Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
Oggetto: fideiussione bancaria
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, società incorporata da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria con rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2099/2018 pubblicata il 19.7.2018, nel giudizio r.g. n. 2397/2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Treviso, decidendo sull’opposizione al decreto ingiuntivo al pagamento della somma di € 354.737,33 ottenuto da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME e NOME COGNOME, quali garanti per i debiti derivanti dai saldi passivi dei conti correnti della società fallita RAGIONE_SOCIALE, ha revocato il provvedimento monitorio, condannando COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (questi ultimi costituitisi in causa quali eredi di NOME nelle more deceduto), a pagare a favore di RAGIONE_SOCIALE la minor somma di € 253.230,36, oltre interessi, con integrale compensazione delle spese processuali.
Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia.
Con la sentenza qui impugnata, la Corte adita respingeva l’appello e, per quanto qui di interesse, riteneva che:
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte ai fini della validità dei contratti sottoscritti è sufficiente la sottoscrizione dell’investitore e non necessita la sottoscrizione dell’intermediario. Tale pr incipio è applicabile anche agli altri contratti bancari.
È da escludere la ipotizzata nullità della fideiussione per violazione della disciplina “antitrust” (legge 287/1990), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza n. 29810/2017. Anche a voler ritenere che si tratti di un profilo di nullità come tale rilevabile anche ex officio, in ogni caso, ai fini del rilievo officioso è necessario che la questione risulti ex actis. Ma non sono allegati elementi sufficienti per poter appurare che le fideiussioni corrispondano al modello TARGA_VEICOLO, oggetto del
provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emanato dalla Banca d’Italia. E neppure è prodotto in atti tale modello, ma unicamente l’ordinanza n. 29810/2017 della Corte di cassazione e il ‘ provvedimento n. 55 del 2005 dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ .
NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e, inoltre, violazione dell’art. 2697 c.c. Si lamenta, sotto il primo profilo, che la Corte d’appello, dopo che all’udienza davanti a lei del 14 giugno 2018 gli appellanti avevano sollevato l’eccez ione di nullità del contratto di garanzia per violazione della normativa antitrust, aveva concesso termine per memorie soltanto alla banca e non anche agli appellanti, in tal modo squilibrando il contraddittorio delle parti, giacché agli appellanti non era stato consentito di illustrare più approfonditamente nel merito la loro eccezione, pertanto disattesa dalla cda sul rilievo della pretesa mancanza in atti dell’accordo ABI. Il contenuto di tale accordo, invec e, era riprodotto nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, peraltro erroneamente attribuito dalla Corte d’appello all’ABI, e da esso risultava la coincidenza del contenuto della fideiussione oggetto di causa con le clausole stigmatizzate dall a Banca d’Italia. In ogni caso, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stato onere della banca appellata ‘provare la mancanza di riferibilità tra l’intesa anticoncorrenziale e il singolo contratto a valle da essa stipulato’.
1.1 La censura è infondata sotto il primo profilo, relativo al denunciato difetto del contraddittorio. Anzitutto, va rilevato che gli appellanti avrebbero dovuto sollevare la corrispondente eccezione di
nullità nella prima udienza o difesa successiva utile, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., ma non deducono di averlo fatto. È pacifico, inoltre, che, dopo l’udienza del 14 giugno 2018, si tennero davanti alla Corte altre due udienze, una il 12 luglio 2018 per l’ulteriore trattazione e un’altra il 19 luglio 2018 ex art. 281 sexies c.p.c. Ben avrebbero potuto, dunque, gli appellanti argomentare le proprie ragioni in tali udienze; sicché non può dirsi violato il loro diritto al contraddittorio.
Quanto, poi, al merito della questione, è anzitutto inammissibile la pretesa dei ricorrenti di rimettere a questa Corte l’esame degli atti al fine di riscontrare la dedotta riferibilità della fideiussione da essi prestata al contenuto dell’intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d’Italia: si tratta invero di accertamento di fatto precluso i n sede di legittimità. Ed è vano che i ricorrenti evidenzino l’errore commesso dalla corte di merito nel riferire all’ABI, anziché alla Banca d’Italia, il provve dimento n. 55 del 2005: si tratta, infatti, all’evidenza di un mero refuso, dato che nei righi precedenti del testo della sentenza impugnata il provvedimento viene correttamente attribuito all’ autorità di vigilanza predetta. Né, infine, giova ai ricorrenti invocare il particolare valore probatorio riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte a siffatti provvedimenti dell’autorità di vigilanza. Tale valore, infatti, concerne l’accertamento del carattere anticoncorrenzial e dell’intesa ‘a monte’, oltre al danno per il cliente che abbia stipulato il contratto ‘a valle’, ma non riguarda la riferibilità del contratto ‘a valle’ all’intesa anticoncorrenziale ‘a monte’: riferibilità costituente, invece, il punto di fatto non provato secondo quanto statuito dalla sentenza impugnata. La censura si risolve, così, in una richiesta di nuova valutazione degli esiti istruttori.
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 117 TUB, 1325, 1350, n. 13, 1418 e 1421 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Si censura il rigetto dell’eccezione di nullità del contratto di conto corrente bancario per difetto di sottoscrizione della banca, criticando la giurisprudenza di questa Corte, che
estende ai contratti bancari il principio di diritto enunciato in tema di intermediazione finanziaria dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 898/2018, secondo cui il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
I ricorrenti sostengono che tale principio non sia estensibile ai contratti bancari perché (secondo quanto è dato comprendere dalla non sempre perspicua esposizione del ricorso): l’art. 117 TUB non si applica all’intermediazione finanziaria, ai sensi dell’art. 23, comma 4, TUF; nel caso deciso con l’ordinanza n. 14243/2018 di questa Corte, che opera l’estensione di cui si è detto, ‘il problema della validità dei contratti bancari, ove sia assente la sottoscrizione della Banca, era condizionato dal diverso problema della certezza della data di conclusione del negozio ‘ ; la medesima ordinanza, pur riconoscendo che l’art. 117 TUB contiene, a differenza, dell’art. 23 TUF, la previsione della rilevabilità d’ufficio della nullità, azzera poi ogni differenza tra le due fattispecie; la ratio di trasparenza e certezza dei rapporti giuridici, sottesa al principio enunciato dalle Sezioni Unite, esige che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca; non può invocarsi una nullità di protezione per escludere un requisito formale imposto dalla legge.
2.1 Le considerazioni dei ricorrenti, sopra riferite, sono inidonee a superare l’orientamento giurisprudenziale criticato, affermato anche da numerosi altri precedenti, oltre all’ordinanza richiamata nel ricorso (cfr. ex multis, Cass. 14646/2018, 16070/2018 e, da ult., 28500/2023). È, infatti, all’evidenza irrilevante l’indicata
inapplicabilità dell’art. 117 TUB all’intermediazione finanziaria; i restanti rilievi, poi, o sono apodittici , come l’ultimo, o non appaiono concludenti in vista del superamento delle ragioni poste a base dell’orientamento giurisprudenziale criticato, che dall’esigenza di tutela del cliente della banca, e dunque del carattere protettivo della nullità di cui trattasi, fa derivare la non decisività del requisito formale della sottoscrizione, riferito alla banca, allorché sia soddisfatta, appunto, l’esigenza di trasparenza e di informazione nei confronti del cliente.
Né, infine, può essere qui scrutinata l’osservazione, svolta dai ricorrenti nella memoria, secondo cui la banca avrebbe, in realtà, mai consegnato alla correntista copia del contratto. Trattasi, infatti, di argomentazione non soltanto tardiva, ma altresì inammissibile in quanto presuppone accertamenti di fatto (la mancata consegna di copia alla correntista) non consentiti in sede di legittimità.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente, che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 25 ottobre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME