Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3319 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3319 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14565/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 340/2021 depositata il 19/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE e i garanti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno in data 30 aprile 2002 a favore di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato ingiunto il pagamento degli importi di € 181.451,28 , € 15.129,13 ed € 19.359,95 relativi a tre rapporti di conto corrente. Gli opponenti hanno promosso domanda riconvenzionale per indebito oggettivo e per risarcimento danni, deducendo -come risulta dalla sentenza impugnata -l’ indebita capitalizzazione degli interessi e del loro calcolo e la natura vessatoria -per quanto qui rileva – della clausola derogatoria della competenza per territorio e chiedendo dichiararsi nulle le fideiussioni.
Il Tribunale di Salerno -previo espletamento di CTU – ha rigettato la domanda riconvenzionale e accolto parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il saldo a favore della banca in € 158.420,05.
Hanno proposto appello la società debitrice e i garanti, riproponendo -per quanto qui rileva -l’eccezione di incompetenza per territorio, essendo la clausola derogatoria della competenza in
contrasto con il disposto dell’art. 1469 -bis , terzo comma, n. 8 cod. civ. pro tempore.
La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello degli opponenti, nel cui giudizio si è costituita la cessionaria dei crediti RAGIONE_SOCIALE Il giudice di appello ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che i contratti di affidamento erano stati stipulati in Salerno, ritenendo irrilevante il richiamo alla disciplina del consumatore, essendo il debitore principale imprenditore e avendo i fideiussori prestato garanzia per attività imprenditoriale funzionalmente collegata e accessoria al debito principale. Ha, poi, ritenuto corrett a l’esclusione della Commissione di Massimo Scoperto (CMS) dal Tasso Economico Globale (TEG), trattandosi di contratti precedenti l’entrata in vigore dell’art. 2 -bis d.l. n. 185/2008. Ha, infine, ritenuto corretto l’operato del CTU, nella parte in cui ha depurato l’accertamento dei saldi in assenza degli estratti conto in relazione agli ultimi sette anni di rapporto. Ha, infine, ritenuto nuova la questione dell’applicazione del saldo zero, rigettando -peraltro -nel merito le difese degli appellanti in base al principio di non contestazione.
Propongono ricorso per cassazione i garanti della debitrice principale, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il successore della banca cedente, già costituito in appello, ulteriormente illustrato da memoria. E’ rimasta intimata la banca incorporante della cedente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 113, 115 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, dopo avere rilevato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della banca cedente (incorporata in
n. 14565/2021 R.G.
RAGIONE_SOCIALE), non ha verificato che la cessionaria fosse realmente la cessionaria titolare del credito per cui è causa. Osserva parte ricorrente che la carenza di legittimazione ad agire è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e osserva che il cessionario non avrebbe provato la titolarità del credito, onere che non può ritenersi assolto dalla pubblicazione della cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale.
Il primo motivo è inammissibile in quanto questione nuova, non dedotta nel precedente grado di giudizio, in cui il cessionario si era già costituito con comparsa del 2 febbraio 2015 (come riportato anche dal ricorrente). Né la questione può essere rilevata di ufficio in sede di legittimità, posto che gli eventuali accertamenti officiosi che possono essere operati dal giudice in tema di operatività delle norme imperative si scontrano con il limite del divieto degli accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità (Cass., n. 20438/2019), posto che le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass., n. 1171/2025; Cass., n. 28983/2023; Cass., n. 20713/2023).
14565/2021 R.G. 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza di cui agli artt. 38, 637 cod. proc. civ., 1469bis n. 19) e 1469quinquies cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha dichiarato l’incompetenza del giudice del procedimento monitorio a favore del foro del consumatore. La censura viene articolata sotto un triplice profilo. In primo luogo, si censura la statuizione secondo cui la Corte di Appello avrebbe ritenuto incompleta l’indicazione dei fori alternativi , posto che il foro del consumatore assorbe tutti i possibili fori alternativi. In secondo luogo, si osserva che i contratti sarebbero stati stipulati in Pagani, luogo in cui sono sorte le obbligazioni a carico dei
ricorrenti. In terzo luogo, osservano i ricorrenti che i garanti vanno qualificati come consumatori in quanto fideiussori, senza che abbia rilievo l’accessorietà della garanzia all’obbligazione principale , per cui beneficiano del foro esclusivo del consumatore. Osservano, inoltre, i ricorrenti di non avere mai ricoperto i ruoli di soci o amministratori della società debitrice e di essere residenti nella circoscrizione del Tribunale di Nocera Inferiore.
4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la ricostruzione del rapporto bancario partendo dal saldo zero del primo degli estratti conto prodotti. Si contesta, preliminarmente, che la questione non sarebbe nuova, come rilevato dalla sentenza impugnata, essendo stata proposta sia in sede di opposizione, sia con la memoria in data 14 marzo 2003. Si osserva che la sentenza impugnata ha dedotto una carenza documentale tale da non impedire la ricostruzione del saldo, laddove la documentazione prodotta sarebbe frammentaria e incompleta, in quanto relativa solo alcuni periodi dei rapporti in essere. I ricorrenti censurano, in particolare, la ricostruzione effettuata dal CTU che, anziché partire dal saldo zero, sarebbe partito da un saldo iniziale di vecchie Lit. 180.722.193 nonostante le carenze documentali, anziché partire dal saldo zero. Osservano, inoltre, i ricorrenti come la questione del saldo zero fosse già stata proposta in primo grado in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e contestano che nel caso di specie vi sarebbe stato una corretta applicazione del principio di non contestazione. Concludono, pertanto, ritenendo che l’assenza di prova da parte della banca avrebbe dovuto condurre il giudice di appello a ricalcolare gli importi senza tenere conto del saldo passivo indicato dal CTU.
n. 14565/2021 R.G.
Con il quarto motivo si deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2, commi 1 e 4 l. n. 108/1996 e dell’art. 644 cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che il tasso soglia dovesse contemplare la Commissione di Massimo Scoperto (CMS). Parte ricorrente si richiama a Cass. 16303/2018 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia in relazione alla « Cms soglia» e, in particolare, all’importo della CMS percepita dalla banca in eccesso rispetto all’entità massima applicabile, il quale andrebbe addizionato agli interessi addebitati al fine di verificare il superamento del tasso soglia.
Il secondo motivo è fondato con assorbimento degli ulteriori motivi . E’ lo stesso controricorrente a evidenziare che è da tempo superato l’ orientamento secondo cui per determinare la qualità di consumatore, anche quale fideiussore, occorresse rapportarsi « alla natura della obbligazione garantita (v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827) mentre secondo il più recente orientamento (Cass. n. 28162 del 2019, Cass. n. 25914 del 2019 e Cass. sez. 3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32225, Cass. 8662 del 2020) i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso » (pag. 23 controricorso).
Tale mutamento di prospettiva riposa sul diritto dell’Unione, secondo c ui la nozione di « consumatore », ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo e va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione
(Corte di Giustizia UE, 30 aprile 2025, St. Kliment, C-429/24, punto 37; Corte di Giustizia UE, 24 ottobre 2024, LB, C-347/23, punto 25; Corte di Giustizia UE, 14 settembre 2016, COGNOME , C-534/15, punto 32; Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2015, Tarcău, C -74/15, punto 27 e giurisprudenza citata). La nozione di consumatore ha, pertanto, carattere oggettivo ed è indipendente dalle conoscenze concrete che la persona interessata può avere o dalle informazioni di cui tale persona realmente dispone (Corte di Giustizia UE, 24 ottobre 2024, Zabitoń, C -347/23, punto 25 e giurisprudenza citata).
L’orientamento di questa Corte, definitivamente consolidatosi con Cass., Sez. U., n. 5868/2023 (conforme, Cass., n. 25612/2025), secondo cui i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale (per cui è consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa), è espressione del mutamento del d iritto dell’Unione , in forza del quale « il fideiussore, persona fisica, non è un professionista ‘di riflesso’, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito» (Cass., Sez. U., n. 5868/2023, cit.). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che i fideiussori non possono ritenersi tali per avere prestato garanzia per una attività imprenditoriale del creditore garantito, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame della questione di competenza per territorio; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
n. 14565/2021 R.G.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 12/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME