Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7125 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7125 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31193/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di l’Aquila n. 654/2021 depositata il 28/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME, NOME e NOME COGNOME -quali eredi del fideiussore COGNOME NOME deceduto -nonché COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME -quali fideiussori
tutti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di L’Aquila su richiesta di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE s.p.a. che aveva richiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 514.154,45,00, per l’esposizione debitoria maturata dalla debitrice principale nel rapporto di conto corrente n. 6989 del 19.10.2009 e in due conti anticipi.
2.La sentenza con cui il Tribunale ha respinto l’opposizione -affermando, in sintesi, che le fideiussioni erano valide, l’iniziativa monitoria era basata su un unico conto corrente e su due conti anticipi, di cui erano stati prodotti i documenti negoziali con i relativi estratti conto, le censure sulla nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole di capitalizzazione, di c.m.s. e usura erano infondate è stata impugnata avanti alla Corte d’appello di L’aquila che ha ritenuto: a) valide le fideiussioni omnibus; b) valida la pattuizione RAGIONE_SOCIALEa commissione di massimo scoperto poiché determinata quanto a percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità; c) generica la doglianza relativa all’applicazione di interessi usurari; d) indeterminata la dedotta nullità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni perché conformi allo schema ABI sanzionato dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, anche rispetto al concreto interesse alla pronuncia di una nullità parziale del contratto con riguardo alle clausole interessate dal provvedimento antitrust .
3.- Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidato a quattro motivi di cassazione. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 L. n. 287/1990 con riguardo alla decisione circa la eccepita nullità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni in quanto contenenti tre clausole (di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui
all’articolo 1957 c.c. e di sopravvivenza) ricorrenti nello schema ABI del 2003 sanzionato dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia nel 2005, decisione che -affermano i ricorrenti dopo una lunga quanto inconferente digressione sulla fattispecie astratta -sarebbe errata in quanto violerebbe gli artt. 1418 e 1419 c.c. Per illustrare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa censura i ricorrenti affermano (solo) che in sede di udienza conclusionale avevano sollevato le eccezioni di nullità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni omnibus per essere queste conformi allo schema predetto, nullità che doveva essere valutata alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 c.c. ovvero RAGIONE_SOCIALE‘art. 1419 c.c. come nullità parziale limitata alle clausole rivenienti dall’intesa illecita.
Il secondo motivo non è indicato in ricorso.
Nella memoria si afferma con i primi due motivi di ricorso, si è censurata la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni per violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antitrust , sollevata in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni in appello. La Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che la nullità per violazione di norme imperative, quali quelle a tutela RAGIONE_SOCIALEa concorrenza (art. 2 L. 287/1990), costituisce una nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità, come costantemente affermato da questa Corte. Avrebbe inoltre errato nel ritenere che la questione non potesse essere esaminata, fondando la propria decisione su un orientamento che ammette, al più, una nullità parziale (…); e dichiarando aprioristicamente inammissibile l’eccezione, avrebbe violato il principio secondo cui il giudice, anche a fronte di una domanda di nullità totale, ha il dovere di rilevare una causa di nullità parziale.
Il motivo (o i due motivi) sono evidentemente inammissibili per l’assorbente considerazione che il motivo di ricorso è del tutto generico, in chiara violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.
Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata: il che comporta, oltre all’individuazione del capo di pronuncia impugnata, l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni che illustrino in modo esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, onde consentire alla Corte un vaglio RAGIONE_SOCIALEa censura che non la costringa ad accedere ad ulteriori atti onde comprenderne la cornice, la ammissibilità e la fondatezza. Il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29 maggio 2012, n. 8585).
In particolare, il principio di specificità di cui all’art. 366, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa rubrica, la puntuale esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e l’analitica precisazione RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224).
Nulla di tutto questo -a parte la rubrica- si rinviene nel ricorso.
E’ poi noto che la memoria ex art. 378 c.p.c. – e lo stesso vale per quella di cui all’art. 380 -bis.1 – non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di
impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).
