Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33102 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33102 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.8850/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; -controricorrente – avverso la sentenza n. 67/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17 gennaio 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
1.Su ricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Treviso con decreto n. 1399/2017 ingiungeva a NOME COGNOME di
pagarle la somma di euro 171.530,54, oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle spese, in forza RAGIONE_SOCIALE fideiussione omnibus dallo stesso rilasciata in data 30 luglio 2007 fino a euro 180.000, somma successivamente incrementata fino alla concorrenza di euro 200.000, con dichiarazione integrativa datata 23 gennaio 2009, a garanzia degli obblighi derivanti da un mutuo fondiario stipulato il 7 agosto 2007 dal di lui figlio NOME COGNOME.
NOME COGNOME proponeva opposizione; la banca, costituitasi, insisteva.
Il Tribunale con sentenza n. 417/2020, rigettava l’opposizione, ma, per l’intervenuto parziale pagamento del credito da parte del debitore principale, revocava il decreto e condannava l’ingiunto al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma in linea capitale di euro 111.102,96, nonché alla rifusione delle spese processuali.
NOME COGNOME proponeva appello, articolato in due motivi. Si costituiva controparte resistendo.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza n.67/2022, rigettava l’impugnazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso la banca, che ha pure depositato memoria.
RILEVATO CHE:
1.Il ricorso è composto di due motivi.
1.1.Il primo motivo denuncia <>.
Sostiene che con il primo motivo di appello aveva contestato il <> da lui
proposta, <>, nonostante che la stessa, <>.
La banca nel 2007 avrebbe erogato a lui ed alla moglie NOME COGNOME un mutuo ipotecario di € 170.000,00 e contemporaneamente li avrebbe indotti a due fideiussioni in favore dei figli così esponendoli ad una posizione debitoria complessiva di € 510.000,00, garantita solo dall’immobile di proprietà – peraltro in fase di ristrutturazione – sul quale veniva iscritta ipoteca di primo grado, e da un reddito da pensione pari a circa € 1.800,00 mensili, cioè di un importo che sarebbe stato pari a neppure il doppio RAGIONE_SOCIALE rata mensile di mutuo a loro carico. E un anno dopo la banca avrebbe concesso un ulteriore credito a NOME COGNOME, pretendendo in data 23.01.2009 l’integrazione del massimale.
Si sostiene che il comportamento RAGIONE_SOCIALE banca sarebbe stato contrario ai principi RAGIONE_SOCIALE buona fede e avrebbe determinato la perdita del suo diritto di surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore.
Si duole che la corte territoriale, nell’esaminare il primo motivo di appello, lo avrebbe censurato sulla base dell’erroneo presupposto che detto motivo avesse ad oggetto la denuncia di violazione da parte del giudice di primo grado RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui all’art. 1955 c.c. mentre il primo motivo di appello avrebbe avuto ad oggetto la denuncia di violazione dell’art. 1956 c.c.
1.2. Il secondo motivo denuncia <>.
Con il secondo motivo di appello si sarebbe censurata la sentenza di primo grado laddove era osservato: <>
Entrambi i giudici di merito avrebbero omesso di considerare il fatto che la banca avrebbe preteso dal ricorrente l’integrazione del massimale, solo successivamente rivelatasi come necessaria a fronte dell’ulteriore credito concesso il 6 febbraio 2009, sotto forma di mutuo chirografario, a NOME COGNOME.
Quando otteneva le diverse fideiussioni omnibus, la banca avrebbe saputo che la garanzia ipotecaria non sarebbe stata sufficiente per tutelare il recupero del capitale, degli interessi e delle varie spese; e avrebbe altresì saputo che stava erogando tre mutui, ottenendo, quale garanzia primaria, delle unità immobiliari ancora in fase di ristrutturazione.
Si sostiene che la garanzia fideiussoria del 23 gennaio 2009 prestata dal ricorrente e dalla coniuge debba ritenersi nulla e/o
annullabile e/o inefficace e/o priva di ogni qualsivoglia effetto giuridico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1956 c.c.
2.Il ricorso è ictu oculi inammissibile, in quanto privo di necessaria autosufficienza, il che si riverbera in un’inadeguata specificità delle censure, oltre a veicolare elementi che sarebbero propri di un gravame.
Invero, non viene fornito in adeguata misura il contenuto, per quanto nei limiti di sommarietà (‘ esposizione sommaria ‘ esige l’art. 366, primo comma, n.3 c.p.c. nel testo ratione temporis qui applicabile), dei motivi d’appello, in relazione ai quali la parte ricorrente critica poi la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte terrritoriale riportando soltanto un passo RAGIONE_SOCIALE prima sentenza che sarebbe pertinente ( si vedano le pagine 5-6 del ricorso), e senza indicare alcuna delle ragioni poste a sostegno delle censure presentate nel gravame.
A ciò si aggiunga che nei due motivi di questo ricorso si miscelano censure di diritto (non ben comprensibili appunto per l’assenza di una sufficiente ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale in termini di appello) con vari elementi direttamente fattuali (in particolare quelli attinenti alle condizioni economiche).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado alla controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, che liquida in euro 7000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023