Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10712 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
INGIUNTIVO – FIDEIUSSORE
–
CONTESTAZIONI RELATIVE
AL CONTO GARANTITO.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 18/04/2024 CC Cron.
R.G.N. 18205/2020
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 18205/2020 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE (subentrata ad RAGIONE_SOCIALE per effetto di scissione parziale avvenuta con atto per Notar Tassinari di Bologna del 16 gennaio 2018, rep. n. 61747 e racc. n. 39628), con sede in Bologna, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bologna, alla INDIRIZZO
2.
– intimata – avverso la sentenza, n. cron. 3627/2019, della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, pubblicata il giorno 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna dell’11/14 aprile 2019, n. 1981, che, previa dichiarazione di inefficacia, ex art. 644 cod. proc. civ., del decreto ingiuntivo (anche) da lei opposto perché tardivamente notificato, l’aveva condannata, in virtù della fideiussione, a prima richiesta, dalla stessa prestata a garanzia delle obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di € 92.891,90 in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale saldo negati vo del c/c n. 750/30, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia ex lege n. 108/96 via via vigente.
1.1. L’adita Corte di appello di Bologna respinse detta impugnazione con sentenza del 24 settembre/30 settembre 2019, n. 3627, resa nel contradittorio con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, disattese alcune eccezioni pregiudiziali (nullità della sentenza impugnata per pretesa errata indicazione del nome e del codice fiscale dell’appellante; incompetenza territoriale del tribunale ravvenate), ritenne gli altri motivi di gravame « privi di fondamento ». Osservò, in particolare, che, « Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la RAGIONE_SOCIALE opposta aveva provato adeguatamente il proprio credito sin dalla fase monitoria allegando al ricorso per d.i. non solo la certificazione bancaria ex art. 50 TUB, ma anche copia del contratto di apertura del c/c n. 750/30, ritenuto valido dal primo Giudice anche se portante la sottoscrizione della sola debitrice principale, (e sul punto non c’è
censura), la documentazione contabile attestante le movimentazioni del suddetto conto e gli estratti conto relativi all’intero periodo dalla sua accensione al passaggio in sofferenza nonché copia della fideiussione rilasciata dalla COGNOME e successiva integrazione . A fronte di tale produzione, la COGNOME avrebbe dovuto chiarire le ragioni per cui, pur trattandosi di contratto bancario concluso dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del 2000, l’anatocismo pattuito non era alla stessa conforme e in che periodo, con quali modalità, e in quale misura erano stati applicati interessi usurari in violazione della L. n. 108/1996. Sennonché la COGNOME, come rilevato dal Tribunale, si è limitata a contestazioni del tutto generiche, senza alcun rifermento concreto alle risultanze dei documenti contabili prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE, dal che la corretta valutazione di inammissibilità della richiesta c.t.u. perché del tutto esplorativa. E al difetto di tale tempestiva specifica allegazione la COGNOME non può rimediare in questa sede mediante la produzione di una perizia di parte in cui si fa riferimento anche a rapporti diversi da quello posto dalla RAGIONE_SOCIALE a fondamento della sua domanda ».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandosi a due motivi e notificandolo sia ad RAGIONE_SOCIALE sia ad RAGIONE_SOCIALE che, medio tempore , in forza di scissione parziale, ne aveva acquistato il compendio aziendale costituito, tra l’altro, dal portafoglio crediti della RAGIONE_SOCIALE classificati a sofferenza al 30 giugno 2017, comprensivo di contratti, garanzie ed ogni altro rapporto giuridico ad esso relativi (denominato ‘ Compenso scisso ‘), subentrando, così, nella titolarità del credito per cui è causa. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, mentre è rimasta solo intimata RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva, pregiudizialmente, il Collegio, quanto all’avvenuta costituzione, in questa sede, con un atto denominato ‘ controricorso ‘, -benché non parte nel precedente grado ma comunque destinataria della notificazione del ricorso della COGNOME -di RAGIONE_SOCIALE, pacificamente subentrata nella titolarità del credito originariamente azionato da RAGIONE_SOCIALE, che costituisce orientamento di questa Corte ormai consolidato quello che consente al
successore a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111, comma 3, cod. proc. civ., la facoltà di partecipare al giudizio di legittimità ‘ nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa ‘ ( cfr. , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11638 del 2016; Cass. n. 23439 del 2017; Cass. n. 33444 del 2018; Cass. n. 25423 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021; Cass. n. 7721 del 2023).
Ancora in via pregiudiziale, va esaminata l’eccezione con cui la controricorrente ha invocato la inammissibilità del ricorso sul presupposto che « Controparte notifica a mezzo pec un atto frutto di mera scansione di un ricorso per cassazione, una procura speciale alle liti ed una relata ed attestazione di conformità, tutti sottoscritti in atto cartaceo, senza che tale scansione abbia una firma digitale. La notificazione così eseguita è totalmente inesistente o, in subordine, è priva della sottoscrizione ».
2.1. Una siffatta eccezione non merita accoglimento.
2.2. Invero, il ricorso reca – in calce – la firma autografa del difensore AVV_NOTAIO, mentre la procura speciale rilasciatale dalla ricorrente risulta sottoscritta da NOME COGNOME con firma autenticata dalla medesima legale. Tali elementi, unitamente all’estensione del formato digitale ( .pdf ) del ricorso notificato a mezzo p.e.c., escludono che l’atto sia stato originariamente creato in formato digitale.
2.2.1. Trattasi, invece, di impugnazione originariamente in formato analogico, successivamente riprodotta in formato digitale ai fini della notifica telematica ex lege n. 53/1994, munita di attestazione di conformità al documento originale, che non richiedeva, quindi, la firma digitale del difensore (firma che è presente, invece, in calce alla notifica a mezzo p.e.c.), essendo sufficiente un’attestazione di conformità a ll’originale della copia telematica notificata, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis ( cfr . Cass. n. 26102 del 2016; Cass. n. 7904 del 2018; Cass. n. 27999 del 2019; Cass. n. 23951 del 2020), mentre non ha alcun rilievo che il file digitale sia
stato formato in formato ” pdf ” anziché ” p7m ” ( cfr ., Cass., SU, n. 10266 del 2018).
Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/90, in relazione all’art. 360, primo comma, nn . 3) e 4), c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 ». Viene lamentata, « in primo luogo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere sia il Giudice di primo che di secondo grado omesso di pronunciarsi circa la piena titolarità e legittimazione, in capo alla Sig.ra COGNOME, ai sensi dell’art. 1945 c.c., a sollevare eccezioni relative al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società garantita con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché circa la nullità del contratto di fideiussione omnibus in discussione ». Si assume che, « Da una lettura della pronuncia di primo grado n. 1081/2015, prima, e della n. 3627/19 oggetto di ricorso, poi, si evince che, nonostante le reiterate richieste, nessuno dei giudici si è soffermato sulla lamentata inefficacia del contratto di fideiussione attivato dalla resistente con il giudizio monitorio. In particolare, la sentenza della corte d’appello rigetta il proposto gravame circoscrivendo la decisione a poche righe con le quali si limita a riconoscere come provata la domanda di credito e a ribadire la ‘presunta genericità’ delle eccezioni della Sig.ra COGNOME in ordine alla contestazione del credito. . L’impugnata sentenza liquida la complessa vicenda in poche righe, ritenendo generiche le eccezioni sollevare dal fideiussore Sig.ra COGNOME, e ciò probabilmente anche sulla base della completa omessa pronuncia a riguardo già in sede di giudizio di primo grado, nonostante le ampie deduzioni in merito svolte sia in sede di opposizione, sia in sede di comparsa conclusionale e repliche ex art. 190 c.p.c.. Il giudice di merito, accertata la sollevata eccezione di violazione del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’automatica nullità dei contratti fideiussori redatti secondo il modello contrattuale predisposto dell’RAGIONE_SOCIALE, corrispondente a quello sottoscritto dalla ricorrente, per contrasto con l’art. 2 co. 2, lett. A), della L. n. 287/99 ». Si
sostiene, inoltre, che « La nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.) giudicato dall’Autorità garante, allora preposta, come frutto di un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, n. 55 del 2 maggio 2005) può essere rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, purché sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e nel rispetto del contraddittorio ». Si afferma, infine, che « Il contratto di fideiussione è il perno su cui si fonda la domanda della banca creditrice che, in sede di appello, ne fa espresso richiamo per giustificare la propria azione, sicché la Corte avrebbe dovuto procedere al rilievo d’ufficio della lamentata nullità sull’assunto che la pretesa suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.. Trattasi, evidentemente, di una manifesta omissione di pronuncia che, per l’effetto, determina la nullità del procedimento ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.. L’omissione ha carattere decisivo in quanto se la Corte territoriale avesse preso in adeguata considerazione il contratto azionato dalla RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dichiararne la nullità con conseguente revoca nei suoi confronti del provvedimento di condanna al pagamento del debito contratto dalla società correntista ‘RAGIONE_SOCIALE‘ »;
II) « Violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ». Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione versata in atti fosse idonea e sufficiente a dare prova del credito azionato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della odierna ricorrente, Si deduce, tra l’altro che, « Sul punto, vi è stata totale omessa pronuncia in primo grado, mentre la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto adeguatamente provata la domanda creditoria,
mancando in atti tutti gli estratti conto e gli scalari, gli eventuali affidamenti o altre agevolazioni creditizie concesse al debitore ».
Il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente inammissibile nel suo complesso.
4.1. Invero, laddove viene formulata una censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tale inammissibilità deriva dal fatto che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dalla odierna ricorrente nel 2015, come emerge dal n.r.g -2566/2015 -rinvenibile nella intestazione della sentenza oggi impugnata. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di pri mo grado (cd. ‘ doppia conforme ‘), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che « Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice »), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( cfr . Cass. nn. 7933 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua .
4.2. La censura è parimenti inammissibile laddove lamenta l’omesso rilievo di ufficio, da parte dei giudici di merito, della pretesa nullità della fideiussione omnibus rilasciata dalla COGNOME, in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, a garanzia delle obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE.
4.2.1. Innanzitutto, di un’analoga doglianza formulata in sede di appello dalla COGNOME, non vi è traccia nella sentenza oggi impugnata.
4.2.2. Occorre ricordare, allora, che, per consolidata e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021; Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. n. 5478 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio ( cfr . Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere -nella specie rimasto completamente inosservato -di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado ( cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito ( cfr . Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018; Cass. n. 5478 del 2024).
4.2.3. Va rimarcato, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati
peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022).
4.2.3.1. In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
4.2.3.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista per così dire -quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. n. 5478 del 2024).
4.2.3.3. Nel caso in esame, l’accertamento sulla fondatezza, o meno, dell’eccezione di nullità della fideiussione di cui qui si discute che, quando pure proposta, per la prima volta, in appello in via principale, era destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate -poggia su circostanze fattuali (riguardanti pure il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità) che l’odierna ricorrente avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, la COGNOME avrebbe dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al tribunale (ma di tanto non vi adeguata indicazione nella doglianza in esame, che non riporta se, e come, eventualmente la questione fosse stata ivi concretamente prospettata), i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità di quella fideiussione dalla stessa oggi invocata pur non essendo stata documentata una tempestiva domanda formulata in tal senso. La quaestio nullitatis ove da lei sollevata in appello,
pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
4.3. La doglianza, infine, è inammissibile pure nella parte in cui lamenta un’asserita omessa pronuncia sulla legittimazione del fideiussore a sollevare eccezioni relative al rapporto di conto corrente intrattenuto da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che, una volta venuta meno, per quanto si è appena riferito, la possibilità di discutere della nullità, o non, della corrispondente clausola contrattuale (art. 7 della fideiussione omnibus prestata dalla COGNOME, il cui contenuto è stato riportato, in modo sostanzialmente analogo sia nel ricorso che nel controricorso di RAGIONE_SOCIALE), proprio il tenore di quest’ultima evidenziava l’avvenuta deroga pattizia del disposto di cui all’art. 1945 cod. civ..
Il secondo motivo di ricorso è anch’esso manifestamente inammissibile nel suo complesso.
5.1. Lo è, innanzitutto, laddove viene formulata una censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sul punto essendo sufficiente richiamare quanto si è già detto al precedente § 4.1. con riguardo all’analogo vizio denunciato con il primo motivo.
5.2. La doglianza è inammissibile, poi, anche nella sua parte residua volta a contestare alla corte felsinea di avere ritenuto che la documentazione versata in atti fosse idonea e sufficiente a dare prova del credito azionato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della odierna ricorrente.
5.2.1. In proposito, infatti, va ricordato che: i ) la banca che si pretenda creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente, produrre i relativi estratti conto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo
alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto ( cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5478 del 2024; Cass. n. 22585 del 2023; Cass. n. 27362 del 2022; Cass. n. 28945/ del 2017; n. 20693 del 2016); ii ) costituisce indirizzo ermeneutico consolidato che l’emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell’ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali ( cfr . Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria ( cfr. ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5478 del 2024; Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). Ne consegue che, ove l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo di un conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (inutilizzabilità dell’estratto conto certificato) ma sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, successivo all’opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre la documentazione attestante l’andamento del rapporto e fornire, così, la piena prova della propria pretesa.
5.2.2. Nella specie, la corte distrettuale ( cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata): i ) ha dato atto, espressamente, che, « Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la RAGIONE_SOCIALE opposta aveva provato adeguatamente il proprio credito sin dalla fase monitoria allegando al ricorso per d.i. non solo la certificazione bancaria ex art. 50 TUB, ma anche copia del contratto di apertura del c/c n. 750/30, ritenuto valido dal primo Giudice anche se portante la sottoscrizione della sola debitrice principale, (e sul punto non c’è censura), la documentazione contabile attestante le movimentazioni del
suddetto conto e gli estratti conto relativi all’intero periodo dalla sua accensione al passaggio insofferenza nonché copia della fideiussione rilasciata dalla COGNOME e successiva integrazione »; ii ) ha puntualizzato che, « A fronte di tale produzione, la COGNOME avrebbe dovuto chiarire le ragioni per cui, pur trattandosi di contratto bancario concluso dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del 2000, l’anatocismo pattuito non era alla stessa conforme e in che periodo, con quali modalità, e in quale misura erano stati applicati interessi usurari in violazione della L. n. 108/1996. Sennonché la COGNOME, come rilevato dal Tribunale, si è limitata a contestazioni del tutto generiche, senza alcun rifermento concreto alle risultanze dei documenti contabili prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE, dal che la corretta valutazione di inammissibilità della richiesta c.t.u. perché del tutto esplorativa ».
5.2.3. Non resta, dunque, che prendere atto dell’accertamento di merito effettuato dalla corte suddetta, rispetto al quale le argomentazioni della censura, sul punto -oltre a mostrare di non tenere in alcun conto le riportate affermazioni della corte distrettuale -appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame al fine di ritenere sussistente il lamentato inadempimento. Il giudizio di legittimità, tuttavia, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257 e 9429 del 2024).
5.2.4. La ricorrente, inoltre, incorre pure nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (tale essendo l’art. 115 cod. proc. civ. richiamato nella rubrica del motivo in esame) dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, -come chiarito, ancora
recentemente da Cass. nn. 8627 e 5375 del 2024 ( cfr. in motivazione, dove si si richiamano, in senso analogo, Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023) -un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha precisato, altresì, che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »).
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
6.1. Infine, considerata la manifesta inammissibilità, per le ragioni esposte, di entrambi i formulati motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la condotta processuale della ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un ” abuso del processo ” (secondo la nozione enucleata da Cass., SU, n. 22405 del 2018. Si vedano anche Cass. n. 30564 del 2023; Cass., SU, n. 4315 del 2020; Cass. n. 29462 del 2018; Cass. n. 10327 del 2018; Cass. n. 19285 del 2016), per il quale va comminata la sanzione prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , mediante la
condanna della stessa al pagamento della somma di € 6.000,00, equitativamente determinata in favore della controricorrente, che ne ha fatto specifica richiesta ( cfr . conclusioni del controricorso).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso promosso da NOME COGNOME e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della controricorrente, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di € 6.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile