Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4088 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME E COGNOME COGNOME , rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, pec: EMAIL
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3251/2019, AVV_NOTAIOa Corte di Appello di Bologna, pubblicata il 19.11.2019, non notificata.
Oggetto:
Fideiussione
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza del 25 agosto 2014 il tribunale di Reggio Emilia rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il quale la RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale, ed i suoi i fideiussori, NOME COGNOME e NOME COGNOME, erano stati condannati a pagare alla Banca ricorrente € 261.896,10, oltre a interessi legali e spese del procedimento (la COGNOME limitatamente alla somma di € 30.000). Il tribunale osservava che gli opponenti, dopo che la banca aveva prodotto gli estratti del conto corrente, non avevano sollevato alcuna specifica censura, neanche in punto di spese e costi di tenuta del conto stesso.
Riteneva, pertanto, che non potesse avere ingresso la Ctu invocata dagli ingiunti, in quanto essa, cosi come proposta, aveva carattere esplorativo, essendo destinata a controllare ogni singola voce del conto in difetto di una specifica contestazione.
Sulla presunta usurarietà dei tassi pattuiti e praticati, le doglianze attoree erano, secondo il tribunale, parimenti generiche.
Solo nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli opponenti avevano affermato il superamento del tasso-soglia del 14,595% prendendo a riferimento un tasso effettivo globale del 14,923%.
Tuttavia, per addivenire a tale risultato essi avevano incluse la CMS nei conteggi del Teg, senza però considerare che alla formazione del tasso soglia indicato nel dm del AVV_NOTAIO, sulla base AVV_NOTAIOe rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia, non concorrono le cms.
Di talché, non era ragionevole includere la commissione predetta nel confronto tra il tasso-soglia e il tasso concretamente applicato.
-Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
la CMS, pattuita nella misura AVV_NOTAIO‘1%, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, doveva essere conteggiata ai fini AVV_NOTAIOa verifica del rispetto AVV_NOTAIOa tasso-soglia, ma non può essere sommata sic et simpliciter al saggio di interesse pattuito in contratto, ma va calcolata in valori assoluti e, quindi, sommata agli interessi trimestrali o annuali addebitati in conto, onde verificare se il complessivo importo così quantificato superi, in termini percentuali, il tasso soglia (Cass., S.U., n. 16303/2018);
data la tipologia di contratto in esame, il tasso soglia andava individuato con riferimento a quanto previsto per le aperture di credito con affidamento sino a € 5.000 fissato al 18,51% ;
le spese del giudizio andavano attribuite secondo il criterio AVV_NOTAIOa soccombenza e quindi dovevano essere poste a carico degli appellanti.
–COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono:
-Con il primo motivo: Violazione AVV_NOTAIO‘art. 116 c.p.c. per omesso esame dei contratti prodotti dalla banca ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, n.5, c.p.c.
4.1 -La censura sembra delineare una molteplicità di profili di contestazione non sempre limpidamente esposti.
Nella sostanza tende a contestare la valutazione degli esiti istruttori operata nel merito tentando di contestare la funzione del contratto di conto corrente e l’esistenza di documentazione idonea a giustificare l’apertura di credito, anche nella dichiarata consapevolezza AVV_NOTAIOa non necessità per quest’ultima di supporto formale scritto.
Il mezzo riporta un passo AVV_NOTAIOa sentenza che non è essenziale al contenuto motivazionale AVV_NOTAIOa decisione che affronta esclusivamente i motivi di appello proposti che contestano la mancata ammissione AVV_NOTAIOa CTU in primo grado e l’interesse usurario del tasso applicato. La Corte di merito ha soltanto ribadito che il conto corrente era stato aperto senza alcun affidamento o linee di credito e da questo assunto individua il tasso soglia di riferimento.
In tale direzione assume un carattere meritale che la rende inammissibile: difatti la doglianza circa la violazione AVV_NOTAIO‘articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento AVV_NOTAIOa prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (tra le tantissime Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).
Nulla di tutto ciò ricorre nel caso di specie.
5. -Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1421 c.c. in relazione all’art.2 l. n. 287/1990 e all’art. 360, n. 4, c.p.c. La Corte non avrebbe rilevato la nullità d’ufficio AVV_NOTAIOe fideiussioni conformi al moAVV_NOTAIOo ABI sanzionato dal provvedimento AVV_NOTAIOa Banca d’Italia perché espressione di intesa anticoncorrenziale.
5.1 -La censura è inammissibile.
S oltanto in questa sede è stata prospettato l’assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle contenute nel moAVV_NOTAIOo ABI, sanzionate come frutto di un’intesa restrittiva AVV_NOTAIOa concorrenza dal noto provvedimento AVV_NOTAIOa Banca d’Italia del 2 maggio 2005. Le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa “antitrust” di un contratto di fideiussione “omnibus” posto a valle di intese anticoncorrenziali, la RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso AVV_NOTAIOa nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell’ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità AVV_NOTAIOe clausole contrattuali al moAVV_NOTAIOo ABI né prodotto il moAVV_NOTAIOo medesimo) (Cass., n. 20713/2023).
I ricorrenti, inoltre, fraintendono il senso AVV_NOTAIOa giurisprudenza di questa Corte circa i suoi poteri di esame diretto degli atti di causa allorché venga denunciato un error in procedendo (cfr., per tutte, Sez. Un., n. 8077/2012). L’esame degli atti consentito in base a tale giurisprudenza è esclusivamente quello necessario al fine di verificare la sussistenza AVV_NOTAIO‘errore processuale denunciat o e pertanto la censura è prospettabile soltanto se non richieda accertamenti fattuali preclusi nel giudizio di legittimità. Nella censura si riporta il contenuto AVV_NOTAIOe clausole del contratto originario, stipulato nel 2003, e quelle del moAVV_NOTAIOo TARGA_VEICOLO, ma non vi è alcuna allegazione
sui contenuti degli accordi successivi e non è possibile riscontrare in alcun modo il loro effettivo contenuto per riscontrare l’assunto dei ricorrenti circa tali rapporti, che si sono succeduti nel tempo anche dopo il provvedimento AVV_NOTAIOa Banca d’Italia. N on è possibile così riscontrare l’assunto che trattasi di mere integrazioni che non hanno inciso o modificato le clausole in questione.
Ed inoltre, il provvedimento AVV_NOTAIOa Banca d’Italia non ha carattere normativo, bensì, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, natura di mero provvedimento amministrativo accertativo AVV_NOTAIOa intesa anticoncorrenziale, il quale, pur essendo dotato di un’eleva ta attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, è privo di carattere vincolante per il giudice, davanti al quale può comunque essere offerta la prova contraria (Cass., n. 13846/2019, nonché tutta la giurisprudenza di legittimità sugli analoghi provvedimenti sanzionatori di intese anticoncorrenziali assunti dall’RAGIONE_SOCIALE, tra i quali Cass. , n. 23655/2021; Cass., n.18176/2019). Trattandosi, peraltro, di provvedimento, e non di atto normativo, esso appartiene, per quanto riguarda i limiti del giudizio di legittimità, alla sfera del ‘fatto’, e non del ‘diritto’. Dunque, in quanto fatto, andava accertato dal giudice di merito. Sennonché un tale accertamento non risulta dalla sentenza impugnata, né può essere svolto in sede di legittimità, come invece pretenderebbero, inammissibilmente, i ricorrenti.
In ogni caso è bene ricordare che trattasi di nullità AVV_NOTAIOe singole clausole e non di nullità AVV_NOTAIO‘atto come la censura sembra delineare ritenendo che i fideiubenti ‘non rispondono più dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio’.
6. -Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Prima Sezione