SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 244 2026 – N. R.G. 00000740 2021 DEPOSITO MINUTA 02 03 2026 PUBBLICAZIONE 02 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d’ Appello dell’ Aquila
in persona dei magistrati:
Dr. NOME COGNOME COGNOME AVV_NOTAIO rel.
Dr. NOME COGNOME – Consigliera
Dr. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 740 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2021, vertente tra rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO come da procura allegata all’ atto di citazione in appello
– appellante
E
con sede legale in Roma , quale cessionaria del credito vantato da
, rappresentata da in
con sede legale
, in persona della procuratrice speciale dott.ssa
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
– intervenuta
E
quale procuratrice di
rappresentata in primo grado dall ‘ AVV_NOTAIO
– appellata contumace
E
nata ad Atri il DATA_NASCITA, in persona della madre esercente la responsabilità genitoriale , residente in Pineto INDIRIZZO, INDIRIZZO,
appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1060 del Tribunale Ordinario di Teramo, pubblicata in data 22/12/2020 in materia di contratti bancari ed azione revocatoria ordinaria
Conclusioni dell’appellante
‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame e in riforma della Sentenza appellata n. 1060/2020 del 22.12.2020 del Tribunale di Teramo,
IN INDIRIZZO
Previo accertamento incidentale della nullità della fideiussione rilasciata dal Sig. con contratto del 27.03.2002 in favore della già
rigettare l’azione revocatoria ordinaria proposta dall’attrice
IN INDIRIZZO
Previo accertamento del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della
circa la propria posizione creditoria, rigettare la proposta azione revocatoria, poichØ infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, nonchØ CPA, IVA e rimborso del 15%. ‘
Conclusioni dell’ intervenuta
‘1) In via preliminare accertare e dichiarare l’appello inammissibile per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
nel merito rigettare l’appello in quanto infondato in fatto e diritto, per le causali di cui in narrativa e, per l’effetto confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.’
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 1060 pubblicata il giorno 22/12/2020 il Tribunale Ordinario di Teramo condannava il sig. , quale fideiussore di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita, al pagamento a della somma di euro € 277.884,40 , oltre ad interessi, pari al saldo debitorio dei rapporti bancari
intrattenuti con la debitrice principale; dichiarava inoltre inefficace nei confronti della banca l’atto pubblico in data 28/10/2009, con il quale il sig. aveva donato alla figlia minorenne il diritto di proprietà su due appartamenti siti in INDIRIZZO, con riserva in suo favore del diritto di abitazione; condannava il sig. a rifondere alla banca le spese del giudizio ed ordinava l’annotazione della sentenza ne i Registri Immobiliari.
1.1. Il Tribunale esponeva che l’attrice aveva dedotto di vantare nei confronti di RAGIONE_SOCIALE un credito complessivo di € 277.884,40 , di cui € 121.324,48 quale saldo passivo al 09/06/2010 del conto corrente n. 868,27 ed € 156.559,92 quale saldo debitor e del rapporto anticipi su fatture n. 19596072,35; che la banca aveva inoltre esposto che con contratto di fideiussione del 27/03/2002 il sig. , legale rappresentante della debitrice principale, si era costituito garante della predetta società sino alla concorrenza di € 100.000,00 ; che la garanzia con successivo contratto del 10/11/2009 era stata estesa sino all’importo massimo di € 312.000,00 ; che RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo in data 15/07/2010; che essa era stata ammessa al passivo fallimentare in chirografo per la somma di euro 277.884,40; che il sig. si era spogliato di tutti i suoi beni immobili, donati alla figlia minore con contratto stipulato il 28/10/2009, sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica con grave pregiudizio per l’esponente, stante l’incapienza dell’attivo fallimentare per i creditori chirografari, ed avendo agito
con dolosa preordinazione; che il predetto atto di donazione poteva essere ritenuto anche simulato.
1.2. Il Tribunale riferiva che si era costituito in giudizio unicamente il sig. il quale aveva eccepito: in relazione al contratto di conto corrente la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, la violazione degli artt. 117 e 118 T.U.B. per illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca nella determinazione delle condizioni economiche del rapporto, l’indebita applicazione di interessi anatocistici, la mancata determinazione della commissione di massimo scoperto, priva di valida giustificazione causale, la sproporzione del costo del credito, il superamento dei tassi soglia e l’arbitraria applicazione dei giorni valuta; in relazione al conto anticipi la mala fede della banca nell’anticipare crediti di cui conosceva la difficoltà di riscossione e il superamento del costo delle operazioni di anticipazione rispetto alla ‘soglia di legge’ ; in relazione alla g aranzia fideiussoria, la limitazione all’importo di euro 100.000,00, contestando di avere sottoscritto contratti che ne prevedevano l’ampliamento ; la conseguente infondatezza dell’azione revocatoria per insussistenza del credito e di quella di simulazione per esser stato l’atto di donazione rogato in seguito ad autorizzazione del giudice tutelare.
1.3. Il Tribunale osservava che l’ insinuazione dell’attrice nel passivo fallimentare della debitrice principale non ostava all’esperimento dell’ azione di accertamento del credito e di condanna del fideiussore; che la banca aveva fornito la prova del credito vantato, avendo
prodotto il contratto di conto corrente n. 868,27, il contratto di fideiussione e il relativo patto di estensione della garanzia e l’ estratto conto finale certificato ai sensi dell’ art. 50 TUB; che l’onere di produzione della serie integrale degli estratti conto Ł limitato all’ipotesi in cui sia stata esclusa la validità di talune clausole contrattuali per effetto dell’eccezione del correntista ed occorra ricalcolare il saldo del conto corrente; che nel caso in esame le contestazioni del fideiussore erano smentite dalle pattuizioni versate in atti dalla banca, atteso che nel contratto di conto corrente risultava pattuito il tasso di interesse passivo (Tan 14,400%, Tae 15,196% per sconfinamenti) e non vi era nessun riferimento agli usi su piazza; che era inoltre pattuita la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in aderenza a quanto stabilito dalla Delibera CICR del 9/2/2000; che erano pattuiti sia la commissione di massimo scoperto, con indicazione della relativa aliquota, sia i giorni valuta; che l’eccezione di asserita sproporzione del credito e di usurarietà dei tassi erano generiche e prive di supporti probatori; che pertanto non poteva tenersi conto dei calcoli effettuati dal consulente tecnico d’ufficio, basati sull’errone o presupposto dell’assenza di valide pattuizioni contrattuali.
1.4. Quanto al conto anticipi, il Tribunale osservava che la banca aveva adempiuto al proprio onere probatorio, producendo le richieste di anticipazione per euro 90.000,00 ed euro 50.000,00, sottoscritte dalla correntista, e le relative copie di registrazione contabile dell’ accredito da parte della banca, nonchØ l’estratto conto certificato
indicante il saldo debitorio finale, comprensivo delle spese e degli interessi di mora, e che il sig. non aveva contestato l’erogazione delle somme né aveva dimostrato la sussistenza di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto della controparte e che il credito della banca era dimostrato anche dalle missive del 2.4.2010 e del 19.4.2010 di proposta di un piano di rientro rateale a firma proprio del sig. in qualità di legale rappresentante della debitrice principale, aventi valore ricognitivo ex art. 1988 c.c. e anch’esse non contestate o disconosciute dal convenuto.
1.4.1. Il Tribunale riteneva inoltre infondate le censure del fideiussore di mala fede da parte della nell’esecuzione del contratto di anticipazioni, in quanto prive di riscontri probatori, tenuto inoltre conto che essendo lui amministratore di RAGIONE_SOCIALE era in grado di sapere se i crediti ceduti alla banca fossero esistenti ed esigibili; rilevava inoltre la genericità dell ‘eccezione di superamento del costo delle operazioni di anticipazione rispetto alla ‘soglia di legge’ , priva di ogni specificazione.
1.5. Quanto alla domanda revocatoria, il Tribunale osservava che ne ricorrevano tutti i presupposti, atteso che mediante l’ atto di donazione il sig. aveva sottratto due unità immobiliari alla garanzia del credito e non aveva dimostrato di poter far fronte con altri beni al pagamento richiestogli; che doveva ritenersi provata anche la dolosa preordinazione all’atto alla mancata soddisfazione de l credito, sorto successivamente, in quanto il sig. , in qualità di legale rappresentante della debitrice principale,
al momento della donazione aveva già richiesto il fido di euro 250.000,00, concessogli dopo la stipula dell’atto, e dopo pochi giorni aveva sottoscritto l’estensione della fideiussione (10/11/2019) e il contratto di anticipazione su fatture (11.11.2019), sicchØ emergeva l ‘ intento del garante di compiere in via preordinata un atto dispositivo che potesse porlo al riparo dal rischio derivante dalle operazioni che la società, da lui stesso rappresentata, si apprestava ad effettuare, tenuto anche conto della natura gratuita dell’atto e della tenerissima età della figlia che all’epoca della donazione aveva appena due anni.
1.6. Il Tribunale riteneva infine assorbita la domanda di simulazione.
Con atto di citazione notificato il 22/06/2021 a
il sig. proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di quattro motivi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla banca.
2.1. Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito vantato dalla
nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via preliminare l’ inammissibil ità dell’appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2. non si costituiva in giudizio.
2.3 . Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza in data 4/6/2024 veniva rimessa sul ruolo con ordine all’appellante di integrare il contraddittorio nei confronti
della figlia in persona della madre esercente la responsabilità genitoriale.
2.4. Espletato tale incombente, l’ udienza di precisazione delle conclusioni del 15/4/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c., e le parti costituite nelle memorie depositate ai sensi della norma citata concludevano rinviando ai rispettivi atti introduttivi.
2.4.1 . Con ordinanza in data 17/4/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia di che non si Ł costituita in giudizio a seguito della rituale notificazione dell’ atto di appello a mezzo pec presso l’avvocata da cui è stata rappresentata in primo grado, e di non costituita a seguito di rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione, eseguita in data 13/11/2024 a mani della madre esercente all’epoca la responsabilità genitoriale.
3.1. Ancora preliminarmente va osservato che nessuna contestazione è stata sollevata dall’appellante in ordine alla legittimazione d ell’intervenuta , che ha provato la successione nel credito controverso mediante la produzione della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23/12/2017, nella quale comunicava di avere acquistato da fra gli altri, crediti sorti in dipendenza di rapporti bancari anteriori al
31/12/2016, che a tale data fossero risolti o risultassero in sofferenza.
3.2. Va poi disattesa l’eccezione d i inammissibilità dell’intero atto di appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., essendo evincibili dalla lettura di esso le censure svolte dall’appellante (si veda Cass. S.U. n. 27199 del 2017, che esclude la necessità di utilizzo nell’atto di appello di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado).
Venendo all’esame del gravame, c on il primo motivo di appello il sig. lamenta la nullità per contrarietà a norme imperative della fideiussione omnibus da lui sottoscritta in favore della banca in data 27/3/2002, poi ampliata in data 10/11/2008 sino all’importo di euro 312.000,00, essendo stato il contratto redatto su un formulario predisposto unilateralmente dall’istituto bancario, riproducente lo schema contrattuale adottato dall’RAGIONE_SOCIALE) in data 11.07.2003, contenente agli art. 2, 6 e 8 le clausole che prevedevano la cd. «reviviscenza» della garanzia, la «rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.» e la « sopravvivenza » della garanzia in caso di invalidità dell’obbligazione garantita, schema dichiarato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 contrario all’art. 2, 2 comma 2 lett. a), della legge n. 287 del 1990, che stabiliva la nullità delle intese vietate.
4.1. L’appellante rileva che la Banca d’Italia aveva evidenziato che tale schema contrattuale perseguiva lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative
de ll’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero de ll’invalidità o d e ll’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa e che, recependo tale statuizione, la giurisprudenza aveva ritenuto radicalmente nulle le fideiussioni che ricalcavano lo schema censurato.
Con il secondo motivo di gravame l’appellante deduce che, accertata la nullità della garanzia fideiussoria da lui prestata, veniva meno uno dei presupposti dell’azione revocatoria, non risultando la banca titolare di alcun credito nei suoi confronti.
Con il terzo motivo di appello l’appellante rileva che l’eccezione di nullità della fideiussione era proponibile in appello, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, volta a paralizzare la domanda avversaria.
I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione.
7.1. Ferma la rilevabilità in appello della nullità contrattuale risultante dagli atti, nel merito le doglianze dell’appellante devono essere rigettate.
7.1.1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 del 2021, hanno chiarito che la nullità delle clausole sopra richiamate non si estende all’intero contratto, a meno che non sia fornita la dimostrazione che senza l’inserimento delle pattuizioni viziate le parti non avrebbero stipulato l’accordo, evenienza questa di ben difficile riscontro, atteso che per il fideiussore l’eli minazione delle clausole viziate comporta un vantaggio e che per l’istituto bancario è pur sempre utile ottenere il
rilascio di una garanzia personale pur se a condizioni meno favorevoli.
7.1.2. Nel caso in esame l’appellante non ha fornito nessuna prova che il contratto di fideiussione non sarebbe stato stipulato in assenza delle clausole sopra indicate. Inoltre la nullità di esse, singolarmente considerate, non produce nessun effetto sulla pretesa creditoria vantata dalla banca, non essendo in discussione la loro applicazione nel presente giudizio.
Con il quarto motivo di gravame, proposto in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di appello, il sig. deduce il mancato assolvimento da parte della banca dell’onere probatorio posto a carico dell’istituto di credito, non avendo la banca prodotto l’intera serie degli estratti del conto corrente dall’apertura di esso sino alla chiusura, e lamenta che il giudice aveva ritenuto provato il credito della banca non già sulla base di quanto da questa dimostrato, bensì per avere ritenuto infondate le eccezioni da lui proposte. Deduce inoltre che il giudice, una volta ritenute validamente pattuite le condizioni contrattuali, avrebbe dovuto verificare la corretta applicazione di esse nel corso del rapporto mediante l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
8.1. Il motivo Ł infondato.
8.1.1. Il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che l ‘onere della banca che chiede il pagamento del saldo negativo del conto corrente di produrre di tutti gli estratti del conto dall’apertura alla chiusura del rapporto si giustifica solo nel caso in cui risulti la nullità di
alcune pattuizioni contrattuali e sia necessario procedere alla rideterminazione del saldo finale mediante l’eliminazione degli effetti delle clausole nulle (vedi, ex plurimis , n. 11735 del 2019; Cass. n. 11543 del 2019). Ove invece la regolamentazione del rapporto risulti correttamente pattuita si applica l’art. 1832 c.c., in base alla quale gli estratti del conto corrente si intendono approvati se non sono stati tempestivamente contestati dal correntista (cfr. anche Cass. n. 12818 del 2024 sulla valenza probatoria dell’estratto di saldaconto al di fuori de l giudizio monitorio).
8.1.2. Generica e come tale inammissibile Ł infine la richiesta del sig. di verifica del rispetto da parte della banca delle condizioni contrattuali pattuite, non avendo l’appellante allegato quali violazioni sarebbero state commesse dalla banca, in quali periodi e con quali conseguenze ed avendo invocato l’ammissione di una consulenza tecnica meramente esplorativa, volta a supplire al suo difetto di allegazione.
Da ultimo va rilevato che nessuna contestazione ha sollevato il sig. in questo grado di appello in ordine ai capi della sentenza che hanno ritenuto provato il credito fondato sul conto anticipi nonchØ sussistente l’eventus damni a seguito della donazione alla figlia di due appartamenti e la dolosa preordinazione dell’atto alla riduzione della garanzia del credito. Ne consegue che su tali capi si Ł formato il giudicato.
Sulla base di quanto esposto l’appello proposto da l sig. deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 260.000,01 e 520.000,00 euro.
Va infine dato atto ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di una somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello dell’Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
rigetta l’appello;
condanna l’appellante a rifondere a le spese del presente grado di appello, che liquida nell’importo di euro 20.119,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del 16/2/2026
La AVV_NOTAIO est. dr. NOME COGNOME