Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7144 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7144 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30528/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1818/2021 depositata il 20/9/2021 e notificata il 28/9/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 27/6/2018 il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avverso il decreto ingiuntivo n. 2388/2016, emesso su istanza
della RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di crediti della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, società con la quale il detto istituto di credito aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 117203, con apertura di credito.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, ritenendo che il relativo termine decorra dalla chiusura del conto, avvenuta in data 20/7/2007 allorquando il conto è stato passato in sofferenza, mentre il decreto opposto è stato notificato il 15/6/2016; ha rigettato anche l’eccezione di inoperatività della fideiussione sollevata ex art. 1956 c.c. affermando che il fideiussore era a conoscenza delle difficoltà economiche della società correntista, poi fallita, in quanto legale rappresentante di quest’ultima; ha rigettato la doglianza relativa al superamento del tasso soglia in quanto non dimostrato (emergendo anzi dalla produzione documentale l’assenza di usurarietà dei tassi); infine, ha rigettato la doglianza circa l’illegittima capitalizzazione degli interessi, dando atto che la parte opposta ha detratto dal saldo la somma di € 19.295,51, maturata a tale titolo.
Con atto notificato il 20/9/2018, COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della predetta snc, ha proposto appello, sostenendo la nullità della fideiussione omnibus, la prescrizione del diritto della Banca, l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c., il superamento del tasso soglia e l’illegittima capitalizzazione trimestrale e il fatto che la Banca abbia agito anche per importi relativi a rapporti differenti da quello di cui al c/c n. 117203, poi divenuto n. 10851U, del quale solo ha prodotto i documenti.
Si è costituita la RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il rigetto dell’appello.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 20/9/2021, ha respinto l’appello.
In particolare, ha ritenuto che la richiesta degli appellanti di rilevare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevata solo in appello, fosse generica e priva delle allegazioni in fatto, che la doglianza circa il confluire sul c/c di poste debitorie inerenti altri rapporti fosse stata tardivamente sollevata, che circa l’eccezione di prescrizione gli appellanti avessero indicato in modo confuso il dies a quo , che non fossero stati provati i presupposti di cui all’art. 1956 c.c. e che la doglianza circa il rigetto delle contestazioni su usura e illegittima capitalizzazione non fosse specifica.
Con ricorso regolarmente notificato il 26/11/2021 COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Catania, proponendo cinque motivi di ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE non si è costituita nel giudizio di legittimità.
È stata prodotta in atti la relata di notifica (datata 28/9/2021) della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2 della Legge n. 287/1990, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Il ricorrente sostiene di aver regolarmente sollevato l’eccezione di nullità del contratto fideiussione per violazione della normativa antitrust (eccezione sollevabile in ogni stato e grado del processo e rilevabile d’ufficio) e di aver prodotto il contratto di fideiussione, mentre, riguardo al provvedimento di accertamento n. 55/2005 della Banca d’Italia, sostiene trattarsi di ‘atto notorio’.
1.1) Il motivo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1, c.p.c. (‘ Il ricorso è inammissibile: 1. Quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della
Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa ‘).
La Corte d’Appello ha difatti deciso in conformità al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il rilievo ufficioso delle nullità negoziali in sede di impugnazione, intanto può aver luogo, in quanto risultino acquisiti al giudizio, i dati istruttori sulla base dei quali effettuare il rilievo: e, nel caso in esame, non risulta fosse stato acquisito agli atti del giudizio il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, sanzionatorio di un accordo anticoncorrenziale che avrebbe potuto colpire, a valle, anche la fideiussione in questione.
Questa Corte ha già stabilito che la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è sì rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (‘ Pur essendo la nullità negoziale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità, essa non può essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano già acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza (nella specie, la Corte conferma la pronuncia d’appello impugnata che non aveva preso direttamente in considerazione l’eccezione tardiva dei ricorrenti, in quanto contenuta solo nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado e, al tempo stesso, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per accertare di ufficio l’invocata nullità di un contratto di fideiussione )’, Cass. civ., sez. III, 23/02/2023, n. 5689; si veda anche, per es.: Cass. n. 4867 del 23/02/2024; Cass. n. 31698 del 10/12/2024; Cass. n. 416 del 08/01/2025).
Si osserva infine che il detto provvedimento n. 55 si colloca al di fuori dell’ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es. Cass. n. 7387 del 19/03/2025: la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all’applicabilità del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinare con l’art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest’ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l’onere della produzione dell’atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti. Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 15/07/2024, n. 19401).
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697, co. 1, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla contestazione della parte opponente, che aveva lamentato il fatto che la somma indicata nel decreto ingiuntivo comprendeva importi inerenti a rapporti economici- conto anticipi e mutuo chirografario-, intrattenuti tra le parti, differenti rispetto al rapporto di c/c n. 117203, poi diventato n. 10851U, del quale solo era stata prodotta documentazione.
Il ricorrente ha affermato di aver già dedotto nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo l’eccezione di inesistenza del preteso credito, mancando la produzione documentale.
Il motivo è inammissibile.
2.1) Si osserva, infatti, che è la stessa parte ricorrente a riconoscere, senza trarne le dovute conseguenze, che « la Corte d’Appello ha addirittura ritenuto che la relativa doglianza fosse inammissibile in quanto specificata tardivamente, solo in comparsa conclusionale: ‘Nessuna contestazione è stata tempestivamente sollevata in ordine alle poste debitorie derivanti dal conto anticipi collegato al conto corrente nell’ambito del quale sono
confluite, con la conseguenza che nessun onere aveva la parte ingiungente di produrre la documentazione relativa al conto anticipi’».
La contestazione, pertanto, del ricorrente, che lamenta che la Corte d’Appello avrebbe ribaltato il riparto degli oneri probatori concernenti la prova del credito della banca, è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, la quale si riassume nel fatto che non vi era un motivo di appello concernente il difetto di prova delle poste cui l’odierno ricorso per cassazione si riferisce e che sarebbero, a dire dei ricorrenti, confluite nel conto corrente in questione.
Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421).
In particolare, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (‘ Oltre agli imprescindibili requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione, il ricorso deve sempre contestare specificamente la ratio decidendi ‘, Cass. civ., sez. I, 15/02/2021, n. 3834; Cass.10 agosto 2017, n. 19989), di guisa che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 n. 4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).
Né è rilevante l’accenno del ricorrente al fatto che nell’atto di citazione in opposizione fosse stata eccepita l’inesistenza del preteso credito vantato, non avendo l’Istituto opposto prodotto tutti gli estratti del c/c in oggetto, considerato che il richiamo è generico (non si riportano le frasi
dell’atto di opposizione che avrebbero specificamente trattato l’argomento) e che lo stesso neppure si riferisce alla mancata documentazione del conto anticipi (infatti fa riferimento esclusivamente al rapporto di c/c).
Terzo motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Il ricorrente censura il seguente passo della sentenza impugnata, relativo alla decisione del terzo motivo di appello: ‘ Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta il rigetto dell’eccezione di prescrizione; sostiene che il dies a quo decorre dalla lettera di messa in mora inviata dall’istituto di credito. La doglianza è infondata. Ed invero, parte appellante, da un lato, sostiene che il relativo termine decorre «per effetto del recesso della banca dal rapporto di conto corrente», e, dall’altro, individua il verificarsi del detto recesso nella lettera di messa in mora del 24/5/2006 in cui, come riferito dalla stessa, la banca non recedeva affatto dal conto ma si limitava a comunicare che «le linee di credito a suo tempo accordatevi devono intendersi revocate con decorrenza immediata» ‘.
Il ricorrente sostiene che laddove aveva detto, nell’atto di citazione, ‘ per effetto del recesso della Banca dal rapporto di conto corrente ‘, intendeva in realtà dire ‘ recesso della Banca dall’apertura di credito ‘, come riportato anche nella massima ivi citata (Cass. n. 5720/2004).
E specifica che la Corte avrebbe dovuto accorgersi di questa imprecisione, che era un mero refuso, e avrebbe dovuto statuire che la prescrizione dovesse decorrere non dal momento del rilascio della garanzia, ma da quando l’obbligazione garantita diventa esigibile per effetto del recesso della Banca dall’apertura di credito (e non dal conto corrente).
Il motivo è inammissibile.
3.1) Si osserva che confondere il recesso dal rapporto di conto corrente con il recesso dall’apertura di credito non è un mero refuso, è un
errore concettuale che certo non spettava alla Corte territoriale emendare, tanto più che la massima richiamata non fa univoco riferimento al recesso dall’apertura di credito, bensì all’esigibilità del credito «per effetto del recesso della banca dall’apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente» (n. 5720 del 23/03/2004).
Il ricorrente, dunque, non poteva pretendere che la Corte d’Appello correggesse il motivo d’appello che conteneva detto errore concettuale.
Correttamente poi la Corte ha rilevato che la lettera a cui si riferisce la parte ricorrente è del 24/5/2006, ma non risulta dalla sentenza impugnata e nemmeno dal ricorso che il recesso si sia effettivamente perfezionato in quella data, considerato che il recesso ha natura di atto ricettizio.
Quarto motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di inoperatività della fideiussione art. 1956 c.c., ritenendo che gli appellanti non avessero provato, nonostante la produzione documentale della Banca, che questa avesse continuato a concedere credito pur essendo a conoscenza del deterioramento della situazione e patrimoniale della società RAGIONE_SOCIALE, poi dichiarata fallita nel 2007.
Sostiene che detto deterioramento era invece desumibile dai bilanci degli anni 2003-2005 e dal mancato deposito di quello del 2006 e considerato che la Banca, quale soggetto qualificato, non poteva non conoscere le condizioni economiche e patrimoniali dalla società RAGIONE_SOCIALE, con cui intratteneva da anni vari rapporti bancari.
Sostiene, per altro verso, che invece non era provato che il sig. COGNOME, che non era legale rappresentate della società ma solo socio di essa al 50%, conoscesse effettivamente l’andamento della società.
Il motivo è inammissibile.
4.1) si osserva, infatti, che la censura inerisce alle valutazioni di merito compiute dal giudice di secondo grado e non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa dell’articolo 1956 C.C., quantunque la censura sia stata spiegata sotto il profilo della violazione di legge
Più specificamente, il motivo, con evidenza, consiste in una critica concernente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte d’Appello (riguardo alla idoneità o meno dei documenti prodotti a fornire la prova della conoscenza, da parte della Banca e da parte del fideiussore, del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice), critica evidentemente estranea al ventaglio delle doglianze spendibili a mezzo dell’articolo 360 c.p.c.
Quinto motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.’.
Il ricorrente si lamenta dell’applicazione di interessi ultralegali, sostenendo di avere, sin dall’atto di citazione in opposizione in primo grado, contestato l’ammontare del credito anche in relazione alla nullità della clausola relativa al cd. tasso debitore, attesa la mancata indicazione nel contratto di c/c del tasso che avrebbe dovuto essere concordato tra Banca e correntsta.
E censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appello, come il Tribunale, ha concentrato l’attenzione su di un diverso aspetto, cioè il presunto mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Il motivo è inammissibile.
5.1) In primo luogo, si osserva che il quinto mezzo è spiegato ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., ma, poiché ricorre l’ipotesi di doppia decisione conforme (del Tribunale e della Corte d’Appello), il motivo di cui all’articolo 360 n. 5 c.p.c., che è combinato col n. 3, è inammissibile (art. 348 ter quarto ed ultimo comma cpc).
Si osserva, poi, che anche questo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, dal momento che la Corte d’Appello ha addebitato agli allora appellanti quanto segue: « Ed invero, parte appellante non ha opposto alcuna argomentazione contraria alla motivazione – di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza – con cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l’onere, ritenuto gravante sugli opponenti, di provare la fondatezza delle doglianze sollevate. Né ha opposto alcunché all’affermazione del Tribunale secondo cui la società appellata ha detratto dal saldo la somma di € 19.295,51, maturata a titolo di capitalizzazione degli interessi ».
I ricorrenti per Cassazione, dunque, avrebbero dovuto dimostrare che, al contrario di quanto affermato dalla Corte d’Appello, i motivi di appello da essi spiegati attaccavano e confutavano su quel punto la sentenza del Tribunale.
Anche in sede di attuale motivo di ricorso in Cassazione, comunque, le argomentazioni del ricorrente sono generiche, circa l’avvenuta applicazione di un tasso ultralegale (in alcun modo specificato) in assenza di una determinazione negoziale del tasso.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Non si fa luogo a decisione sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME