Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14537 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14537 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1922/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliata all’indirizzo Pec del difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la RAGIONE_SOCIALE e a sua volta, per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE domiciliata all’indirizzo Pec del difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
–
contro
ricorrente –
LA ROCCA COGNOME, LA ROCCA COGNOME.
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avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2667/2023 depositata il 09/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. sulla base di un contratto di fideiussione, sia svolgendo rilievi formali sia prospettando l’invalidità e l’inefficacia della fideiussione a suo tempo stipulata.
Avverso il medesimo decreto ingiuntivo proponevano opposizione anche l’RAGIONE_SOCIALE nonché COGNOME Salvatore e COGNOME Sergio, eccependo l’usurarietà degli interessi praticati dall’istituto di credito opposto, la carenza di prova del credito azionato, l’illegittimità degli interessi anatocistici, l’invalidità delle fideiussioni prestate.
Si costituiva, resistendo, la banca.
Riuniti i giudizi di opposizione, con sentenza n. 5117 del 21 aprile 2016 il Tribunale di Napoli rigettava tutte le opposizioni e, per quanto qui interessa, anche quella proposta dalla COGNOME; confermava il decreto ingiuntivo opposto e regolava le spese di lite.
Avverso tale sentenza la COGNOME proponeva appello; la banca si costituiva, resistendo al gravame.
Altresì si costituiva ex art. 111 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE e per essa, la RAGIONE_SOCIALE, e per essa la RAGIONE_SOCIALE in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi della legge sulla cartolarizzazione e dell’art. 58 T.U.B., stipulato con la Banca Popolare Puglia e Basilicata, avente ad oggetto, tra
gli altri, il credito controverso, facendo proprie tutte le difese svolte dal suo dante causa, di cui chiedeva l’estromissione.
Rimanevano contumaci gli appellati COGNOME Salvatore e COGNOME NOME, nei cui confronti la decisione passava in giudicato.
Con sentenza n. 2667 del 09 giugno 2023 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza COGNOME RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale procuratore speciale, la RAGIONE_SOCIALE, ed a sua volta, per essa, quale mandataria, la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE
Restano intimati COGNOME NOME e COGNOME Sergio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La ricorrente e la società controricorrente hanno depositato rispettiva memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ex art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. la ricorrente denunzia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., avendo la Corte di Appello di Napoli dichiarato tardiva l’eccezione di difetto di titolarità attiva sostanziale del rapporto controverso in capo alla RAGIONE_SOCIALE e per essa, la RAGIONE_SOCIALE e a sua volta per essa, RAGIONE_SOCIALE
Lamenta che la corte di merito ha errato nel ritenere tardiva l’eccezione sollevata relativa al difetto di titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto della cessione in capo alla RAGIONE_SOCIALE dato che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione si configura come mera difesa ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Con sentenza n. 2951/2016 le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e in ogni stato e grado del giudizio la sua carenza può essere eccepita e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Cosa diversa dalla titolarità del diritto di agire è invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio; la relativa questione attiene al merito della causa, dato che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare.
Può essere provata in positivo dall’attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest’ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Orbene, la corte di merito ha pronunciato in maniera conforme ai suindicati principi di diritto, dato che, siccome la questione della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito della causa, come appunto affermato dalle Sezioni Unite, essa ‘rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio delle parti interessate’ (v. p. 7 dell’impugnata sentenza), in forza de i quali la allora appellante, ed odierna ricorrente, a fronte dell’intervento della cessionaria del credito, avrebbe dovuto svolgere la relativa eccezione, non di difetto di legittimazione ad agire, bensì di difetto di titolarità della posizione soggettiva sostanziale, entro la prima udienza a trattazione scritta, successiva all’intervento ex art. 111 cod. proc. civ. dell’RAGIONE_SOCIALEe per essa la RAGIONE_SOCIALE ed a sua volta per essa la RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo ex art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. la
ricorrente denunzia ‘Violazione e falsa od omessa applicazione dell’artt. 1419 cod. civ., 1421 cod. civ., e degli artt. 101, 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2 comma 3 della Legge 287/1990’.
Lamenta che, a torto, la corte territoriale ha ritenuto tardive e inammissibili, e quindi non le ha esaminate, le eccezioni relative alla nullità della fideiussione omnibus conforme al modulo ABI predisposto in violazione della legge n. 287/1990 per coincidenza delle clausole n. 2, n. 6 e n. 8 ed alla nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ.
Con il terzo motivo ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la ricorrente denunzia ‘Violazione e omessa applicazione dell’art. 1419 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, co. 3, della l. 287 del 1990 e 101 del TFUE per non avere la Corte di Appello di Napoli rilevato ex officio la nullità parziale del contratto di fideiussione in relazione alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 censurate dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 55 del 2.05.2005’.
3.1. I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la evidente connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha affermato ‘Quanto alle eccezioni di cui ai nn. 2 e 3 (nullità per violazione all’art. 2 della l. 287/1990 – abuso della posizione dominante- e decadenza dal beneficio del termine di cui all’art. 1957 c.c.), anch’esse sono tardive ed inammissibili in quanto formulate soltanto nel giudizio di appello (in violazione dell’art. 345 c.p.c.) e solo in sede di memorie conclusionali’.
Così argomentando, la corte di merito è tuttavia incorsa in errore di diritto, dal momento che non ha tenuto conto del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la nullità negoziale è questione rilevabile d’ufficio, purché sulla
base degli elementi di fatto acquisiti al giudizio da cui desumerne l’esistenza, ed a tale rilievo non osta la novità della domanda, che non ne impedisce la conversione e l’esame sub specie di eccezione di nullità (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., 12/12/2022, n. 36183).
3.2. La ricorrente, in ottemperanza ai principi di specificità e di localizzazione desumibili dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ha indicato di aver trattato sin dal primo grado la questione della nullità del contratto di fideiussione da lei stipulato, in particolare rilevando che gli artt. 2 (clausola di riviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di rinuncia ai termini) dello schema ABI sono pedissequamente riportati nel modello di fideiussione sottoscritto e prodotto dalla banca in sede monitoria (v. p. 10 del ricorso).
E’ pertanto palese l’erroneità dell’affermazione della corte di merito dell’essere stata sollevata l’eccezione, da parte della odierna ricorrente, in allora appellante, solo nella comparsa conclusionale, una volta maturate le preclusioni, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di precisare che il principio di inammissibilità delle domande nuove in appello, posto dall’art. 345 cod. proc. civ., deve essere coordinato con il perdurante obbligo di rilevare d’ufficio, da parte del giudice, una nullità negoziale, obbligo che non conosce limiti di grado (v. Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., Sez. Un., n. 7294/2017).
La corte d’appello avrebbe pertanto dovuto esercitare il suo potere di rilievo officioso della nullità senza porre infondate questioni preclusive in relazione al grado ed allo stato del giudizio, dato che, come è stato precisato, siffatto potere è esercitabile dal giudice di appello anche in sede decisoria, salvo il rispetto del principio del contraddittorio come all’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., 07/03/2023, n. 6728), ed avrebbe dunque dovuto, nel
contraddittorio tra le parti, valutare gli elementi di fatto acquisiti al giudizio onde verificare la eventuale nullità, perlomeno parziale, della sottoscritta fideiussione, in relazione ai noti principi posti da Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994.
4. Con il quarto motivo ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la ricorrente denunzia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1370 e 1936 e ss. cod. civ. e dell’art. 112 cod. civ. in relazione all’art. 33 co. 2 lett.t), art. 34 co.5 e 36 del d.lgs. 06.09.2005 per avere la Corte d’appello confermato la qualifica fatta dal Giudice di primo grado del contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia omettendo, tra l’altro, di pronunciarsi sulla vessatorietà delle clausole inserite nel contratto di fideiussione’.
Lamenta che la corte napoletana ha erroneamente qualificato la sottoscritta fideiussione come contratto autonomo di garanzia sull’erroneo assunto dell’inserimento nel contratto della clausola a prima richiesta e senza eccezioni.
4.1. Il motivo è fondato, nei termini e con le precisazioni che seguono.
4.2. La corte di merito ha così motivato: ‘esattamente il Tribunale ha qualificato il contratto stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE, come ‘contratto autonomo di garanzia’, con cui la parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (‘a prima richiesta’) la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base, senza potere sollevare eccezioni (‘senza eccezioni’). In tal caso, per il garante rimane possibile la sola exceptio doli poiché l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni riguardante l’esistenza e la validità del contratto principale preclude in radice il rapporto di accessorietà del primo rispetto al secondo. Ebbene, a fronte della qualificazione del contratto della RAGIONE_SOCIALE come contratto autonomo di garanzia da parte del Tribunale di Napoli
l’appellante non ha saputo contrapporre, alcuna argomentazione di fatto o giuridica a confutazione’.
La corte evoca quindi i principi di diritto secondo cui ‘Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è dato dal fatto che nel primo manca il rapporto di accessorietà rispetto all’obbligazione principale, mentre la fideiussione è per definizione negozio accessorio ed inscindibilmente legato all’obbligazione garantita. Ne segue che, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e con la medesima ampiezza del debitore principale, il garante a prima richiesta si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga. (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 3947/2010)’, e perviene a concludere che ‘Pertanto, al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime dell’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c., comma 4, o dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale’.
4.3. Orbene [ a parte il pur non marginale rilievo per cui la ricorrente specifica, localizza e riporta l’art. 7 del contratto, che recita: ‘Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio’ (fascicolo II grado all.6)’, con una dicitura che dunque non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, per cui spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (cfr. Cass., 27/12/2024, n.
34678; Cass., 09/08/2016, n. 16825) ], argomentando come sopra la corte di merito ha invero trascurato di considerare che nel contratto stipulato dall ‘ odierna ricorrente, in allora appellante, compare una clausola, la n. 3, derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. in senso favorevole al creditore.
Il limitarsi dunque a statuire che al contratto, che la corte qualifica in termini di contratto autonomo di garanzia, non è applicabile la disciplina di cui all’art. 1957 cod. civ., quando il modello contrattuale invece contiene una clausola che fa espresso riferimento a tale disciplina, costituisce anomalia motivazionale denunciabile e censurabile in sede di legittimità, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce in una “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, ed in una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014).
4.4. La corte di merito dovrà quindi effettuare un nuovo esame onde valutare, sulla base degli elementi fattuali e probatori acquisiti, se effettivamente la complessiva struttura del contratto stipulato dalla odierna ricorrente possa essere ricondotta o meno alla fideiussione; laddove poi ritenesse che il contratto in esame dovesse continuare ad essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, comunque la corte dovrebbe motivatamente spiegare, sempre in relazione alle acquisite risultanze processuali, in che termini siffatta qualificazione sia di per sé sufficiente ad escludere qualsivoglia nullità del contratto, a mente del recente orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui anche in relazione al contratto
autonomo di garanzia contenente clausola di limitazione della facoltà di opporre eccezioni, fatto salvo l’accertamento della qualità di consumatore in capo al garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina consumeristica sulle clausole vessatorie (v., in relazione al contratto autonomo di garanzia, Cass., n. 5423/2022; sulla natura vessatoria, ai sensi dell’art. 1469bis c.c., applicabile ratione temporis , della clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, comma 1, cod. civ., in senso favorevole al creditore, cfr. Cass., 27558/2023).
Alla fondatezza nei suindicati termini del 2°, del 3° e del 4° motivo, rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’ impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi di diritto applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 2°, il 3° e il 4° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il 1° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza