Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5869 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6661/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2879/2020 depositata il 04/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Fondazione ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti di COGNOME a titolo di rimborso spese per il ricovero della madre, di cui egli era fideiussore. COGNOME ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo che il Tribunale ha accolto. Fa fondazione ha interposto gravame, respinto dalla Corte d’appello di Venezia, la quale, condividendo la motivazione del Tribunale, ha osservato che il costo della quota alberghiera viene supportato direttamente dall’ospite interessato oppure dal Comune mentre la parte restante della retta giornaliera è corrisposta mediante l’impegnativa di residenzialità per la quota di rilievo sanitario (impegnativa rilasciata dall’azienda sanitaria sulla base della graduatoria unica). Osserva pertanto che l’ingresso presso la struttura gestita dalla Fondazione avviene in ragione del possesso della impegnativa di residenzialità e cioè nell’ambito di un rapporto pubblicistico e non nell’ambito di un rapporto contrattuale di natura privatistica, nella quale non si può inserire pertanto, un atto privato quale la fideiussione. Ha quindi rilevato la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa non essendo negoziabile la prestazione socio -sanitaria.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Fondazione affidandosi a quattro motivi; non costituito COGNOME.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n.3 c.p.c. la violazione dell’ art. 1418 c.c. e dell’art 32 Cost. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto la nullità della clausola 5 del contratto senza indicare quale norme imperative sarebbero nella fattispecie specificamente violate e non ha tenuto conto che ciò che viene in rilievo non è la quota sanitaria della retta di soggiorno bensì solo la quota alberghiera sociale che
attiene ad altro genere di servizi, di tipo privatistico ed è a carico dell’ospite o in taluni casi a carico del Comune (art. 6 legge 328/2000).
-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. n. 4 3 la violazione degli artt. 6 comma IV legge 328/2000 e 1322 c.c. La parte ricorrente osserva che la Corte d’appello pur avendo ricostruito correttamente il rapporto contrattuale e riconoscendo espressamente la sussistenza di più componenti della retta, la componente sanitaria e quella alberghiera o sociale, arriva ad una conclusione palesemente contraddittoria con le premesse, poiché considera per intero il rapporto di carattere pubblicistico e non tiene conto di quanto dispongono gli artt. 6 e 25 della legge 328/2000. Osserva che l’integrazione della retta a carico dei Comuni non va richiesta dalle RSA ma si tratta di un potere riconosciuto solo in capo il cittadino beneficiario, ammesso che lo stesso ne abbia i requisiti. Nel caso di specie la ricoverata aveva fatto richiesta di integrazione con fondi comunali ma la richiesta era stata rigettata per mancanza di requisiti. Osserva che il limite all’autonomia negoziale può essere posto solo da una norma primaria e non risulta allegata l’inscindibilità fra prestazione sanitaria e socio -assistenziale.
3. -Il secondo motivo è fondato nei termini di cui appresso.
La motivazione resa dalla Corte di merito è effettivamente apparente, per tale intendendosi la motivazione che non consente di percepire le ragioni della decisione, segnatamente quando si tratti di motivazione perplessa o connotata da intrinseca contraddittorietà (Cass. n. 7090/2022; Cass. n. 22598/2018). Il giudice d’appello dopo avere premesso la distinzione fra quota alberghiera a carico dell’ospite e quota sanitaria a carico del SSN, ha concluso nel senso della nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa, sul rilievo che il contratto è di tipo pubblicistico
e nulla dicendo con riferimento alla quota alberghiera, pur avendo premesso che il relativo onere è a carico dell’ospite (e quindi si tratta di una prestazione di diritto privato).
La motivazione pertanto non corrisponde alle premesse e non tiene conto di quello che era il tema della contesa e cioè non già il pagamento della quota a carico del servizio sanitario nazionale, ma il pagamento della quota alberghiera. Inoltre, coglie nel segno la censura di mancanza di motivazione con riferimento alla mancata indicazione della norma imperativa cui il contratto sarebbe contrario.
La Corte di merito non considera peraltro che sul punto vi sono precedenti arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità. Segnatamente si è affermato che qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio -assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del Servizio sanitario nazionale laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l’erogazione di prestazioni sanitarie ‘pure’ o ‘inscindibili’ con quelle socio -assistenziali(Cass. 28321/2017). Ed ancora si è affermato che il contratto stipulato tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura residenziale adeguata non è nullo per difetto di causa, non essendo diretto all’erogazione, in forma esclusiva o prevalente, di prestazioni sanitarie da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, oggetto di un negozio privo di concreta funzione economica (Cass. 17234/2017).
4. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1938 e 1939 c.c.
La parte deduce che ha errato la Corte veneta a ritenere che, anche volendo considerare valido il contratto sottoscritto dal Bariola, non è dovuto comunque nulla avendo egli operato il recesso in data 11 luglio 2011; ciò in quanto gli impegni assunti dai parenti dei ricoverati in RSA o in altra struttura a titolo di integrazione della retta di degenza sono sempre revocabili secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 26863/2008. Parte il ricorrente deduce che il richiamo a questa giurisprudenza di legittimità non è pertinente perché la fideiussione è stata rilasciata a tempo indeterminato ma con un limite di non revocabilità per dieci anni; e quindi il recesso è nullo o comunque inefficace dal momento che è avvenuto dopo due anni del rilascio della fideiussione.
4.1. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. La parte deduce che la fideiussione, in quanto atto unilaterale per se’ neutro e lecito, non può essere dichiarata nulla.
5. Il terzo motivo è fondato.
Il precedente di giurisprudenza cui la Corte di merito si richiama nella sua motivazione riguarda la facoltà di recesso unilaterale prevista dall’articolo 1373 c.c. per contratti a esecuzione continuata o periodica in relazione alla esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio. Tuttavia qui si discute di un contratto che pure essendo a tempo indeterminato, contiene un clausola di non revocabilità per un periodo determinato (dieci anni) Pertanto la Corte non avrebbe potuto applicare sic et simpliciter l’art. 1373 c.c. ma avrebbe dovuto valutare se il vincolo convenzionale di mantenere fermo il contratto per dieci anni fosse
(o meno) impeditivo del recesso in relazione all’art. 1372 c.c. che impegna a rispettare il vincolo contrattuale.
Ne consegue l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità,
P.Q.M.
accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 06/02/2025.