4.1Ciò detto, giova aggiungere che la Corte d’appello nella specie ha esaminato l’eccezione di nullità sollevata in conclusionale e, passata in rassegna la giurisprudenza in materia, ha affermato in sintesi che: a) la nullità riguarda le sole clausole riconosciute come espressione RAGIONE_SOCIALE‘illecito accordo lesivo RAGIONE_SOCIALEa concorrenza, senza che tale vizio si estenda all’intera garanzia, in ragione del principio di conservazione degli atti nei limiti in cui questi siano rispondenti alla lecita volontà RAGIONE_SOCIALEe parti, « opzione recepita dalla Suprema Corte che ha fermato che ‘la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli articoli 1418 e ss. cod.civ. e che possa trovare applicazione l’art. 1419 cod.civ. laddove, l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite’ (Cass. civ. sez. I, ord. 26 settembre 2019, n. 24044)» ; b) non poteva essere condivisa « la premessa del percorso argomentativo seguito dagli appellanti che ritengono che la mera riproposizione RAGIONE_SOCIALEo schema ABI, comportando di fatto una situazione di abuso dominante RAGIONE_SOCIALEa banca, debba di per sé sola essere sufficiente a privare di validità (totale) la garanzia sottoscritta (…)»; c) posto che «in ogni caso, anche volendo ritenere la nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole n. 6 e 8 RAGIONE_SOCIALEo schema uniforme ABI sanzionato dall’autorità competente, occorrerebbe pur sempre l’allegazione e la prova del fatto che almeno una di tali clausole ha trovato applicazione nella fattispecie (…) gli appellanti si sono limitati in conclusionale a citare una serie di precedenti giurisprudenziali senza fornire alcun decisivo riscontro allegatorio e men che meno probatorio alla loro prospettazione; inoltre non hanno neppure allegato il loro interesse ad una pronuncia di nullità parziale del contratto di fideiussione, mirando a liberarsi RAGIONE_SOCIALEa garanzia con la pronuncia di nullità totale RAGIONE_SOCIALEa stessa».
Sicché il motivo è inammissibile anche perché non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla genericità del rilievo RAGIONE_SOCIALEa nullità dedotta.
5. -Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità RAGIONE_SOCIALEe fideiussioni per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE‘oggetto in quanto la garanzia è stata estesa anche ad obbligazioni che sarebbero potute sorgere in un momento successivo rispetto alla sua sottoscrizione. I ricorrenti riportano nel motivo il passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello sul punto cui contrappongono una argomentazione (che non è precisato da dove sia tratta) in cui affermano: (i) che successivamente alla stipula dei contratti di garanzia, alla società garantita sono state concesse ovvero estese altre linee di credito ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula dei contratti stessi; (ii) un generico rinvio a tutte le obbligazioni che sorgeranno a carico del debitore principale non può costituire un criterio di determinazione per relazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del contratto, che si pone in aperta violazione dei principi stabiliti dall’art. 1346 c.c. che vuole l’oggetto del contratto determinato e/o determinabile, posto che per oggetto determinabile deve intendersi quello che può essere in concreto determinato in base a elementi prestabiliti dalle parti sin dal momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALE‘accordo. Con la memoria precisano che la Corte d’Appello avrebbe rigettato il motivo affermando apoditticamente che l’oggetto sarebbe ‘chiaramente determinabile per relationem’, motivazione che sostengono essere meramente apparente perché non si confronta con la censura sollevata, invero la previsione di un importo massimo garantito, introdotta dalla L. 154/1992, limita quantitativamente la responsabilità del fideiussore, ma non risolve il problema RAGIONE_SOCIALEa originaria indeterminatezza qualitativa RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa garanzia, che rimane legato a future ed imprevedibili operazioni tra banca e debitore principale. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la
nozione di fideiussione omnibus senza vagliare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza specifica, incorrendo così in un vizio di violazione di legge.
5.1- Il motivo è inammissibile, in quanto non si comprende se la parte ricorrente intenda proporre un vizio di violazione di legge -come sembra dalla rubrica del motivo indicata in ricorso -o un vizio motivazionale, in quanto la Corte non avrebbe risposto in modo conferente rispetto alla censura mossa che atteneva all’«originaria indeterminatezza qualitativa RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa garanzia», come sembra, invece, affermare nella memoria.
In ogni caso, sia a volerlo considerare come prospettato in ricorso, che come precisato in motivazione, il motivo è infondato.
5.2La Corte d’appello sul punto ha affermato che « La fideiussione omnibus va intesa la stregua di una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che è futuro, rispetto al momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto di fideiussione, non solo il sorgere del credito ma può essere futuro anche l’atto generatore del credito»; aggiunge che « è fuor di dubbio che deve essere esclusa la nullità di detta fideiussione per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE‘oggetto, in quanto lo stesso è chiaramente determinabile per relazionem , in quanto il garante è a conoscenza nel momento in cui provvede alla sottoscrizione del negozio del fatto che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tutti i debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore ha rilasciato la fideiussione omnibus» e che « se la funzione RAGIONE_SOCIALEa fideiussione omnibus è quella di garantire un debito futuro (nei limiti comunque RAGIONE_SOCIALEa somma massima garantita) non è necessario che la garanzia sia rilasciata contemporaneamente alla nascita del rapporto di credito» .
5.2.1- Qualora lo si intenda come vizio di violazione di legge il vizio è infondato avendo la Corte d’appello seguito il consolidato orientamento di legittimità per cui la fideiussione c.d. omnibus , cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie
RAGIONE_SOCIALEa cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa garanzia fideiussoria, è valida laddove contenga la precisazione RAGIONE_SOCIALE‘importo massimo garantito come previsto dall’art.1938 c.c. come modificato dall’art.10 RAGIONE_SOCIALEa legge n.154/1992; peraltro, già prima RAGIONE_SOCIALEa legge predetta la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel senso che « Nella disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154, la fideiussione prestata a favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore garantito (la cosiddetta fideiussione omnibus) è valida e non contrasta con quanto previsto dall’art. 1346 cod. civ., essendo, nell’indicata ipotesi, l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa fideiussione determinabile attraverso il riferimento ad un’attività quella RAGIONE_SOCIALEa banca – la quale risulta limitata dalle rigide regole del sistema bancario le quali escludono ogni possibilità di arbitrio da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito e da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso debitore principale. Va escluso, perciò, che, rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione accessoria, l’attività RAGIONE_SOCIALEa banca abbia carattere meramente potestativo, e va rilevato, invece, che la garanzia in questione, da un lato riveste funzione economico – sociale meritevole di tutela, perché favorisce l’accesso del terzo garantito alle più svariate prestazioni bancarie RAGIONE_SOCIALEe quali intenda avvalersi, predisponendo uno strumento duttile che non rende necessaria la richiesta, volta per volta, RAGIONE_SOCIALE‘assenso del garante, e , dall’altro, consente la protezione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del credito il quale costituisce attività di rilevanza costituzionale » ( Cass. n.4469/1997; Cass. n. 12743/1999).
5.2.2- Laddove la censura vada intesa come propositiva di un vizio motivazionale nei termini indicati -motivazione apodittica ed apparente è del tutto infondata essendo noto che, come affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n 8052/2014 (confermata da innumerevoli pronunce) « il vizio logico RAGIONE_SOCIALEa motivazione, la lacuna o l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso
cui essa si sviluppa, e devono comunque essere attinenti ad una quaestio facti (dato che in ordine alla quaestio juris non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione)» e che « in coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili RAGIONE_SOCIALEa inesistenza, RAGIONE_SOCIALEa manifesta e irriducibile contraddittorietà o RAGIONE_SOCIALEa mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportarne la nullità »; mentre nella specie parte ricorrente si duole di una motivazione che è tutt’altro che illogica o contraddittoria.
6.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1418 II comma e 1421 c.c. (nullità RAGIONE_SOCIALEa commissione di massimo scoperto applicata sui conti garantiti per mancanza di causa) e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Nell’illustrare il motivo i ricorrenti contrappongono alla decisione impugnata – per cui è valida la commissione di massimo scoperto applicata ai contratti bancari in presenza degli elementi essenziali agli effetti RAGIONE_SOCIALEa sua determinabilità – l’indirizzo ermeneutico che reputa la detta clausola sempre affetta da nullità per difetto del requisito di causa, e citano in proposito una sentenza del tribunale di Torino del 2010 (che avrebbe aperto il solco alla giurisprudenza per cui sono vietate le forme di remunerazione del credito bancario comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente indipendentemente dall’effettivo prelevamento RAGIONE_SOCIALEa somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione dei fondi da parte del cliente) ed una sentenza del Tribunale di Spoleto di analogo indirizzo.
Nella memoria, poi, afferma che il quarto motivo atterrebbe al duplice profilo RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola sulla CMS e del mancato computo RAGIONE_SOCIALEa stessa ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del superamento del tasso soglia usurario,
osservando che l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello circa la chiara determinazione RAGIONE_SOCIALEa pattuizione sarebbe smentita dalla stessa descrizione RAGIONE_SOCIALEa clausola riportata in sentenza: ‘ La Commissione per scoperto di conto è calcolata al termine di ogni trimestre solare applicando l’importo indicato nella voce CSC giornaliera per quota saldo per ogni giorno di ritardo in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e per ogni 1000 euro di saldo debitore (o frazione) ‘: pattuizione che sarebbe palesemente indeterminata, mancando l’indicazione di elementi essenziali quali la base di calcolo e i criteri precisi di applicazione. Inoltre, la Corte di merito avrebbe errato nel non considerare la CMS ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘usura, invero sebbene la perizia di parte presentasse RAGIONE_SOCIALEe imprecisioni, il giudice non poteva esimersi dall’applicare i corretti principi di diritto, ormai consolidati (Cass. S.U. n. 16303/2018), che impongono di tener conto di ogni onere collegato all’erogazione del credito; perciò, il rifiuto di disporre una CTU contabile, a fronte di una specifica allegazione di usurarietà, si sarebbe tradotto in una violazione del diritto di difesa e in un’errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio.
6.1- Il motivo è inammissibile.
Anzitutto è chiaramente inammissibile l’estensione RAGIONE_SOCIALEa censura che la parte ricorrente introduce con la memoria, per le ragioni già dette, ovvero che con le memorie – ex art. 378 c.p.c. o ex 380bis.1 – la parte ricorrente non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché queste assolvono all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).
Ciò detto e venendo alla doglianza di violazione di legge formulata con riguardo alla decisione circa la validità nella specie RAGIONE_SOCIALEa CSM pattuita, si
osserva che la Corte d’Appello sul punto dopo aver dato conto RAGIONE_SOCIALEa disciplina specifica RAGIONE_SOCIALEa commissione in questione (« La commissione per scoperto di conto calcolata al termine di ogni trimestre solare applicando l’importo indicato nella voce giornaliera per porta saldo per ogni giorno di ritardo in cui sul conto si determinato un saldo debitore e per ogni 1.000 € di saldo debitore (o frazione); l’importo massimo addebitabile sul conto per un trimestre solare è riportato nella voce in porto massimo CSC trimestrale; quanto alla citata CSC giornaliera nelle condizioni generali è stata espressamente indicata in euro 2,00» ) e dopo ampia disamina RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza in materia -ha concluso che la clausola in parola possedeva tutti i requisiti di determinatezza richiesti quanto a percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità.
La doglianza dei ricorrenti -nei termini in cui è ammissibile – non si confronta con questa ratio decidendi che, in ordine alla validità RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, ha evidenziato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE‘oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALEa stessa. Ebbene, tale ratio non è stata censurata da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che, sul punto, si è limitata, invocando pronunce di merito, a sostenere la diversa opzione ermeneutica RAGIONE_SOCIALEa invalidità RAGIONE_SOCIALEa CMS per mancanza di causa. Peraltro le considerazioni nuove introdotte nella memoria circa la determinabilità RAGIONE_SOCIALEa clausola si basano su un’incompleta -in tesiriproduzione RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione «in fatto» compiuta dal giudice, e nella misura in cui attengono al giudizio di fatto, non sono neppure ammissibili come censure per violazione di legge, che è un vizio che implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa norma e di sussunzione per errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta che la stessa reca; mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
5.In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione va assunta in punto spese poiché la parte resistente è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione Civile RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2026
Il Presidente NOME COGNOME