 92 cpc ricorrono le condizioni per dichiarare la parziale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU separatamente liquidate, nella misura di un terzo. Per la quota residua, parte convenuta va condannata al relativo pagamento nella misura liquidata in dispositivo in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014 ( ai minimi solo per la fase decisionale), tenuto conto del valore della controversia e dell’attività svolta ‘ .
L’appello.
2 . Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
Erroneità della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Erroneità della sentenza in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Violazione dell’art. 1341 c.c.
2)Erronea motivazione della sentenza circa un punto decisivo della causa. Determinazione degli interessi applicabili ai rapporti di affidamento.
Erronea motivazione sulle spese processuali. Violazione dell’art. 92 c.p.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall’appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio
, che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, proponendo appello incidentale condizionato.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. in data 11 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3 . Con il primo motivo (‘ erroneità della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Erroneità della sentenza in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Violazione dell’art. 1341 c.c . ‘ ) parte appellante in sintesi lamenta ‘ la clausola contrattuale sull’anatocismo deve essere inserita in contratto fra le clausole vessatorie ed essere specificamente approvata per iscritto. Di conseguenza si ritiene il difetto di tali requisiti impedisca la sempre la capitalizzazione trimestrale degli interessi (Trib. Torino 20 giugno 2014). Ciò posto si ritiene, pertanto, che contrariamente a quanto stabilito nella sentenza anche per il periodo antecedente alla data dell’1.1.2014 il calcolo del dare avere fra le parti debba essere calcolato senza alcuna capitalizzazione degli interessi ‘.
Il motivo è infondato.
L’elenco delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. (‘ limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione .. decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria ‘) ha carattere tassativo (vedi Cass. 29/05/2014, n.12044; Cass. 25/08/2017, n.20397); peraltro nella fattispecie le condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente risultano separatamente sottoscritte (vedi documenti prodotti dalla banca convenuta con la seconda memoria ex 183 c.p.c.).
4 . Con il secondo motivo (‘ erronea motivazione della sentenza circa un punto decisivo della causa. Determinazione degli interessi applicabili ai rapporti di affidamento ‘) parte appellante in sintesi deduce: ‘ il tribunale ha calcolato gli interessi a debito dovuti dall’appellante alla banca secondo i tassi di interesse risultanti dagli estratti conto. Ciò in quanto pur risultando i rapporti bancari affidati fin dalla data del primo estratto conto, solamente nel corso del rapporto sono stati stipulati fra le parti contratti di apertura di credito. In proposito si osserva che solamente con i contratti di affidamento del 10 aprile 2013 (conto anticipi n.2230086 e conto anticipi 350086) e del 10 novembre 2015 (conto corrente 300086), risultano regolate le condizioni economiche relative agli affidamenti, nonostante gli stessi siano stati concessi all’attrice fin dalla data di inizio del rapporto ( anno 2002). Ne deriva che ai sensi dell’art. 117 T.U.B. gli affidamenti concessi, fino alle date dei contratti sopra indicati, devono ritenersi indeterminati ex art. 117, IV comma T.U.B, e conseguentemente, ai sensi del successivo VII comma, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il tasso di interesse sostitutivo pari al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, o di altri titoli simili emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ‘.
Il motivo è infondato.
Ai soli fini della determinazione delle rimesse solutorie il Tribunale, in adesione alle indicazioni della CTU, ha ritenuto esistente un ‘fido di fatto’ (vedi pag. 12 della prima relazione di CTU: ‘ non risultano essere stati versati agli atti contratti di affidamento per apertura di credito dalla data di apertura del rapporto e sino al 10.11.2015: per tale periodo l’entità del fido accordato a titolo di apertura di credito in conto corrente è stato pertanto desunto dalla rielaborazione degli estratti conto. Lo stesso è risultato essere stato pari ad € 10.000,00 ‘); la ritenuta esistenza di un ‘fido di fatto’ non può tuttavia comportare, come sostenuto da parte appellante, la rideterminazione degli addebiti sul conto corrente ex art. 117 TUB.
I tassi di interesse erano infatti comunque determinati e previsti nel contratto di apertura del conto corrente e gli interessi concretamente applicati, in correlazione con il riscontrato ‘fido di fatto’, erano inferiori a quelli espressamente pattuiti (vedi prima relazione di CTU, pag. 16 : ‘ Dalle verifiche effettuate in ordine ai tassi di interesse passivi
(TAN) effettivamente applicati sull’affidamento per apertura di credito, come dettagliatamente desumibile dal relativo prospetto (all. n. 30), è emerso quanto segue: nel periodo intercorrente tra il 17.12.2002 ed il 21.08.2007 i tassi di interesse effettivamente applicati agli utilizzi sia entro che oltre il fido sono risultati inferiori a quelli convenuti in data 17.12.2002 ‘).
5 . Con il terzo motivo (‘ erronea motivazione sulle spese processuali. Violazione dell’art. 92 c.p.c. ‘) parte appellante in sintesi deduce: ‘ il Tribunale ha erroneamente deciso in punto della regolamentazione delle spese di causa, stabilendo la compensazione fra le parti di un terzo delle medesime, e ciò sul duplice presupposto, da un lato, dei contrasti interpretativi sussistenti al momento dell’introduzione del giudizio su questioni dirimenti, e dall’altro sul parziale riconoscimento del credito oggetto della domanda. Partendo da quest’ultimo rilievo, va sottolineato che la differenza fra il credito quantificato nell’atto introduttivo in giudizio ed il credito riconosciuto nella sentenza, è in realtà da imputare proprio alla banca, che, seppur interpellata ex art. 119 T.U.B. per l’invio della documentazione relativa ai contratti intrattenuti tra le parti, ha trasmesso all’appellante solo parzialmente i documenti richiesti, salvo poi produrre integralmente in giudizio tutta la documentazione relativa ai conti impugnati Inoltre va evidenziato, ed è certamente rilevante agli effetti della regolamentazione delle spese, che al di là della quantificazione del credito, il Tribunale ha accolto tutti i profili di invalidità dei rapporti bancari sollevati dall’odierna appellante, con riferimento sia alla legittimità degli interessi conteggiati dalla banca sia alla legittimità delle commissioni applicate. Quanto ai presunti contrasti giurisprudenziali, ci limitiamo ad osservare che le eccezioni della banca hanno riguardato aspetti sui quali francamente le questioni interpretative non erano così indecise, prova ne sia che di tutte le eccezioni proposte dalla banca nessuna è stata accolta ‘ .
Il motivo è infondato.
Alcune delle nullità dedotte con l’atto di citazione (omessa iniziale pattuizione degli interessi, ad esempio) non ha trovato accoglimento, alcune delle eccezioni formulate dalla banca convenuta (parziale prescrizione, ad esempio) sono risultate fondate; l’istanza ex 119 TUB avanzata nell’agosto 2019 si riferiva a documentazione risalente ad oltre die-
ci anni prima (contratti iniziale del 2002); la parziale compensazione nella misura di un terzo appare quindi giustificata.
Peraltro il Tribunale ha liquidato le spese facendo riferimento al ‘ disputatum ‘, all’importo come richiesto in citazione (scaglione da 52.000,00 a 260.000,00 euro; valori medi salvo che per la fase decisionale: totale € 11.977 ,00, € 7.894,66 con la riduzione di un terzo), mentre in applicazione dell’art. 5 DM 55/2014 doveva invece avere ‘ riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata ‘ (€ 18.350,17) ed ha conseguentemente liquidato un importo comunque maggiore di quello spettante secondo valori medi in relazione allo scaglione di riferimento senza compensazione (scaglione da 5.200,00 a 26.000,00; compenso totale secondo valori medi € 5.077,00).
6 . Stante l’integrale rigetto dell’appello principale rimane assorbito l’appello incidentale espressamente qualificato come condizionato.
7 . La sentenza impugnata deve essere confermata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 2.100,00 (fase di studio € 600,00; fase introduttiva € 500,00; fase decisionale € 1.000,00 ), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell’appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall’art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da
nei confronti di
avverso la sentenza n. 918/2023 del Tribunale di Prato pubblicata il 30/12/2023, così provvede:
RIGETTA
l’appello principale, dichiara assorbito l’appello incidentale condizionato e per l’effetto
CONFERMA
la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell’appellante principale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 2.100,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Consigliere relatore – estensore Dott. NOME COGNOME
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.