Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3766 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10282/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale dott.ssa NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentat a e difesa dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 175/2022 depositata il 28/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel marzo 2001 la signora NOME COGNOME ha rilasciato alla Banca Agricola Mantovana s.p.a. una fideiussione, limitata all’importo massimo di 500 milioni di lire , a garanzia dell’adempimento da parte del fratello NOME COGNOME delle obbligazioni nei confronti della Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già costituite o che venissero in seguito consentite al medesimo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su credito o su merci.
Il 17.7.2006 Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha concesso a NOME COGNOME un mutuo fondiario per € 750.000,00, da rimborsarsi in dieci anni.
Nel 2016, a seguito dell’irregolare esecuzione da parte del mutuatario dell’obbligo di restituzione previsto dal mutuo, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. -che con atto del 16.9.2008 aveva nel frattempo incorporato Banca Agricola Mantovana s.p.a. -ha dichiarato il debitore decaduto dal beneficio del termine e intimava al mutuatario ed ai garanti l’immediata restituzione delle somme dovute.
Nel 2017 la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo nei confronti della COGNOME per l’ammontare di € 198.171,22, corrispondente a quanto dovuto dal mutuatario in relazione alle rate scadute ed impagate e al residuo capitale.
Proposta opposizione dalla COGNOME ( sul rilievo che: la nullità della fideiussione per mancanza di causa, non essendo stato concesso alcun finanziamento dall’istituto garantito al soggetto indicato come debitore principale; b) la prescrizione della fideiussione; c) l’impossibilità di riferire gli effetti della fideiussione, prestata a beneficio di Banca Agricola Mantovana s.p.a., ai crediti vantati da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e, in particolare, al debito contratto da NOME COGNOME con l’ingiungente in data anteriore alla fusione delle due banche ), il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione , con sentenza confermata dalla Corte d’ Appello di Venezia con sentenza del 28 gennaio 2022.
La corte di merito ha in particolare affermato che la fideiussione rilasciata dall’appellante costitui sce una garanzia per obbligazioni future, relativa pertanto a tutti i rapporti instaurandi tra il soggetto garantito e la sua controparte.
Poneva in rilievo come la circostanza che la fideiussione fosse stata accordata in previsione di un imminente mutuo ( poi non erogato ) riguardava esclusivamente i motivi che avevano spinto la garante, ed era quindi una priva di rilievo, laddove in assenza di delimitazione temporale, ben avrebbe potuto il debito garantito insorgere anche a distanza di anni dal rilascio della fideiussione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erronea o falsa interpretazione degli artt. 1936, 1937 e 1938 c.c.
Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente affermato l’efficacia della fideiussione omnibus concessa a BAM a garanzia di credito sorto con RAGIONE_SOCIALE prima della sua fusione per incorporazione con la stessa RAGIONE_SOCIALE.
Lamenta che il credito azionato da MPS non risulterebbe garantito dalla fideiussione, essendo sorto molti anni prima della fusione.
5.1. Con il secondo motivo denunzia erronea o falsa interpretazione degli artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito non abbia dichiarato la nullità del contratto di garanzia per difetto di causa, essendo il rapporto di credito insorto molto tempo dopo il rilascio della garanzia de qua .
La fideiussione omnibus della COGNOME sarebbe stata valida per MPS se il rapporto garantito si fosse costituito al momento del rilascio di tale garanzia o in un tempo ragionevolmente prossimo, mentre sarebbe divenuta nulla per difetto di causa, essendo il relativo rapporto di credito sorto molto tempo dopo.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente considerata la connessione delle censure mosse alla sentenza impugnata, sono infondati.
La questione centrale riguarda l’efficacia della fideiussione omnibus rilasciata dalla COGNOME, nel 2001, a garanzia di un finanziamento che il fratello avrebbe dovuto contrarre con BAM. Finanziamento che però, dalla lettura degli atti di causa, è incontestato non essere mai stato contratto con tale istituto, avendo il fratello solo nel 2006 sottoscritto un contratto di mutuo, non già con la BAM ma con MPS, senza invero rilasciare a tale istituto alcuna garanzia.
Nel 2008 RAGIONE_SOCIALE ha incorporato per fusione RAGIONE_SOCIALE
In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto che ai sensi dell’art. 2504 bis c.c. l’incorporazione ha determinato che la garanzia fideiussoria omnibus prestata in favore di BAM continuasse ad essere valida ed efficace anche nei confronti di MPS, essendo quest’ultima ‘succeduta in tutti i rapporti già facenti capo all’incorporata’ (cfr. p. 10 sentenza impugnata n. 175/2022).
6.1. Al riguardo, occorre precisare che la fusione per incorporazione, a prescindere dall’espressa previsione dei relativi effetti nell’atto di fusione, realizza sempre la successione a titolo universale dell’incorporante nei rapporti all’incorporato, per cui come statuito dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 21970/2021, richiamata dalla Corte di appello -la società incorporante si sostituisce nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta. Con la conseguenza che la fideiussione prestata a garanzia dei crediti vantati da un soggetto nei confronti di altro non viene meno a seguito dell’incorporazione, sancendo la fusione la prosecuzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata.
Dunque, tra gli effetti dell’incorporazione v’è l’estensione della garanzia alle obbligazioni assunte, dalla società incorporante, prima della fusione.
Il garante, quindi, risponde esclusivamente delle obbligazioni sorte prima dell’incorporazione che vengono trasferite dall’incorporata all’incorporante, garantendo i rapporti già riconducibili alla prima al momento della fusione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 1998, n. 12325).
Ciò vale anche per il contratto fideiussorio di tipo omnibus , in uso nei rapporti bancari, il quale ben può essere prestato per una obbligazione condizionale o futura, ai sensi dell’art. 1938 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 luglio 2024, n. 18232), ma, trattandosi di garanzia personale di natura obbligatoria, il fideiussore ha l’obbligo di garantire l’adempimento dell’obbligazione già assunta dal
debitore o che assumerà nei confronti del beneficiario, rispetto quindi ad un rapporto di credito venuto ad esistenza.
6.2. Del resto, l’art. 1936 c.c. prevede che la fideiussione possa essere prestata in forma «omnibus». Con la legge 1541992, che ha modificato l’art. 1938 c.c. e l’art. 1956 c.c., è stata indirettamente sancita la validità di questo tipo di obbligazione, a condizione che, per le obbligazioni future sia previsto un importo massimo garantito. E, d’altra parte, già nella giurisprudenza di legittimità (cfr. già Sez. 1, Sentenza n. 831 del 28/01/1998,) si è affermato che: «l’estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore nei confronti di una banca non è incompatibile con quanto previsto dall’art. 1346 cod. civ., essendo, nell’indicata ipotesi, l’oggetto della fideiussione determinabile per relationem , sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l’esercizio dell’attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell’esecuzione di ogni contratto”.
Pertanto, la fideiussione cd. omnibus rappresenta una garanzia personale che, ai sensi dell’art. 1938 c.c., ‘può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito’ e che una volta stipulata, impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale abbia assunto o possa in futuro assumere nei confronti del creditore, con l’unico limite in caso di obbligazione futura -della previa determinazione dell’importo massimo garantito in funzione di tutela del debitore rispetto a possibili abusi del creditore (v. Cass. civ. n. 1520/2010, che fa riferimento ad un ‘principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico’ in relazione alla necessità di determinazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future).
Pertanto, ai sensi di Cass. S.U. n. 21970/2021 consegue, ai fini processuali, la legittimazione attiva dell’incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata.
6.3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, di tali principi di diritto ha fatto buon governo la Corte territoriale là dove ha affermato che: a) la COGNOME nel 2001 ha rilasciato fideiussione alla Banca Agricola Mantovana con la quale si è impegnata a garantire le obbligazioni future del fratello NOME COGNOME (comprese quindi quelle che non erano ancora sorte al momento in cui era avvenuto il trasferimento) nei confronti della suddetta Banca fino al limite di 500 milioni delle vecchie lire; b) nel 2006 la Banca Monte dei Paschi concedeva a NOME COGNOME un mutuo fondiario per € 750.000,00; c) nel 2008 la Banca Agricola Mantovana si è fusa per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi.
Con il terzo motivo, la COGNOME si duole della regolazione delle spese di lite compiuta dalla Corte d’appello, chiedendo la rideterminazione anche di quelle di primo grado, quale effetto dell’accoglimento del gravame dalla stessa proposto.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello si è limitata a fare coerente applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Avendo rigettato il gravame ha correttamente condannato la COGNOME al pagamento delle spese di lite in applicazione del regime della soccombenza.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza